Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
Moderatore: Edilclima
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Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
Buonasera a tutti pongo una domanda relativa ad un impianto gas metano a servizio di una fonderia di bronzo; la rete gas metano è esistente da almeno 15 anni e serve per alimentare i macchinari di preriscaldo, staffatura e formatura.
Il dubbio che mi viene è il seguente: a quale normativa la stessa avrebbe dovuto fare riferimento per la realizzazione?
Io credo il DM 24/11/1984 poichè è utenza industriale e non si può applicare il DM 12.04.96; il problema sorge con i VVF perchè mi richiedono la normativa di riferimento e il DM 24/11/1984 è stato abrogato e sostituito ma la rete in questione non subisce modifiche o ampliamenti, quindi non dovrebbe essere adeguata alle richieste del nuovo decreto.
L'altro problema è che i VVF non erano a conoscenza dell'esistenza di questa rete prima della presentazione di questa pratica, non vorrei mi dicessero che deve essere adeguata alla normativa attualmente vigente.
Grazie in anticipo per le risposte.
Alessia
Il dubbio che mi viene è il seguente: a quale normativa la stessa avrebbe dovuto fare riferimento per la realizzazione?
Io credo il DM 24/11/1984 poichè è utenza industriale e non si può applicare il DM 12.04.96; il problema sorge con i VVF perchè mi richiedono la normativa di riferimento e il DM 24/11/1984 è stato abrogato e sostituito ma la rete in questione non subisce modifiche o ampliamenti, quindi non dovrebbe essere adeguata alle richieste del nuovo decreto.
L'altro problema è che i VVF non erano a conoscenza dell'esistenza di questa rete prima della presentazione di questa pratica, non vorrei mi dicessero che deve essere adeguata alla normativa attualmente vigente.
Grazie in anticipo per le risposte.
Alessia
Re: Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
Mah, se tu avessi i certificati dei materiali e la dichiarazione di corretta posa in opera con progetto secondo DM 24/11/84, potresti risolverla.
Difatti i decreti 16-17/04/08 si applicano agli impianti di nuova realizzazione o ristrutturati, quindi se dimostri che l'impianto è preesistente ed ottempera alla normativa previgente, i VVF devono accettare la cosa, a prescindere dal fatto che per loro l'attività è "nuova".
Non è che la tubazione è soggetta anche alle verifiche di cui al DM 329/04 ?
Difatti i decreti 16-17/04/08 si applicano agli impianti di nuova realizzazione o ristrutturati, quindi se dimostri che l'impianto è preesistente ed ottempera alla normativa previgente, i VVF devono accettare la cosa, a prescindere dal fatto che per loro l'attività è "nuova".
Non è che la tubazione è soggetta anche alle verifiche di cui al DM 329/04 ?
Re: Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
Alessia, sulla normativa applicabile (abbiamo discussioni indietro che argomentano) ti dico:
il DM del 16/04/08 non si può applicare agli "impianti interni", e quello del 17/04/08 si applica solo per pressioni superiori a 5 bar.
Se sei sotto a tale pressione, la mia analisi delle norme porta a questa conclusione
sotto a 0,5 bar per "materiali e giunzioni" DM 12/04/96. Per la posa non ci sono norme.
tra 0,5 e 5 bar per "materiali e giunzioni" DM 12/04/96 per la "posa" DM 24.11.84 (che è stato abrogato dal DM 17/04/08 solo per la parte inerente quel DM, e quindi dove non vale il DM 17/04/08 vale ancora il DM 24.11.84 per quanto applicabile). Sono sempre aperto a discussione su questi punti che mi interessano molto.
Poi concordo molto con Terminus per la risposta sull'eventuale adeguamento di impianti esistenti e "non a conoscenza dei VV.F".
Problema alquanto complicato perchè la Legge non impone un adeguamento ma i VV.F hanno voce in capitolo...
il DM del 16/04/08 non si può applicare agli "impianti interni", e quello del 17/04/08 si applica solo per pressioni superiori a 5 bar.
Se sei sotto a tale pressione, la mia analisi delle norme porta a questa conclusione
sotto a 0,5 bar per "materiali e giunzioni" DM 12/04/96. Per la posa non ci sono norme.
tra 0,5 e 5 bar per "materiali e giunzioni" DM 12/04/96 per la "posa" DM 24.11.84 (che è stato abrogato dal DM 17/04/08 solo per la parte inerente quel DM, e quindi dove non vale il DM 17/04/08 vale ancora il DM 24.11.84 per quanto applicabile). Sono sempre aperto a discussione su questi punti che mi interessano molto.
Poi concordo molto con Terminus per la risposta sull'eventuale adeguamento di impianti esistenti e "non a conoscenza dei VV.F".
Problema alquanto complicato perchè la Legge non impone un adeguamento ma i VV.F hanno voce in capitolo...
Re: Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
DM 16/04/2008 - Sezione 2a "Condotte a servizio delle utenze industriali"
La rete di adduzione post-cabina deve seguire, per quanto possibile, le indicazioni valide per le condotte di alimentazione (sezione 1a).
La rete di adduzione post-cabina deve seguire, per quanto possibile, le indicazioni valide per le condotte di alimentazione (sezione 1a).
Re: Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
Quel decreto non è applicabile agli "impianti interni" post contatore. art 1 della DM 16/04/08
"il presente decreto ha lo scopo .....dei Sistemi Di Distribuzione del gas naturale".
Allegato A definizioni punto 0.2 ".....Sistemi Di Distribuzione: reti di gasdotti locali......sino ai punti di consegna e gruppi di misura".
Quindi reca una serie di norme che si riferiscono all'Azienda distributrice.
Nel caso in cui l'Azienda abbia il "sistema di distribuzione" o di "derivazione di utenza" interno ad utenza industriale allora dovrà rispettare la sezione 2 da te citata, che infatti cita la norma UNI 9860 che (sebbene ritirata) si riferisce agli impianti di "derivazione di utenza" che sono a monte del gruppo di misura.
"il presente decreto ha lo scopo .....dei Sistemi Di Distribuzione del gas naturale".
Allegato A definizioni punto 0.2 ".....Sistemi Di Distribuzione: reti di gasdotti locali......sino ai punti di consegna e gruppi di misura".
Quindi reca una serie di norme che si riferiscono all'Azienda distributrice.
Nel caso in cui l'Azienda abbia il "sistema di distribuzione" o di "derivazione di utenza" interno ad utenza industriale allora dovrà rispettare la sezione 2 da te citata, che infatti cita la norma UNI 9860 che (sebbene ritirata) si riferisce agli impianti di "derivazione di utenza" che sono a monte del gruppo di misura.
Re: Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
Mi permetto di insistere.
E' vero, come dici, che il campo di applicazione del DM sembra escludere la distribuzione post-cabina, giacchè questa non rientra nel sistema di distribuzione così come definito nell'Allegato.
Ma se si legge con attenzione la sezione 2a, questa parla di utenze industriali costituite da:
- condotta del sistema di distribuzione o condotta di alimentazione (la quale rientrerebbe a pieno titolo nel campo del DM)
- impianto di riduzione e misura (il quale coincide con il punto di consegna)
- condotte di adduzione dall'impianto di riduzione e misura alle apparecchiature di utilizzazione.
Tali definizioni ricalcano quelle a suo tempo espresse nella sezione 5 del defunto DM 24.11.84, il quale si è finora applicato appunto a tali installazioni.
Quindi il DM prima dice di occuparsi di ciò che sta prima del contatore (o punto di misura), poi comunque da indicazioni anche su come vanno fatte le tubazioni post consegna all'interno delle utenze industriali.
Evidentemente all'ultimo momento si sono accorti che altrimenti tali impianti sarebbero rimasti a rigore privi di normativa, non essendo strettamente applicabile alle utenze industriali il DM 12/04/96 (comunque limitato a 0,5 bar) ed essendo stata abrogata la sezione 5 del DM 24/11/84.
E' vero, come dici, che il campo di applicazione del DM sembra escludere la distribuzione post-cabina, giacchè questa non rientra nel sistema di distribuzione così come definito nell'Allegato.
Ma se si legge con attenzione la sezione 2a, questa parla di utenze industriali costituite da:
- condotta del sistema di distribuzione o condotta di alimentazione (la quale rientrerebbe a pieno titolo nel campo del DM)
- impianto di riduzione e misura (il quale coincide con il punto di consegna)
- condotte di adduzione dall'impianto di riduzione e misura alle apparecchiature di utilizzazione.
Tali definizioni ricalcano quelle a suo tempo espresse nella sezione 5 del defunto DM 24.11.84, il quale si è finora applicato appunto a tali installazioni.
Quindi il DM prima dice di occuparsi di ciò che sta prima del contatore (o punto di misura), poi comunque da indicazioni anche su come vanno fatte le tubazioni post consegna all'interno delle utenze industriali.
Evidentemente all'ultimo momento si sono accorti che altrimenti tali impianti sarebbero rimasti a rigore privi di normativa, non essendo strettamente applicabile alle utenze industriali il DM 12/04/96 (comunque limitato a 0,5 bar) ed essendo stata abrogata la sezione 5 del DM 24/11/84.
Re: Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
Guarda, fai benissimo ad insistere, la materia è importante e la norma è scritta dai soliti "noti". Premettiamo che dopo i DM del 16 e del 17 aprile 2008, le parti che rimangono in vita del DM 24/11/84 sono poche. Diciamoci anche che, per quello che prescriveva il DM per le utenze interne industriali (2 righe in croce), non ne sentiamo certo la mancanza.
Analizziamo il DM 16/04/08 con più attenzione:
Il campo di applicazione è chiaramente scritto all'art. 1 e al punto 0.2 delle definizioni. Se ci fermiamo lì, l'impianto interno di una utenza industriale è escluso. Di fatto, se obbediamo scrupolosamente non andiamo nemmeno avanti a leggere la norma.
Però come tu dici il titolo della "SEZIONE 2" fa sorgere il dubbio in quanto si parla di utenze industriali.
Ma il dubbio te lo togli subito, in quanto la sezione 2 "dura" solo lo spazio dell'art 2.1 e 2.2, poi si passa alla "SEZIONE. 3" che invece è tassativa nel riparlare dei "sistemi di distribuzione" senza lasciare dubbi (inoltre tratta gli impianti di riduzione della pressione).
Eventualmente quindi potresti avere il dubbio, e decidere di applicare l'art.2.2 della "sezione 2" (16 righe). Però in tale articolo ti si dice di rispettare la "Sezione 1", la quale all'articolo 1.1 esclude tassativamente ciò che c'è dopo il gruppo di misura, ma anche a volerla usare ugualmente non ci si riesce infatti ti dice di usare la UNI 9860 che è inapplicabile agli impianti interni (nella lettera e nella sostanza) e in più è stata ritirata (non so cosa voglia dire in termini di cogenza!!) e la UNI 9165 (è diretta all'esercente tant'è che parla di odorizzazioni) e la UNI 9034 (inapplicabile pure questa). Si cita il rispetto del D.Lgs. 93/2000, attrezzature a pressione e marcatura CE, che è una norma di prodotto. Nelle altre 5 righe ti da raccomandazioni generiche e superficiali.
Quindi non vedo margini di applicazione al caso proposto da Alessia. Obbligatorio, e senza margini di dubbio, invece il rispetto del DM 12/04/96 seppur per la sola parte relativa ai materiali e giunzioni e il DM 24/11/84 per quello che ne rimane.
Analizziamo il DM 16/04/08 con più attenzione:
Il campo di applicazione è chiaramente scritto all'art. 1 e al punto 0.2 delle definizioni. Se ci fermiamo lì, l'impianto interno di una utenza industriale è escluso. Di fatto, se obbediamo scrupolosamente non andiamo nemmeno avanti a leggere la norma.
Però come tu dici il titolo della "SEZIONE 2" fa sorgere il dubbio in quanto si parla di utenze industriali.
Ma il dubbio te lo togli subito, in quanto la sezione 2 "dura" solo lo spazio dell'art 2.1 e 2.2, poi si passa alla "SEZIONE. 3" che invece è tassativa nel riparlare dei "sistemi di distribuzione" senza lasciare dubbi (inoltre tratta gli impianti di riduzione della pressione).
Eventualmente quindi potresti avere il dubbio, e decidere di applicare l'art.2.2 della "sezione 2" (16 righe). Però in tale articolo ti si dice di rispettare la "Sezione 1", la quale all'articolo 1.1 esclude tassativamente ciò che c'è dopo il gruppo di misura, ma anche a volerla usare ugualmente non ci si riesce infatti ti dice di usare la UNI 9860 che è inapplicabile agli impianti interni (nella lettera e nella sostanza) e in più è stata ritirata (non so cosa voglia dire in termini di cogenza!!) e la UNI 9165 (è diretta all'esercente tant'è che parla di odorizzazioni) e la UNI 9034 (inapplicabile pure questa). Si cita il rispetto del D.Lgs. 93/2000, attrezzature a pressione e marcatura CE, che è una norma di prodotto. Nelle altre 5 righe ti da raccomandazioni generiche e superficiali.
Quindi non vedo margini di applicazione al caso proposto da Alessia. Obbligatorio, e senza margini di dubbio, invece il rispetto del DM 12/04/96 seppur per la sola parte relativa ai materiali e giunzioni e il DM 24/11/84 per quello che ne rimane.
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- Iscritto il: mar ott 14, 2008 18:18
Re: Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
Grazie mille a tutti per le delucidazioni, tenteremo la strada del DM 24.11.84 per la rete esistente, sperando che il funzionario VVF accetti e non pretenda altro.....ho il dubbio comunque che non ci siano nè dichiarazioni di conformità dell'epoca, nè progetto......vedremo...
Buona giornata
Buona giornata
Re: Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
Un'azienda che si occupa di distribuzione gas metano con carri bombolai, ha l'esigenza di installare un altro compressore nello stesso locale dove è installato il primo.
Cortesemente mi potreste aiutare a individuare quale punto della norma (immagino DM 16.04.2008) mi indichi se ci sono restrizioni all'installazione in un locale compressore gas di altri compressori?
Grazie
Cortesemente mi potreste aiutare a individuare quale punto della norma (immagino DM 16.04.2008) mi indichi se ci sono restrizioni all'installazione in un locale compressore gas di altri compressori?
Grazie