Mi spiego, la circolare P78/4101 sott.106/33 del 25/01/1999 specificava bene che:
Per i casi prospettati, allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie loco-mobili, sorgenti RX), la stessa non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98.
ora con il DPR 151 ed il DM dello scorso anno che anno abolito sia il DM 16/2/82 che il DPR 37/98 tutte le circolari relative sono formalmente decadute. Logica vorrebbe che l'interpretazione sia identica, però diversi comandi non sanno che pesci pigliare... qualcuno ha avuto esperienza in merito o conosce più recenti interpretazioni? ah, va da se che si rispetta la regola tecnica del 2011... grazie mille
