DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Terminus
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DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da Terminus »

Non so se avete già spulciato il DL in oggetto.
Art.38
"1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso."


Prima domanda: quali potrebbero essere le competenti autorità che rilasciano atti abilitativi per la sicurezza antincendio, se non gli stessi VVF?
Seconda domanda: il comma 2 non sembra riguardare solo coloro che hanno i suddetti atti abilitativi, in quanto viene richiesta la presentazione dell'istanza art.3 che prima viene abbuonata; sembra invece che riguardi tutti i soggetti di cui all'art.11, c.4, quindi il termine di 2 anni (scadenza 07/10/2013) sarebbe prorogato a 3 anni.

Ma allora non potevano scrivere semplicemente che il termine di cui all'art.11, c.4 è prorogato di 3 anni ?
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LST
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Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da LST »

Ecco! Ero proprio qui per chiederti numi....visto che non ho capito esattamente la portata della modifica!

Ma già il tuo post mi fa intendere che anche qs nuova disposizione è poco chiara.....
:(
Terminus
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Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da Terminus »

"Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma........."
Quindi di chi si sta parlando ?
Dei soggetti di cui all'art.11, c.4, quindi di tutte le attività di nuovo assoggettamento,
oppure dei soggetti che hanno i requisiti di cui al comma 1, quindi quelli che, in un modo o nell'altro, hanno già autorizzazioni antincendio ?

Insomma i nostri legislatori (ed i consulenti tecnici che li aiutano) si devono divertire un sacco a prenderci per il c..o.
:evil:
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LST
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Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da LST »

DPR 151
ART 11 COMMA 4
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita'introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


DL 69
ART 38 COMMA 1
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI)
Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151,sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 del citato
decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio,rilasciati dalle competenti autorità.


DPR 151
ART 3 E 4
Art. 3 Valutazione dei progetti
1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni
nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni disicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui alcomma 7 dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa.
Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della documentazione completa.
3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli,
attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Art. 4 Controlli di prevenzione incendi
1. Perle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8marzo
2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne
rilascia ricevuta.
2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad
accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti disicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a
campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti perl'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri
tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri
tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al
presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del
decreto legislativo 8marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali
e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per
l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente
accertate.



DL 69
ART 38 COMMA 2
(DISPOSIZIONI IN MATERIADI PREVENZIONE INCENDI)
Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui all’articolo 3 e l’istanza di cui all’articolo 4 delDPR 151/2011 entro tre anni
dalla data di entrata in vigore dello stesso
Ultima modifica di LST il mer lug 03, 2013 16:33, modificato 3 volte in totale.
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LST
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Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da LST »

Riguardo a art.38 comma 1 non può essere:
"anche se rientri tra le nuove attività del 151....ma hai un CPI valido, ti esento dal farti la nuova pratica VVF!?!?!"

Fosse così saran "contenti" tutti quelli che stanno già mettendo, o han già messo, sottosopra edifici esistenti per adeguarsi.....


Per il resto:
" se non hai un CPI valido (ma magari un approvazione progetto) e avresti nuove attività del 151, allora ti do 3 anni per metterti in riga!"
Terminus
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Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da Terminus »

Attenzione LST
I protagonisti del comma 1 non sono quelli che hanno già un CPI (e d'altronde si parla di attività che non erano soggette secondo il DM 16/02/82, ma lo sono diventate con il DPR 151/11), ma quelli che hanno autorizzazioni all'esercizio che ricomprendono, in qualche modo, dei pareri favorevoli per la prevenzione incendi: per esempio attività no vecchio CPI ma sotto Commissione Pubblico Spettacolo (laddove un membro VVF deve aver espresso parere favorevole)
Tali attività sono esentate dalla presentazione della relazione di valutazione progetto e possono emettere direttamente la SCIA, entro il 2014.

La questione è se il comma 2 deve intendersi applicabile solo a queste specifiche attività o anche a tutte le altre preesistenti, prima non soggette, che ora sono soggette al DPR 151/11.
ingcar
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Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da ingcar »

Secondo me è riferito ad entrambi i soggetti...per i primi è prorogato il termine relativamente alla valutazione del progetto...per i secondi, che sono esonerati dalla presentazione del progetto, è prorogato il termine relativamente alla presentazione della scia...che dite?
Terminus
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Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da Terminus »

E non potevano scrivere molto più semplicemente che il termine di cui all'art.11 c.4 è prorogato al 2014, senza fare giri di parole su quali fossero i soggetti da considerare ?

Ma, a pensarci bene, è proprio il linguaggio politichese che è per definizione ambiguo e non può essere chiaro e privo di interpretazioni come quello tecnico.
paolo m
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Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da paolo m »

Visto l'avvicinarsi della data di scadenza (quella, ad oggi, certa dell'ottobre 2013) e la definitiva entrata in vigore, con la pubblicazione della legge di conversione, del DL 69/2013, con la conferma del testo dell'articolo 38, avete notizia di chiarimenti o interpretazioni in merito?
La nuova scadenza è rinviata all'ottobre 2014 per tutte le nuove attività del Dpr 151/2011? Oppure solo per i soggetti del comma 1? Ma quali sarebbero questi soggetti?
alessiotst
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Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da alessiotst »

La scadenza è prorogata al 6 ottobre 2014 per le attività diventate soggette con il DPR 151/11 (ad es. officine meccaniche <9 autoveicoli ma > 300 mq, autodemolitori, interporti, gallerie, etc.)
paolo m
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Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da paolo m »

La certezza contenuta nella tua risposta deriva da qualche interpretazione ufficiale o è un tuo convincimento personale?
Che l'articolo riguardasse le nuove attività introdotte dal Dpr 151/2011 era fuori di dubbio. Quello che rende non chiara la questione è il contenuto del comma 1, cui poi fa riferimento anche il secondo comma. Rimane la domanda: si applica a tutte le nuove attività o solo a quelle che sono "in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità".?
Seamew
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Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da Seamew »

Ho letto quanto avete scritto e scusate se mi inserisco "a gamba tesa" con un caso concreto...
Ho una piccola palestra da 300 m² con affollamento 20 persone....ai sensi del DPR 151/2011 è una NUOVA attività soggetta precedentemente esclusa....l'attività non ha mai attivato procedure di prevenzione incendi..
La mia domanda è quindi se DEVO presentare valutazione progetto entro il 7 ottobre 2013...oppure ho un anno di tempo in più sino al 6 ottobre 2014?
altro caso....diesel tank in una azienda agricola che non ha mai attivato pratiche di prevenzione incendi...quale scadenza?

grazie pe l'attenzione....
Terminus
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Re: DL 69-2013 Decreto del fare (casino)

Messaggio da Terminus »

Secondo me il rinvio vale per tutti i soggetti di cui all'art.11, comma 4.
Il comma 2 difatti si riferisce ai medesimi soggetti di cui al comma 1, i quali sono quelli suddetti.
Però è solo la mia opinione, nulla di ufficiale.
Per il CDM comunque, fossi in te, avvierei subito la SCIA, vista la semplicità della pratica.
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