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ACE PdC

Inviato: ven feb 10, 2012 17:53
da STF10
Attività E.8 esistente (sprovvista di A.C.E.), con riscaldamento a pavimento e generatore di calore a condensazione.
Sostituito generatore di calore con PdC alta efficenza (per detrazione 55%).
E' necessario redigere l'A.C.E.?
Grazie.

Re: ACE PdC

Inviato: sab feb 11, 2012 14:50
da archi
No, non serve ACE per sostituzione solo del generatore; mi senbra anche strano però che venga concessa la detrazione 55% per cambiare una caldaia a condensazione...

archi

Re: ACE PdC

Inviato: lun feb 13, 2012 09:05
da STF10
La detrazione 55% è fattibile in quanto si sotituisce il generatore di calore esistente (ENEA/Agenzia Entrate non specificano se quello vecchio è a condensazione o meno....) con PdC ad alta efficienza, quindi il risparmio (...che giustifica la detrazione) c'è sempre . Secondo me l'ACE va fatto in quanto "....l'intervento modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto." come cita la L.R. 13/2007 comma 7) art. 5. Secondo voi il ragionamento è giusto?

Re: ACE PdC

Inviato: lun feb 13, 2012 14:21
da archi
No... infatti se leggi la normativa vedrai che si parla di sostituzione di impianto di riscaldamento e non di generatore.
Poi sei padronissimo di fare un ACE che secondo te serve...

archi

Re: ACE PdC

Inviato: ven feb 17, 2012 09:19
da STF10
Riporto la risposta avuta dal numero verde 800333444:
.........la sola sostituzione del generatore di calore non si configura come caso di obbligo di certificazione energetica, a meno che non sia già presente un attestato di certificazione energetica che dovrà essere aggiornato secondo quanto stabilito dall'articolo 5 comma 7 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13.....

Grazie.