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cumulabilità 55%

Inviato: lun ago 06, 2012 10:16
da mat
Un condominio ha effettuato qualche hanno fa un intervento per installare la contabilizzazione e regolazione del calore, chiedendo la detrazione del 55%. Quest'anno intende cambiare la caldaia attuale con una a condensazione e chiedere nuovamente il 55%. Stante che i due interventi non sono cumulabili, ritengo, in quanto facenti parte della stessa tipologia di intervento (comma), il mio dubbio è: è possibile avvalersi della detrazione per un importo massimo pari alla quota non usufruita con l'intervento precedente?

Re: cumulabilità 55%

Inviato: lun ago 06, 2012 11:47
da giotisi
sta scritto da qualche parte che non siano cumulabili?
ovviamente non puoi 'rifare' quello che hai gia' fatto, ma questo non è il tuo caso; somiglia più al caso di interventi 'rateizzati' (p.es. a me capitano finestre fatte 'a rate')

Re: cumulabilità 55%

Inviato: lun ago 06, 2012 11:50
da SuperP
mat ha scritto:Un condominio ha effettuato qualche hanno fa un intervento per installare la contabilizzazione e regolazione del calore, chiedendo la detrazione del 55%.
In base a cosa scusa?

Re: cumulabilità 55%

Inviato: lun ago 06, 2012 11:59
da girondone
mat non potevano detrarre sola la contabilizz...

Re: cumulabilità 55%

Inviato: lun ago 06, 2012 13:41
da mat
SuperP ha scritto:
mat ha scritto:Un condominio ha effettuato qualche hanno fa un intervento per installare la contabilizzazione e regolazione del calore, chiedendo la detrazione del 55%.
In base a cosa scusa?
girondone ha scritto:mat non potevano detrarre sola la contabilizz...
La notizia lasciava perplesso anche me, in prima battuta l'ho presa per buona. Ora visto che si tratta di quantificare l'eventuale tetto di detrazione chiederò lumi alla proprietà...

Re: cumulabilità 55%

Inviato: lun ago 06, 2012 14:20
da girondone
qualcuno che sosteneva che fosse possibile credo ci sia ancora in giro...

poi facci sapere

Re: cumulabilità 55%

Inviato: lun ago 06, 2012 17:58
da ketenegh
Confermo che la contabilizzazione, senza aver contestualmente sostituito la caldaia, non è detraibile. Il DM potrebbe essere equivocato, ma la C 36/2007 e la guida sono già più chiari. Elemento essenziale è la sostituzione del generatore. Poi nelle spese si mette di tutto.

Re: cumulabilità 55%

Inviato: lun ago 06, 2012 19:21
da ketenegh
I massimali per detrazioni 55% sono per tipo di intervento / per immobile / per anno (*)
Un caso assurdo, per rendere l'idea:
anno 1: sostituisco caldaia con caldaia a condensazione (detraggo le spese), risostituisco la caldaia a condensazione con una normale.
anno 2: altro intervento, sostituisco di nuovo la caldaia normale con una condensazione: detraggo anche questa caldaia.
ma anche se quanto sopra lo faccio nello stesso anno, se sto nel massimale, va bene.

Altro esempio:
Possiedo un castello con 200 serramenti:
anno 1: sostituisco i primi 100 ed arrivo al massimale (circa 106 k€): detraggo
anno 2: sostituisco i secondi 100 ed arrivo di nuovo al massimale (altri 106 k€): detraggo anche questi.

(*) in generale è così per tutte le detrazioni: spese mediche, veterinarie, beeficenze. Fanno eccezione, nel 55% e 36% gli intrerventi che protraggono su più anni per i quali il massimale è quello del primo anno.

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mar ago 07, 2012 09:41
da mat
Ma sei sicuro Ket?
Io da questa frase della guida avevo capito il contrario:
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di
lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai
fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni
fruite negli anni precedenti.

Nota: in questo caso credo che "prosecuzione" si intenda nel significato generale del termine e non come "prosecuzione oltre il periodo di imposta" per cui va fatta la comunicazione all'AdE.

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mar ago 07, 2012 09:55
da mat
girondone ha scritto:poi facci sapere
Sentiti i proprietari: l'intenzione era di detrarre, ma poi non è stato possibile, mancavano i requisiti necessari del richiedente...

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mar ago 07, 2012 10:41
da giotisi
... e adesso li hanno persi, quando sarebbe bastata una comunicazione di lavori che procedono a cavallo d'esercizio...

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mar ago 07, 2012 11:07
da mat
giotisi ha scritto:... e adesso li hanno persi, quando sarebbe bastata una comunicazione di lavori che procedono a cavallo d'esercizio...
No, non li avrebbero presi comunque, in quanto società che guadagna con gli affitti; sono questi i non-requisiti cui accennavo. In ogni caso l'intervento sulla regolazione è stato fatto almeno un paio di anni fa, anche se avessero avuto i requisiti giusti non so se si sarebbe potuta trascinare la cosa fino ad oggi (ketenegh, si poteva?)

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mar ago 07, 2012 11:52
da girondone
ah però
la storia del lavoro su più anni non la avevo mai xonsiderata
anxhe perché a sup tempo quando si inizio a parlare del probkema non esistevano ancora i lavori su più anni

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mar ago 07, 2012 12:08
da mat
girondone ha scritto:ah però
la storia del lavoro su più anni non la avevo mai xonsiderata
anche perché a sup tempo quando si inizio a parlare del probkema non esistevano ancora i lavori su più anni
Dipende da come si può sfruttare... ma per questo attendiamo, come diresti tu, il "guru delle detrazioni" :wink: (che secondo me adesso sarà in spiaggia, beato lui)

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mar ago 07, 2012 14:38
da ketenegh
Ma sei sicuro Ket?
Ragionevolmete sì.
La frase del DM 7/4/2008 è questa:
Nel caso in cui uno degli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Non credo, negli esempi che ho citato, che si possa parlare di mera prosecuzione e comunque il riferimento è sicuramente la richiesta del titolo abilitivo.
Se entrambe le volte si è indicato: "Sostituzione di 100 serramenti", l'intervento è quello (anzi potrebbero essere, sempre per assurdo, 100 interventi distinti, con 100 pratiche edilizie). Inizia e finisce lì. Massimale del prima anno, anche se dura x anni, per ciascun caso.
Intervento edilizio è una definizione legale. Chi ha scritto il DM forse non lo sapeva. Gli interventi sono sono definiti nel TUE dove sono anche indicati i titoli abilitivi.
Nulla però vieta all'astuto geom/arch/ing di indicare, per i secondi 100 serramenti: "mera prosecuzione della sostituzione dei serramenti" e guadagnarsi un encomio dall'agenzia.

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mar ago 07, 2012 15:50
da mat
Eh, titolo abilitativo: qui iniziano le grane. Per una sostituzione di generatore o serramenti basta, al massimo, una CIL; e quanti la fanno? Il limite tende a 0, in Italia è già tanto se si fanno le SCIA... Se non c'è quindi evidenza di un inizio e una fine lavori, come si fanno a separare "fiscalmente" gli interventi?
ketenegh ha scritto:Intervento edilizio è una definizione legale. Chi ha scritto il DM forse non lo sapeva.
La cosa credo non stupirebbe alcuno di noi :D

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mar ago 07, 2012 16:58
da giotisi
x comunicazione inizio lavori CIL, intendi quello che Befera chiama Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per l'ex 36 in assenza di altro titolo edilizio)?

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mar ago 07, 2012 17:46
da Mimmo_510859D
No no. Il CIL, o meglio la CIL, è un "titolo edilizio abilitativo" introdotto dagli ultimi aggiornamenti al TU dell'edilizia

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mar ago 07, 2012 18:46
da mat
Mimmo_510859D ha scritto:No no. Il CIL, o meglio la CIL, è un "titolo edilizio abilitativo" introdotto dagli ultimi aggiornamenti al TU dell'edilizia
Non è un titolo abilitativo, è solo una comunicazione, diciamo, "di cortesia" :) I titoli abilitativi sono solo il pdc e la dia (oggi scia, superdia e altre menate del genere..)

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mer ago 08, 2012 09:22
da ketenegh
Se si considerano casi concreti di successivi interventi per lo stesso comma, credo che spesso, la loro gestione come interventi non di "mera prosecuzione" sia possibile e semplice.

Re: cumulabilità 55%

Inviato: mer ago 08, 2012 10:19
da Mimmo_510859D
mat ha scritto:
Mimmo_510859D ha scritto:No no. Il CIL, o meglio la CIL, è un "titolo edilizio abilitativo" introdotto dagli ultimi aggiornamenti al TU dell'edilizia
Non è un titolo abilitativo, è solo una comunicazione, diciamo, "di cortesia" :) I titoli abilitativi sono solo il pdc e la dia (oggi scia, superdia e altre menate del genere..)
Bè col virgolettato su titolo edilizio abilitativo intendevo dire ciò che hai, giustamente, precisato.