DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
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DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Buongiorno,
Segnalo l'uscita del DECRETO 24 novembre 2021 "Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi"
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 287/sg/pdf
Segnalo l'uscita del DECRETO 24 novembre 2021 "Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi"
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 287/sg/pdf
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
ammazzatemi
- travereticolare
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Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Lo sto leggendo ora, vediamo se c'è qualche cosa di davvero importante. Nelle prime pagine ho visto solo che hanno cambiato un po' di definizioni, senza cambiare la sostanza.
Le modifiche sostanziali che ho riscontrato sono: Sostituzione delle tabelle S.4-27 / S.4-28 / S.4-29 / S.4-32.
Nella tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione è eliminato il primo punto dell’elenco dei criteri di attribuzione per il livello di prestazione I. Quindi teoricamente anche un ufficio con presenza continuativa di personale lavorativo può essere privo di aperture di smaltimento fumo e calore. A condizione ovviamente che rispetti gli altri criteri.
A me piace lavorare con i PDF della GURI, ad oggi sta risultando impossibile, troppi Decreti e aggiornamenti...
Le modifiche sostanziali che ho riscontrato sono: Sostituzione delle tabelle S.4-27 / S.4-28 / S.4-29 / S.4-32.
Nella tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione è eliminato il primo punto dell’elenco dei criteri di attribuzione per il livello di prestazione I. Quindi teoricamente anche un ufficio con presenza continuativa di personale lavorativo può essere privo di aperture di smaltimento fumo e calore. A condizione ovviamente che rispetti gli altri criteri.
A me piace lavorare con i PDF della GURI, ad oggi sta risultando impossibile, troppi Decreti e aggiornamenti...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
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Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Senza un servizio professionale di aggiornamento con il taglio incolla e modifica fatto da loro sulle normative È semplicemente impossibile lavorare con la gazzetta ufficiale
- travereticolare
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Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Ciao Weare,weareblind ha scritto: ↑ven dic 03, 2021 15:49 Senza un servizio professionale di aggiornamento con il taglio incolla e modifica fatto da loro sulle normative È semplicemente impossibile lavorare con la gazzetta ufficiale
mi chiedo semplicemente perché non possono aggiornare direttamente il DM 18/10/2019 con i pezzi che cambiano al posto di pubblicare un DM con i p.ti e comma di aggiornamento. Non è più confusionario? Il DM 24/11/2021 non poteva essere già il codice integrato con le modifiche? Perchè non fare uscire un testo coordinato in GU con tutti i chiarimenti ed aggiornamenti che ci sono stati dal 2015? perchè aspettare quello dei VVF? che come valenza giuridica vale meno...
Ultima modifica di travereticolare il ven dic 03, 2021 16:47, modificato 1 volta in totale.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
concordo, poi la metà sono errori grammaticali, ma vabbè.weareblind ha scritto: ↑ven dic 03, 2021 15:49 Senza un servizio professionale di aggiornamento con il taglio incolla e modifica fatto da loro sulle normative È semplicemente impossibile lavorare con la gazzetta ufficiale
La parte interessante è anche al paragrafo V.1.1, dove è eliminato il comma 4. Significa che ad esempio una caldaia soggetta, oltre alla specifica regola tecnica, deve essere valutata una seconda volta, non capisco però a che scopo
- travereticolare
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Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Non credo vada rivalutata una seconda volta. Si considererà come area a rischio specifico e si dirà che il rischio è mitigato dall'applicazione della Regola Tecnica di riferimento.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Ah su questo hai ragionerrima. In Svizzera è così.travereticolare ha scritto: ↑ven dic 03, 2021 16:29Ciao Weare,weareblind ha scritto: ↑ven dic 03, 2021 15:49 Senza un servizio professionale di aggiornamento con il taglio incolla e modifica fatto da loro sulle normative È semplicemente impossibile lavorare con la gazzetta ufficiale
mi chiedo semplicemente perché non possono aggiornare direttamente il DM 18/10/2019 con i pezzi che cambiano al posto di pubblicare un DM con i p.ti e comma di aggiornamento. Non è più confusionario? Il DM 24/11/2021 non poteva essere già il codice integrato con le modifiche? Perchè non fare uscire un testo coordinato in GU con tutti i chiarimenti ed aggiornamenti che ci sono stati dal 2015? perchè aspettare quello dei VVF? che come valenza giuridica vale meno...
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Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Avevo appena fatto una nuova stampa di RTO + RTV... DM per fare errata corrige... Boh.
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Alla fine nel complesso, leggendo il tutto mi pare non ci siano cambiamenti sostanziali.
Le uniche modifiche un po' più consistenti, anzi per certi versi meno restrittive, sono che:
1) Nella Tabella S.8-2 salta che il livello di prestazione I sia possibile attuarlo solo in locali senza occupanti a parte gli addetti occasionali ad uso saltuario;
2) per la reazione al fuoco dei cavi e delle canalizzazioni sono state date delle agevolazioni con l'IRAI;
3) che per le attività con Rvita B1, B2 e B3 con densità > 0,4 per/mq sono necessarie 3 vie d'esodo indipendenti quando si superano le 200 persone anziché le vecchie 150 pp.
Il resto sono errori di scrittura, chiarimenti e frasi meno fraintendibili (forse).
Le uniche modifiche un po' più consistenti, anzi per certi versi meno restrittive, sono che:
1) Nella Tabella S.8-2 salta che il livello di prestazione I sia possibile attuarlo solo in locali senza occupanti a parte gli addetti occasionali ad uso saltuario;
2) per la reazione al fuoco dei cavi e delle canalizzazioni sono state date delle agevolazioni con l'IRAI;
3) che per le attività con Rvita B1, B2 e B3 con densità > 0,4 per/mq sono necessarie 3 vie d'esodo indipendenti quando si superano le 200 persone anziché le vecchie 150 pp.
Il resto sono errori di scrittura, chiarimenti e frasi meno fraintendibili (forse).
- travereticolare
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Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Testo coordinato VVF
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/C ... ncendi.pdf
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/C ... ncendi.pdf
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
c'è anche una nota al punto S.3.8 :
"Ad esempio, ove non sia interposta idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero o compartimentazione, edifici distinti sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento."
ma me lo dovete spiega, però.
Caso pratico: edificio principale che ha lo sprinkler e qf > 600 MJ/mq.
A 3 m c'è un edificio accessorio all'attività (deposito attrezzature di lavoro, mezzi, o altro), che non necessita di sprinkler e ha qf< 600 MJ/mq
I 3 m non sono sufficienti per la distanza di separazione calcolata
Secondo la nota riportata, devo fare il caso peggiore, quindi questo edificio accessorio va annesso al compartimento del fabbricato principale?
Ma così facendo devo installarci lo sprinkler?
Oppure, se vogliamo fare il caso senza sprinkler ipotizziamo due R diverse: il primo R 120, il secondo R 30...
In che modo va letta quella nota? in che senso "sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento" ??
"Ad esempio, ove non sia interposta idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero o compartimentazione, edifici distinti sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento."
ma me lo dovete spiega, però.
Caso pratico: edificio principale che ha lo sprinkler e qf > 600 MJ/mq.
A 3 m c'è un edificio accessorio all'attività (deposito attrezzature di lavoro, mezzi, o altro), che non necessita di sprinkler e ha qf< 600 MJ/mq
I 3 m non sono sufficienti per la distanza di separazione calcolata
Secondo la nota riportata, devo fare il caso peggiore, quindi questo edificio accessorio va annesso al compartimento del fabbricato principale?
Ma così facendo devo installarci lo sprinkler?
Oppure, se vogliamo fare il caso senza sprinkler ipotizziamo due R diverse: il primo R 120, il secondo R 30...
In che modo va letta quella nota? in che senso "sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento" ??
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Nel senso che l'incendio in uno di essi può facilmente propagarsi all'altro, senza strutture di compartimentazione e senza spazi a cielo libero di separazione.
Quindi la misura di sicurezza S3 andrebbe considerata in modo unitario.
Quindi la misura di sicurezza S3 andrebbe considerata in modo unitario.
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Terminus, ma la misura S3 è influenzata dal qf,d il quale è influenzato ad esempio dagli impianti...
Se considero tutto un unico compartimento, allora sommo le sostanze in deposito e le superfici anche se sono distanti 3 m, poi per applicare il coefficiente dello sprinkler (all'edificio principale, altrimenti lo avrei parziale e non mi tornerebbe la R dell'edificio principale) devo estendere lo sprinkler anche nel fabbricato distante 3 m?
e magari anche con questo la R dell'edificio secondario non arriva a 120 e devo pure adeguare le strutture dell'edifico accessorio?
O in alternativa faccio una parete REI su tutta la lunghezza della parete esterna? (su cui magari ci sono anche le aperture che servirebbero per la S.
Il tutto per 2 edifici a 3 m di distanza, di cui uno con carico incendio basso (R30).
mi sembra un po' troppo...
Se considero tutto un unico compartimento, allora sommo le sostanze in deposito e le superfici anche se sono distanti 3 m, poi per applicare il coefficiente dello sprinkler (all'edificio principale, altrimenti lo avrei parziale e non mi tornerebbe la R dell'edificio principale) devo estendere lo sprinkler anche nel fabbricato distante 3 m?
e magari anche con questo la R dell'edificio secondario non arriva a 120 e devo pure adeguare le strutture dell'edifico accessorio?
O in alternativa faccio una parete REI su tutta la lunghezza della parete esterna? (su cui magari ci sono anche le aperture che servirebbero per la S.
Il tutto per 2 edifici a 3 m di distanza, di cui uno con carico incendio basso (R30).
mi sembra un po' troppo...
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Mettiamola così: se avessimo un unico fabbricato con una parete di separazione tra due ambienti senza caratteristiche EI, avremmo ovviamente un unico compartimento; se avessimo al posto della parete una fila di aperture a soffitto larghe meno di 3,5 metri e tali da non costituire spazio scoperto, avremmo sempre un unico compartimento.
Ed in effetti se abbiamo un edificio ad elevato CI vicinissimo ad un altro edificio con basso CI, dovremo comunque considerare le inevitabili interazioni, come il calcolo della distanza di separazione S.3.8.
Questo secondo me vuole dire quella nota. Poi l'applicazione effettiva sarà da studiare caso per caso e potrebbe in effetti risultare necessario tirare su una parete di compartimentazione.
Ed in effetti se abbiamo un edificio ad elevato CI vicinissimo ad un altro edificio con basso CI, dovremo comunque considerare le inevitabili interazioni, come il calcolo della distanza di separazione S.3.8.
Questo secondo me vuole dire quella nota. Poi l'applicazione effettiva sarà da studiare caso per caso e potrebbe in effetti risultare necessario tirare su una parete di compartimentazione.
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Viene "recepita la circolare" 17496 del 18/12/2020, che riguardava solo le Autorimesse con superficie inferiore a 300 m², e nella tabella V.6-2 viene aggiunta la nota [5] nella prima riga colonna 3. Ammettendo comunicazioni con porte E30 per quelle autorimesse.