Depositi materiali combustibili....dubbio sulle attività

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Seamew
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Depositi materiali combustibili....dubbio sulle attività

Messaggio da Seamew »

In una attività artigianale mi trovo con due magazzini, uno da 500 m² e l'altro da 600 m² e sono compartimentati tra di loro...
Secondo voi si configura l'attività 70? sommando le due superfici > 1000 m², oppure è esclusa essendo i due compartimentati?
Internamente ad ognuno ovviamente ho materiali combustibili > 5000 kg. (il testo del decreto in effetti parla di LOCALI)

Altro caso...mettiamo invece di avere un unoco deposito > 1000 m² con all'interno 6000 kg di carta.
Bene, sicuramente ho attività 34 per il deposito di carta....ma c'è cmq anche l'attività 70? oppure una esclude l'altra....o si devono considerare entrambi?

Grazie per l'attenzione...
Terminus
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Re: Depositi materiali combustibili....dubbio sulle attività

Messaggio da Terminus »

Unico edificio, unico titolare = le superfici le devi sommare.
Per non sommare le superfici del deposito generico dovresti avere due edifici completamente indipendenti a distanza di sicurezza uno dall'altro.

Per l'attività soggetta, secondo me se hai un deposito specifico, devi autorizzare questo e non il deposito generico (pagare due attività per autorizzare la stessa cosa sarebbe troppo anche per equitalia)
Seamew
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Re: Depositi materiali combustibili....dubbio sulle attività

Messaggio da Seamew »

Ok edificio unico allora sommo le superfici e quindi avrei attività 70 (> 1000 m²) giusto?.
Bene...ora al suo interno nei depositi ho materiale vario come carta (10 quintali) e polietilene (20 quintali)....da quello che mi dici considero SOLO l'attività 70 e non (in aggiunta) anche il deposito carta e materiale plastico che in effetti crea una sovrapposizione...giusto?

Già che ci sono...altra domandina...sempre in questo edificio si vuole creare un piccolo locale di esposizione e vendita al dettaglio (60 m²) dotato di accesso indipendente esterno e compartimentato dal resto dell'attività.
In questo caso si configura anche l'attività 69?
Mi pare di ricordare una circolare che per locali < 400 m² NON si sommano le superfici di altri locali adiacenti se questi sono seperati SENZA COMUNICAZIONE da strutture tagliafuoco...è corretto?

grazie per l'attenzione..
Terminus
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Re: Depositi materiali combustibili....dubbio sulle attività

Messaggio da Terminus »

La circolare che citi, non la ricordo e non l'ho trovata.
Cmq se il deposito è funzionale all'attività di vendita, ho paura che le superfici vadano sommate per la 69.
Se invece si configura una specie di spaccio aziendale, dove la vendita è assolutamente marginale rispetto alla primaria attività di deposito, allora si potrebbe trascurare la 69.
Parlane con il Comando, poi se vuoi dicci come è andata.
Seamew
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Re: Depositi materiali combustibili....dubbio sulle attività

Messaggio da Seamew »

Grazie TERMINUS....nel frattempo ho trovato qualcosa di interessante..
questo è il primo

Nota prot. n. P320/4147 sott. 4 del 22 maggio 2003 Laboratori di riparazione elettrodomestici - Attività n. 87 del D.M. 16 febbraio 1982 - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
In riferimento al quesito in oggetto, si ritiene che, qualora nella zona "magazzino prodotto finito" indicata nell'elaborato grafico allegato sia compresa una esposizione di prodotto aperta al pubblico, l'attività risulti soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuabile al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.
Nota: Il quesito è volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli dì prevenzione incendi dei labo-ratori di riparazione televisori e più in generale, di elettrodomestici.


e questo è il secondo...

Nota prot. n. P1315/4147 Sott. 4 del 10 gennaio 2001 Attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti.
In relazione al quesito posto …, si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espres-so al riguardo da codesto Ispettorato(*) stesso in quanto la tipologia delle attività descritte ricade pienamente nella fattispecie individuata al punto 87 dell’elenco allegato al DM 16 febbraio 1982.
Irrilevante, e non compatibile con il dettato normativo, è poi la proposta … di considerare – allo scopo di determinarne la eventuale non assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi – la zona espositiva come mera appendice del ciclo produttivo ed a quest’ultimo asservita.
La non configurabilità come attività 87 di un locale adibito ad esposizione di superfi-cie non superiore a m2 400, si determina solamente se si rimane nel limite di tale so-glia computandovi anche le superfici di servizi e depositi, ovvero separandolo da questi ultimi mediante strutture tagliafuoco prive di comunicazioni.
(*) Il quesito è relativo all’assoggettabilità di attività artigianali generalmente basate sulla la-vorazione e deposito del prodotto e non sulla esposizione/vendita dello stesso, costituite da: - zona espositiva di superficie non superiore a mq 400; - zona di deposito di superficie non superiore a mq 1000 e non aventi materiali in deposito con quantitativi superiori a 50 q.li; - zona lavorazione non ricadente in attività soggette ai VVF.
argonauta
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Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: Depositi materiali combustibili....dubbio sulle attività

Messaggio da argonauta »

Terminus ha scritto:Unico edificio, unico titolare = le superfici le devi sommare.
Ciao.
Mi pare di ricordare che al corso 818 avessero escluso la somma delle superfici se i due locali sono compartimentati in quanto se l'incendio nasce in un compartimento non si propaga nell'altro.
Cerco tra i miei appunti se quanto sopra è una interpretazione del comando e se era in base ad una circolare.
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