Informazione Importante: Aiuto!

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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Schiaffo82
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Informazione Importante: Aiuto!

Messaggio da Schiaffo82 »

Buongiorno,
volevo porvi una domanda su un dubbio che mi è preso, al quale mi do una risposta ma non molto convinta.

Il DPR 2 aprile 2009 n.59 in caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianto in edificio esistente obbligava, indipendentemente dalla destinazione d’uso della struttura, all’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria in grado di coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta dall’utenza per la produzione di ACS (art. 4 comma 22).
Il Dlgs 3 marzo 2011 n.28 che fondamentalmente si rivolge alle nuove costruzioni o alle ristrutturazioni rilevanti, all’art. 11 comma 5 abroga totalmente l’art. 4 comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 e l’art. 4 commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59.
In allegato 3, di quest’ultima norma, poi vengono definiti i nuovi limiti che devono essere rispettati nel caso di nuovi edifici o di ristrutturazioni rilevanti (50% dei consumi previsti per la produzione di ACS coperti da fonti rinnovabili più 20-35-50%, a seconda della data della richiesta del titolo edilizio, dei consumi previsti per ACS, riscaldamento e raffrescamento sempre coperti da fonti rinnovabili). In tale allegato non si parla più dei casi di ristrutturazione o di nuova installazione di impianto in edificio esistente.
La domanda che mi pongo a questo punto è la seguente: nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianto in edifici esistenti è obbligatoria o non è obbligatoria l’installazione di dispositivi (pannelli solari termici) per la produzione di ACS da fonte rinnovabile in grado di coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria?
Grazie mille.
Cordiali saluti.
ponca
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Re: Informazione Importante: Aiuto!

Messaggio da ponca »

Non è obbligatoria salvo regolamento edilizio comunale. Controlla ma credo che il dlgs 28/2011 abbia abrogato e sostituito il punto del dpr 59 a cui fai riferimento.
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NoNickName
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Re: Informazione Importante: Aiuto!

Messaggio da NoNickName »

L'obbligo del 50% di Qacs (in Lombardia e altre regioni) e di 20% di Qe+Qi+Qacs sussistono contemporaneamente e possono essere soddisfatti con lo stesso impianto.
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mat
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Re: Informazione Importante: Aiuto!

Messaggio da mat »

ponca ha scritto:Non è obbligatoria salvo regolamento edilizio comunale
Che un regolamento edilizio comunale possa legiferare in materia energetica è tutto da verificare. La competenza in tale disciplina è in capo a Regioni e Provincie Autonome; in assenza di loro pronunciamenti si applica il regime nazionale. Se in qualche regolamento regionale è previsto che i comuni possano disporre di misure particolari, allora ok; viceversa direi che eventuali richieste del Comune siano assolutamente contestabili.

Ciò detto, se l'intervento di cui alla domanda ricade sotto disciplina nazionale (per quanto detto sopra, ovvero assenza di disposizioni regionali), pertanto dpr 59, detto e ribadito che il comma 22 è stato abrogato, non capisco perché dovresti essere poco convinto...
Schiaffo82
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Re: Informazione Importante: Aiuto!

Messaggio da Schiaffo82 »

mat ha scritto:
ponca ha scritto:Non è obbligatoria salvo regolamento edilizio comunale
Che un regolamento edilizio comunale possa legiferare in materia energetica è tutto da verificare. La competenza in tale disciplina è in capo a Regioni e Provincie Autonome; in assenza di loro pronunciamenti si applica il regime nazionale. Se in qualche regolamento regionale è previsto che i comuni possano disporre di misure particolari, allora ok; viceversa direi che eventuali richieste del Comune siano assolutamente contestabili.

Ciò detto, se l'intervento di cui alla domanda ricade sotto disciplina nazionale (per quanto detto sopra, ovvero assenza di disposizioni regionali), pertanto dpr 59, detto e ribadito che il comma 22 è stato abrogato, non capisco perché dovresti essere poco convinto...


Grazie a tutti per le risposte!!
Non ero convinto semplicemente per il fatto che mi sembra un pò un tornare indietro... E' vero che a volte l'installazione di pannelli solari è difficile in contesti esistenti (per esempio ristrutturazione di impianto in un appartamento all'interno di palazzo). A volte è proprio vietata (vedi centri storici o beni vincolati), però in tutti gli altri casi si può fare (per esempio in contesti isolati, come nelle ristrutturazioni di ville/casali, o negli edifici a schiera). Abrogando questo comma di fondo si torna indietro perchè a quel punto quel tipo di committenza è difficile che va a spendere di più (anche se poi dopo negli anni la differenza di costo si ripaga col risparmio, ma vai a farglielo capire!!!) per una questione di "risparmio energetico grazie all'utilizzo delle fonti rinnovabili"... Capito quello che intendo io? Comunque prendendo alla lettera il Dlgs n.28 quell'obbligo di legge in quel caso è stato abrogato, starà a noi proporre l'installazione alla committenza sperando che la accetti!
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