Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
Moderatore: Edilclima
Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
Salve a tutti, devo mettere una guaina impermeabilizzante sotto le tegole per evitare infiltrazioni di pioggia e altro. In comune mi hanno detto di presentare una CIA e una relazione del termotecnico per la L. 10/91 regione Emilia Romagna.
Non riesco a capire il perchè di questa relazione io ho un problema di infiltrazioni di pioggia è sono obbligata a mettere la guaina, e il geometra mi ha detto che è necessario oltre alla guina mettere un isolante almeno 4 cm comportandomi maggiori costi, dovrei anche cambiare le grondaie....
C'è una via di fuga?
Non riesco a capire il perchè di questa relazione io ho un problema di infiltrazioni di pioggia è sono obbligata a mettere la guaina, e il geometra mi ha detto che è necessario oltre alla guina mettere un isolante almeno 4 cm comportandomi maggiori costi, dovrei anche cambiare le grondaie....
C'è una via di fuga?
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
beh..... senza sapere altro e senza conoscere la legge emiliana...
spendi di più si certo e capisco
ma pensala per i porssimi x anni a quanto risparmieraiè il momento giusto per farlo... e 4 sono anche pochi...
chiaramente dipende da dove sei
spendi di più si certo e capisco
ma pensala per i porssimi x anni a quanto risparmieraiè il momento giusto per farlo... e 4 sono anche pochi...
chiaramente dipende da dove sei
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
Io abito in provincia di Parma, e mi sembra eccessivo quello che mi è stato detto. Se obbligo farlo ok, ma ....
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
Se invece di un geometra cerchi un termotecnico in gamba dalle tue parti, magari spendi qualche centinaio di euro in più di parcella ma hai una maggiore garanzia su quel che viene fatto in termini di rispetto delle normative ma soprattutto di spendere bene i tuoi soldi per ottenere il massimo risparmio energetico e pre costruire una struttura salubre. Sono lavori che si fanno una volta ogni 20 anni e tanto vale farli bene, non te ne pentirai.
redigere redigere redigere
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
L'obbligo è previsto dalla 192 del 2005 la quale prevede che in casi come quello postato(sostituzione della guaina), si deve procedere all'isolamento della copertura.
In linea di massima se il tetto non è già parzialmente isolato, occorrono 8-10 cm di isolante a seconda della zona climatica e del tipo di prodotto.
Stesso discorso va fatto se si sostituisce l'intonaco esterno.
In linea di massima se il tetto non è già parzialmente isolato, occorrono 8-10 cm di isolante a seconda della zona climatica e del tipo di prodotto.
Stesso discorso va fatto se si sostituisce l'intonaco esterno.
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
A dire la verità il mio problema non è quello di sapere quale isolante mettere.
Il lavoro che devo fare è: mettere (non sostituire) guaina impermeabilizzante sotto le tegole perchè ho delle infiltrazioni. Non voglio mettere isolante.
Il lavoro che devo fare è: mettere (non sostituire) guaina impermeabilizzante sotto le tegole perchè ho delle infiltrazioni. Non voglio mettere isolante.
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
'Devo solo cambiare l'auto e a me un EURO zero va benissimo' .... no, Euro zero non la compri piu'.
E' molto antipatico, capisco... ma ha una sua logica.
Piuttosto, tieni conto che il 50% della spesa che sostieni te la paghiamo noi.
E' molto antipatico, capisco... ma ha una sua logica.
Piuttosto, tieni conto che il 50% della spesa che sostieni te la paghiamo noi.
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marcello60
- Messaggi: 3010
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
Secondo me non è così scontato che si debba mettere l'isolante: ho incollato qui la faq 005 reperibile sul sito regionale, scaricabile qui:
http://energia.si-impresa.it/Faq.aspx
Ciao
005 - Nel caso di interventi di rifacimento di un tetto o della sua impermabilizzazione si rientra nel novero degli
interventi soggetti all’obbligo di rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica di cui all’Allegato 2 punto 2 della
DAL 156 (secondo quanto poi specificato in Allegato 3, requisito 6.1.2 relativamente alla verifica delle trasmittanze
termiche), o trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria possono essere ritenuti esclusi?
Il punto 2 dell’allegato 2 dell’Atto Regionale in materia di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici specifica i valori minimi di trasmittanza termica ,
facendo riferimento all’allegato 3, requisito 6.1.2, per gli interventi che ricadono nella ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria dell’involucro,come
specificati al punto 3.1 lettera F del medesimo allegato.
La manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio, a cui fa riferimento anche la norma nazionale, è da intendersi come una particolare tipologia di interventi che
riguardano le cosiddette chiusure esterne dell’edificio: ogni volta che si interviene in modo rilevante per rinnovare uno o più di questi paramenti esterni, si deve
adeguare il rendimento energetico ai livelli minimi specificati dalla normativa limitatamente al comportamento di quei componenti. Per individuare quali interventi
rientrino nella manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio il riferimento legislativo è costituito dalla L.R. 31/02 che, conformemente al DPR 380/2001, definisce
gli “interventi di manutenzione ordinaria” quelli che riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre definisce “Interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici”.
Il discrimine è rappresentato quindi dalla diversa natura delle opere di manutenzione ordinaria, per le quali non è richiesto l’adeguamento, da quelle di natura
straordinaria, per le quali è richiesto, limitatamente al rispetto di specifici parametri riconducibili alle prestazioni del componente l’involucro edilizio interessato
dall’intervento. A titolo esemplificativo la sostituzione dei manti di copertura dei tetti degli edifici, così come delle pavimentazioni delle terrazze, va ricompresa
certamente tra le opere di manutenzione ordinaria, salvo che non alterino le caratteristiche originarie, in quanto opere finalizzate a mantenere in efficienza le
coperture in oggetto.
Pertanto, indipendentemente dal titolo abilitativo che il Comune richiede in funzione del regolamento edilizio comunale vigente, la norma regionale si applica, con
l’adeguamento obbligatorio ai requisiti di rendimento energetico richiesto, solo se l’intervento assume i caratteri di una modifica integrale motivata dalla volontà di
rinnovare la tecnologia della copertura esistente in quanto non più adeguata: solo in questo caso si giustifica la ricerca di una soluzione che sia anche migliorativa del
rendimento energetico della nuova copertura.
http://energia.si-impresa.it/Faq.aspx
Ciao
005 - Nel caso di interventi di rifacimento di un tetto o della sua impermabilizzazione si rientra nel novero degli
interventi soggetti all’obbligo di rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica di cui all’Allegato 2 punto 2 della
DAL 156 (secondo quanto poi specificato in Allegato 3, requisito 6.1.2 relativamente alla verifica delle trasmittanze
termiche), o trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria possono essere ritenuti esclusi?
Il punto 2 dell’allegato 2 dell’Atto Regionale in materia di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici specifica i valori minimi di trasmittanza termica ,
facendo riferimento all’allegato 3, requisito 6.1.2, per gli interventi che ricadono nella ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria dell’involucro,come
specificati al punto 3.1 lettera F del medesimo allegato.
La manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio, a cui fa riferimento anche la norma nazionale, è da intendersi come una particolare tipologia di interventi che
riguardano le cosiddette chiusure esterne dell’edificio: ogni volta che si interviene in modo rilevante per rinnovare uno o più di questi paramenti esterni, si deve
adeguare il rendimento energetico ai livelli minimi specificati dalla normativa limitatamente al comportamento di quei componenti. Per individuare quali interventi
rientrino nella manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio il riferimento legislativo è costituito dalla L.R. 31/02 che, conformemente al DPR 380/2001, definisce
gli “interventi di manutenzione ordinaria” quelli che riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre definisce “Interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici”.
Il discrimine è rappresentato quindi dalla diversa natura delle opere di manutenzione ordinaria, per le quali non è richiesto l’adeguamento, da quelle di natura
straordinaria, per le quali è richiesto, limitatamente al rispetto di specifici parametri riconducibili alle prestazioni del componente l’involucro edilizio interessato
dall’intervento. A titolo esemplificativo la sostituzione dei manti di copertura dei tetti degli edifici, così come delle pavimentazioni delle terrazze, va ricompresa
certamente tra le opere di manutenzione ordinaria, salvo che non alterino le caratteristiche originarie, in quanto opere finalizzate a mantenere in efficienza le
coperture in oggetto.
Pertanto, indipendentemente dal titolo abilitativo che il Comune richiede in funzione del regolamento edilizio comunale vigente, la norma regionale si applica, con
l’adeguamento obbligatorio ai requisiti di rendimento energetico richiesto, solo se l’intervento assume i caratteri di una modifica integrale motivata dalla volontà di
rinnovare la tecnologia della copertura esistente in quanto non più adeguata: solo in questo caso si giustifica la ricerca di una soluzione che sia anche migliorativa del
rendimento energetico della nuova copertura.
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
Perlomeno la vostra regione si prende la responsabilità di scrivere qualcosa....
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
Anche leggendo quanto postato, l'aggiunta della guaina fa ricadere l'intervento in manutenzione straordinaria (non si interviene per ripristinare le funzionalità preesistenti, ma se ne aggiungono di nuove). Quindi, formalmente, sarebbe da adeguare.
Oltretutto, come gia' sottolineato da altri, la coibentazione sarebbe sensata dal punto di vista del risparmio, quindi, anche ingegneristicamente sarebbe da adeguare.
Poichè ingegneria e legge pero' possono non bastare, c'è anche la motivazione economica; se non adegui, passandolo come manutenzione ordinaria, non detrai il 50% delle spese.
Insomma, direi che c'è un 'concorso di interessi' a suggerire l'intervento.
Oltretutto, come gia' sottolineato da altri, la coibentazione sarebbe sensata dal punto di vista del risparmio, quindi, anche ingegneristicamente sarebbe da adeguare.
Poichè ingegneria e legge pero' possono non bastare, c'è anche la motivazione economica; se non adegui, passandolo come manutenzione ordinaria, non detrai il 50% delle spese.
Insomma, direi che c'è un 'concorso di interessi' a suggerire l'intervento.
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
giotisi ha scritto:Anche leggendo quanto postato, l'aggiunta della guaina fa ricadere l'intervento in manutenzione straordinaria (non si interviene per ripristinare le funzionalità preesistenti, ma se ne aggiungono di nuove). Quindi, formalmente, sarebbe da adeguare.
Oltretutto, come gia' sottolineato da altri, la coibentazione sarebbe sensata dal punto di vista del risparmio, quindi, anche ingegneristicamente sarebbe da adeguare.
Poichè ingegneria e legge pero' possono non bastare, c'è anche la motivazione economica; se non adegui, passandolo come manutenzione ordinaria, non detrai il 50% delle spese.
Insomma, direi che c'è un 'concorso di interessi' a suggerire l'intervento.
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
interessante parere direi .. ma del comune di genova..
http://enge2.comune.genova.it/testi_app ... v3%20C.pdf
http://enge2.comune.genova.it/testi_app ... v3%20C.pdf
Re: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
Magari è un sottetto non agibile... 
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !