Nuova legge regolamento condominiale
Moderatore: Edilclima
Nuova legge regolamento condominiale
La nuova legge in merito al regolamento condominiale contiene anche questo punto:
"Chi vuole si potrà «staccare» dall'impianto centralizzato senza dover attendere il parere positivo dell'assemblea, ma a patto di non creare pregiudizi agli altri condomini e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale".
Che ve ne pare?
A me sembra che abbiano trovato il modo di dare ancora molto lavoro agli avvocati.......
"Chi vuole si potrà «staccare» dall'impianto centralizzato senza dover attendere il parere positivo dell'assemblea, ma a patto di non creare pregiudizi agli altri condomini e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale".
Che ve ne pare?
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
C'è già un thread a proposito e non è una legge, ma un orientamento della Cassazione su un caso specifico, tra l'altro del 2004.
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... ale#p92856
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... ale#p92856
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Ti prego di dare una scorsa ai quotidiani odierni, sperando che la notizia sia fondata.....
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Forse sarebbe stata meglio un'impostazione del tipo: Quali pregiudizi crea il fatto che il potenziale "staccante" sia obbligato a rimanere attaccato al centralizzato.....simcat ha scritto:La nuova legge in merito al regolamento condominiale contiene anche questo punto:
"Chi vuole si potrà «staccare» dall'impianto centralizzato senza dover attendere il parere positivo dell'assemblea, ma a patto di non creare pregiudizi agli altri condomini e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale".
Che ve ne pare?
A me sembra che abbiano trovato il modo di dare ancora molto lavoro agli avvocati.......
P.S. spero nn si vada a parare nel campo dei soliti calcoli astrusi bY UNI 11300 per dimostrare di non recare questi "fantomatici" squilibri termici agli altri.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Nuova legge regolamento condominiale
invece si va proprio li
e uno si cercherà un firmaiolo che scrive qualcosa su un foglio a poco prezzo
se pou trova uno più bravo dall altra parte.....
cmq anche a voler fae le cose bene là vedo dura e interpretabile....
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cmq anche a voler fae le cose bene là vedo dura e interpretabile....
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
Vedo il Corriere online infatti. Beh, è una giurisprudenza già consolidata da almeno 8 anni. Non hanno fatto altro che recepirla... nulla di nuovo.simcat ha scritto:Ti prego di dare una scorsa ai quotidiani odierni, sperando che la notizia sia fondata.....
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
Anche secondo me nulla di nuovo... rimane difficile da applicare senza rischiare contestazioni.
In ogni caso mi sembra che sia poco appetibile visto l'obbligo di continuare a pagare le spese della ct (esclusi i consumi).
In ogni caso mi sembra che sia poco appetibile visto l'obbligo di continuare a pagare le spese della ct (esclusi i consumi).
Re: Nuova legge regolamento condominiale
questa storia di come vada applicato il distacco e con quali quote mi sembra che tutti ne parlino ma nessuno ha capito cosa bisogna realmente periziare o dimostrare nelle relazioni tecniche. Mi spiego:
il discorso degli aggravi di spesa per i condomini superstiti tecnicamente si può dimostare per determinati appartamenti, ad esempio attici, eseguendo 2 leggi 10 con e senza il volume dell'appartamento incluso nel volume scaldato del fabbricato.
Però tale verifica presuppone che l'impianto autonomo sia sempre acceso un numero di ore pari a quelle previste dal DPR 412, ossia in quantità pari a quelle di accensione dell'impianto centralizzato.
Però tale dato, nel caso di impianto autonomo, non è per nulla certo, per cui come fa il tecnico a dimostrare che non ci sono squilibri termici intese come fughe di calore dal condominio all'appartamento distaccato? questo dato è semplicemente indimostrabile in quanto la verifica che da esito positivo per (ad es.) 12 ore al giorno, probabilmente darebbe esito negativo per un numero di ore inferiore.
il discorso degli aggravi di spesa per i condomini superstiti tecnicamente si può dimostare per determinati appartamenti, ad esempio attici, eseguendo 2 leggi 10 con e senza il volume dell'appartamento incluso nel volume scaldato del fabbricato.
Però tale verifica presuppone che l'impianto autonomo sia sempre acceso un numero di ore pari a quelle previste dal DPR 412, ossia in quantità pari a quelle di accensione dell'impianto centralizzato.
Però tale dato, nel caso di impianto autonomo, non è per nulla certo, per cui come fa il tecnico a dimostrare che non ci sono squilibri termici intese come fughe di calore dal condominio all'appartamento distaccato? questo dato è semplicemente indimostrabile in quanto la verifica che da esito positivo per (ad es.) 12 ore al giorno, probabilmente darebbe esito negativo per un numero di ore inferiore.
Re: Nuova legge regolamento condominiale
hai centrato il puntoMarcus ha scritto:questa storia di come vada applicato il distacco e con quali quote mi sembra che tutti ne parlino ma nessuno ha capito cosa bisogna realmente periziare o dimostrare nelle relazioni tecniche. Mi spiego:
il discorso degli aggravi di spesa per i condomini superstiti tecnicamente si può dimostare per determinati appartamenti, ad esempio attici, eseguendo 2 leggi 10 con e senza il volume dell'appartamento incluso nel volume scaldato del fabbricato.
Però tale verifica presuppone che l'impianto autonomo sia sempre acceso un numero di ore pari a quelle previste dal DPR 412, ossia in quantità pari a quelle di accensione dell'impianto centralizzato.
Però tale dato, nel caso di impianto autonomo, non è per nulla certo, per cui come fa il tecnico a dimostrare che non ci sono squilibri termici intese come fughe di calore dal condominio all'appartamento distaccato? questo dato è semplicemente indimostrabile in quanto la verifica che da esito positivo per (ad es.) 12 ore al giorno, probabilmente darebbe esito negativo per un numero di ore inferiore.
servirebbe una norma k qialcosa per definire bene cosa e come dobbiamo fare se chiamati a fare una cosa del genere
giusto per uniformare le cose
ma visto l.andazzo figuriamoci
ed intanti tv e gionali bombardano con
legge nuova si ci può staccare dal cenralizzato!
Re: Nuova legge regolamento condominiale
c'è di peggio.
Ho sentito il rappresentante del sindacato dei piccoli proprietari affermare che 'cosi si può finalmente fare risparmio energetico'
Quindi spacciano 20 caldaiette installate sul terrazzo come piu' performanti del centralizzato: e tutte le norme sui rendimenti medi stagionali, sull'obbligo del centralizzato sopra i 4 appartamenti... che fine fanno?
Ho sentito il rappresentante del sindacato dei piccoli proprietari affermare che 'cosi si può finalmente fare risparmio energetico'
Quindi spacciano 20 caldaiette installate sul terrazzo come piu' performanti del centralizzato: e tutte le norme sui rendimenti medi stagionali, sull'obbligo del centralizzato sopra i 4 appartamenti... che fine fanno?
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
Questa nuova norma aiuterà sicuramente ....
ad incrementare il lavoro degli avvocati!
ad incrementare il lavoro degli avvocati!
Re: Nuova legge regolamento condominiale
La legge 10 prevede che l'impianto sia acceso h24 (continuato), non il numero di ore del dpr412; ma cosa ancor più importante, le dispersioni verso vicini non si contano in quanto si assume che la temperatura degli appartamenti confinanti sia la medesima del sistema edificio-impianto che stai analizzando. Quindi con due relazioni "ante" e "post" distacco non avresti diversità nei risultati delle dispersioni. Naturalmente neanche una diagnosi energetica in luogo della legge 10 risolverebbe il problema, perché come dicevi, gli orari effettivi di funzionamento dell'autonomo sono assolutamente opinabili, così come le temperature interne impostate nei vari momenti della giornata.Marcus ha scritto:questa storia di come vada applicato il distacco e con quali quote mi sembra che tutti ne parlino ma nessuno ha capito cosa bisogna realmente periziare o dimostrare nelle relazioni tecniche. Mi spiego:
il discorso degli aggravi di spesa per i condomini superstiti tecnicamente si può dimostare per determinati appartamenti, ad esempio attici, eseguendo 2 leggi 10 con e senza il volume dell'appartamento incluso nel volume scaldato del fabbricato.
Però tale verifica presuppone che l'impianto autonomo sia sempre acceso un numero di ore pari a quelle previste dal DPR 412, ossia in quantità pari a quelle di accensione dell'impianto centralizzato.
Però tale dato, nel caso di impianto autonomo, non è per nulla certo, per cui come fa il tecnico a dimostrare che non ci sono squilibri termici intese come fughe di calore dal condominio all'appartamento distaccato? questo dato è semplicemente indimostrabile in quanto la verifica che da esito positivo per (ad es.) 12 ore al giorno, probabilmente darebbe esito negativo per un numero di ore inferiore.
Il che mi porta a concludere che per quanto riguarda l'aggravio di costi in riferimento alle eventuali maggiori dispersioni, la legge gioca a favore del distaccato e non del condominio. Cosa che dal mio punto di vista non è scorretto: con la contabilizzazione/ripartizione dei condomini (dalle mie parti imposta per legge anche sull'esistente) di fatto si realizzano impianti autonomi, con gli stessi problemi di cui sopra.
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Tanto per fare un esempio:
- io abito in un condominio con centralizzato anni 70, quindi distribuzione tipo a colonne, al piano primo, sotto e sopra riscaldato. Praticamente mi scaldo con il calore che viene dal piano sottostante e dai tubi non coibentati che passano all'interno delle stanze (percorsi a parere e tratti anche sottopavimento). Il radiatore di camera mia è sempre stato chiuso, gli altri radiatori con valvole termostatiche sono sempre tiepidi e la temperatura in casa non scende mai sotto i 20/21 °C (anche con termostatiche impostate su +18°C).
Praticamente se mi staccassi, mi scalderei gratis a spese del condominio. Ovviamente questo è un pregiudizio per non concedere il distacco e credo che non sia nemmeno facilmente quantificabile.
I distacchi si chiedono per lo più in queste situazioni, condomini senza contabilizzazione dove si paga a millesimi dove il condomino vuole impostazioni ed orari a proprio piacimento.
Ecco perchè, secondo me, bisognava stare un po' più attenti e cauti nella comunicazione, perchè quando l'opinione pubblica si forma pensando che ti puoi staccare senza chiedere il permesso, dopo è difficile far capire i motivi di un'eventuale impossibilità.
- io abito in un condominio con centralizzato anni 70, quindi distribuzione tipo a colonne, al piano primo, sotto e sopra riscaldato. Praticamente mi scaldo con il calore che viene dal piano sottostante e dai tubi non coibentati che passano all'interno delle stanze (percorsi a parere e tratti anche sottopavimento). Il radiatore di camera mia è sempre stato chiuso, gli altri radiatori con valvole termostatiche sono sempre tiepidi e la temperatura in casa non scende mai sotto i 20/21 °C (anche con termostatiche impostate su +18°C).
Praticamente se mi staccassi, mi scalderei gratis a spese del condominio. Ovviamente questo è un pregiudizio per non concedere il distacco e credo che non sia nemmeno facilmente quantificabile.
I distacchi si chiedono per lo più in queste situazioni, condomini senza contabilizzazione dove si paga a millesimi dove il condomino vuole impostazioni ed orari a proprio piacimento.
Ecco perchè, secondo me, bisognava stare un po' più attenti e cauti nella comunicazione, perchè quando l'opinione pubblica si forma pensando che ti puoi staccare senza chiedere il permesso, dopo è difficile far capire i motivi di un'eventuale impossibilità.
Re: Nuova legge regolamento condominiale
simcat ha scritto: Ecco perchè, secondo me, bisognava stare un po' più attenti e cauti nella comunicazione, perchè quando l'opinione pubblica si forma pensando che ti puoi staccare senza chiedere il permesso, dopo è difficile far capire i motivi di un'eventuale impossibilità.
ecco ! il puche intendevo io è proprio quello!
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Non lo è di sicuro, quantificabile. Per le ragioni che dicevo prima.simcat ha scritto:Praticamente se mi staccassi, mi scalderei gratis a spese del condominio. Ovviamente questo è un pregiudizio per non concedere il distacco e credo che non sia nemmeno facilmente quantificabile.
Il fatto è che per quanto hai detto, tu ti scalderesti gratis a spese del condominio (anzi, in quel caso a spese dei tuoi vicini) anche se metteste la contabilizzazione; oppure potrebbe accadere che quello sopra di te avesse la stessa pensata, e allora saresti tu a pagare per lui . Per quello paragonavo i due interventi, distacco e contab, sotto questo aspetto. (Off topic: sempre per questo motivo sono contrario all'imposizione per legge della contabilizzazione nei condomini esistenti.)
Il concetto è: se le maggiori dispersioni dovute alla gestione autonoma del riscaldamento devono essere oggetto di contestazione e materia da avvocati, lo devono essere tanto per i distacchi quanto per le contabilizzazioni (cosa che in effetti si sta già verificando).
Basterebbe che si imponesse per legge che nei condomini "ante 311" debba essere mantenuta una temperatura minima di 20 °C durante le ore previste dal dpr412 (forse è cmq inseribile nel regolamento condominiale), e si risparmierebbero molte grane.
Comunque sulla cautela assolutamente d'accordo, anche perché il distacco si porta dietro altre problematiche oltre ai consumi.
Re: Nuova legge regolamento condominiale
In realtà è una legge che permette, dopo vari decenni, l'applicazione delle norme del codice civile italiano; piaccia o meno, casini compresi, è così.mat ha scritto:sempre per questo motivo sono contrario all'imposizione per legge della contabilizzazione nei condomini esistenti
Diciamocelo francamente: nessun sistema è ideale quando c'è malafede di utilizzo...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Non è questione sempre di malafede: è chiaro che chiunque, trovandosi con un appartamento sfitto o disabitato per lunghi periodi, se ha la possibilità (tecnica e di legge, nel senso che non ha imposizione sulle temperature) di chiudere il riscaldamento e risparmiare, lo fa. Difficile dargli torto.ilverga ha scritto:In realtà è una legge che permette, dopo vari decenni, l'applicazione delle norme del codice civile italiano; piaccia o meno, casini compresi, è così.mat ha scritto:sempre per questo motivo sono contrario all'imposizione per legge della contabilizzazione nei condomini esistenti
Diciamocelo francamente: nessun sistema è ideale quando c'è malafede di utilizzo...
A quali norme del codice civile ti riferisci?
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Premesso che i consumi si misurano e non si calcolano/prevedono (quindi lasciam o perdere leggi 10, UNI 11300, gradi girno,FEN, Energie primarie, perdite recuperate, fattori di conversione, temperature medie, rendimenti medi, tutto ciò che è medio.....)
Dimostrare che il distaccamento dal centralizzato rechi "squilibri termici" agli altri è praticamente impossibile anche per le considerazioni fatte da mat, che mi sembrano paricolarmente calzanti.
Probabilmente (o forse no) ne crea a livello generale alla comunità in quanto si passa ad esempio in un condominio da 200 kW installati a 200 + 25 kW + 25 kW......
Quindi in base a questo:
Si vieta sempre il distaccamnto parziale dal centralizzato e lo si consente sempre qualora situazioni di morosità pesanti non rendessero gestibile il servizio in modo clamorosamnte "squilibrato" in termini di €€€€€€€ per chi non è moroso.
Il resto sono chiacchiere.
Dimostrare che il distaccamento dal centralizzato rechi "squilibri termici" agli altri è praticamente impossibile anche per le considerazioni fatte da mat, che mi sembrano paricolarmente calzanti.
Probabilmente (o forse no) ne crea a livello generale alla comunità in quanto si passa ad esempio in un condominio da 200 kW installati a 200 + 25 kW + 25 kW......
Quindi in base a questo:
Si vieta sempre il distaccamnto parziale dal centralizzato e lo si consente sempre qualora situazioni di morosità pesanti non rendessero gestibile il servizio in modo clamorosamnte "squilibrato" in termini di €€€€€€€ per chi non è moroso.
Il resto sono chiacchiere.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Nuova legge regolamento condominiale
ma in attesa di una direttiva tecnica per cui si può sempre interpellare il CTI al riguardo, non potremmo intanto noi tecnici escogitare una procedura ragionevole da adottare in questi casi? Io vengo spesso interpellato dai Condomini a valutare le perizie tecniche di parte, le quali sono appunto calcoli fatti con 2 leggi 10 che presuppongono sia il centralizzato che l'autonomo h24.
Partendo dal presupposto che i calcoli del tecnico di parte sono giusti, quale dovrebbe essere la valutazione del tecnico del condominio al riguardo?
Una possibile risposta potrebbe essere che la valutazione di parte costituisce prova di calcolo che non ci sono aggravi di costo, tuttavia non costituisce prova dell'assenza di squilibri termici, presupponendo i 2 impianti entrambi accesi h24, situazione questa certamente non corrispondente alla realtà. La conclusione a mio avviso dovrebbe essere che il condomino distaccato sia tenuto comunque al pagamento di una quota fissa compresa tra il 20-30%
che ne pensate?
Partendo dal presupposto che i calcoli del tecnico di parte sono giusti, quale dovrebbe essere la valutazione del tecnico del condominio al riguardo?
Una possibile risposta potrebbe essere che la valutazione di parte costituisce prova di calcolo che non ci sono aggravi di costo, tuttavia non costituisce prova dell'assenza di squilibri termici, presupponendo i 2 impianti entrambi accesi h24, situazione questa certamente non corrispondente alla realtà. La conclusione a mio avviso dovrebbe essere che il condomino distaccato sia tenuto comunque al pagamento di una quota fissa compresa tra il 20-30%
che ne pensate?
Re: Nuova legge regolamento condominiale
vedo che no sono l unico ad avere dubbi allora....
il fatto è che ora arriveranno da noi forse più di prima.... ed ogniuno di noi quelcosa deve fare....
non si possono fare i nostri discorsi alla gente!
il fatto è che ora arriveranno da noi forse più di prima.... ed ogniuno di noi quelcosa deve fare....
non si possono fare i nostri discorsi alla gente!
Re: Nuova legge regolamento condominiale
E' già definito dalla UNI 10200, la cui revisione dovrebbe aver chiuso l'inchiesta pubblica nel luglio/agosto di quest'anno.Marcus ha scritto:.... La conclusione a mio avviso dovrebbe essere che il condomino distaccato sia tenuto comunque al pagamento di una quota fissa compresa tra il 20-30%
che ne pensate?
Re: Nuova legge regolamento condominiale
il punto dolente, in ogni caso, l'ha toccato HUGO, e non vale solo per il riscaldamento, ma anche per tutte le altre spese condominiali; se il tasso di morosi diventa insostenibile, il condominio si trova senza servizi. Vedasi i casi delle multiproprietà, vedasi le torri di Zingonia, ecc.ecc.ecc..
Re: Nuova legge regolamento condominiale
mi sembra che non stiamo affatto centrando il punto: la sentenza con cui dobbiamo fare i conti è la sentenza Cassazione Sez. VI Civ. - Ord. del 03.04.2012, n. 5331, di cui riporto il link, che stabilisce che:
"’ Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini; ne consegue che la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune “,"
per cui ormai ognuno si distacca come e quando vuole, noi tecnici dobbiamo solo quantificare i maggiori oneri per chi resta con il centralizzato. Il problema è solo come calcolarli, dovendo necessariamente tener presente non solo le dispersioni delle tubazioni ma anche, necessariamente le fughe termiche verso l'appartamento distaccato, che certamente ci saranno. La UNI 10200 nuova versione da delle indicazioni in tal senso? dove poter reperire la versione in inchiesta pubblica? basterebbe saper come è codificata
http://www.civile.it/condominio/visual. ... a=Delibere
"’ Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini; ne consegue che la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune “,"
per cui ormai ognuno si distacca come e quando vuole, noi tecnici dobbiamo solo quantificare i maggiori oneri per chi resta con il centralizzato. Il problema è solo come calcolarli, dovendo necessariamente tener presente non solo le dispersioni delle tubazioni ma anche, necessariamente le fughe termiche verso l'appartamento distaccato, che certamente ci saranno. La UNI 10200 nuova versione da delle indicazioni in tal senso? dove poter reperire la versione in inchiesta pubblica? basterebbe saper come è codificata
http://www.civile.it/condominio/visual. ... a=Delibere
Re: Nuova legge regolamento condominiale
propongo 2 possibili modelli di calcolo, fatemi sapere cosa ne pensate:
- per la temperatura interna media del condomino che si distacca, io adotterei il valore definito dalla UNI 12831 al punto D.4.4, ossia una media tra la temperatura interna di progetto e quella media annuale. La procedura sarebbe suffragata anche dalla UNI 13200-1 al punto 8. In tal modo si portano in conto le fughe termiche per eventuale minor orario di riscaldamento
- a questo punto produco le 2 leggi 10, con e senza il volume del condomino distaccato nel volume scaldato. Con l'accortezza di considerare le dispersioni delle tubazioni come da calcolo reale e non in percentuale, le dispersioni verso il condomino distaccato (in quanto a Tmedia leggermente + bassa nel 2o caso), ed eventualmente una leggera diminuzione del rendimento di produzione in base al tipo di generatore.
- in base ai 2 valori di EPinv, per differenza tra i due, sono in grado di stimare l'accollo che il condomino distaccato deve sostenere perchè gli altri condomini non subiscano aggravi di spesa.
La stima ovviamente fa fatta in percentuale e quindi in definitiva essa va ad individuare una "quota fissa" che il condomino distaccato deve sostenere come contributo alle spese di gestione.
2° metodo di calcolo possibile:
si procede con il metodo descritto dalla UNI 10200 individuando i 2 termini della formula binomia: ossia la quota consumi e la quota per la potenza impegnata. La quota per potenza impegnata costituirebbe la "quota fissa" che il condomino distaccato deve sostenere, partendo dal presupposto essa per definizione corrisponde agli oneri sostenuti per rendere disponibile il servizio.
I 2 valori differiscono di poco tra di loro, però il primo ha il vantaggio di stimare anche le fughe termiche che possono variare a seconda che si distacchi un attico o un appartamento intermedio, per cui è più attendibile. Per contro è utilizzabile solo nel caso in cui l'impianto non disponga di valvole termostatiche, infatti solo in assenza di queste si può dimostrare che il condominio sarà acceso mediamente per un maggior numero di ore e che quindi il condomino distaccato usufruisce di un riscaldamento sottratto al condominio
- per la temperatura interna media del condomino che si distacca, io adotterei il valore definito dalla UNI 12831 al punto D.4.4, ossia una media tra la temperatura interna di progetto e quella media annuale. La procedura sarebbe suffragata anche dalla UNI 13200-1 al punto 8. In tal modo si portano in conto le fughe termiche per eventuale minor orario di riscaldamento
- a questo punto produco le 2 leggi 10, con e senza il volume del condomino distaccato nel volume scaldato. Con l'accortezza di considerare le dispersioni delle tubazioni come da calcolo reale e non in percentuale, le dispersioni verso il condomino distaccato (in quanto a Tmedia leggermente + bassa nel 2o caso), ed eventualmente una leggera diminuzione del rendimento di produzione in base al tipo di generatore.
- in base ai 2 valori di EPinv, per differenza tra i due, sono in grado di stimare l'accollo che il condomino distaccato deve sostenere perchè gli altri condomini non subiscano aggravi di spesa.
La stima ovviamente fa fatta in percentuale e quindi in definitiva essa va ad individuare una "quota fissa" che il condomino distaccato deve sostenere come contributo alle spese di gestione.
2° metodo di calcolo possibile:
si procede con il metodo descritto dalla UNI 10200 individuando i 2 termini della formula binomia: ossia la quota consumi e la quota per la potenza impegnata. La quota per potenza impegnata costituirebbe la "quota fissa" che il condomino distaccato deve sostenere, partendo dal presupposto essa per definizione corrisponde agli oneri sostenuti per rendere disponibile il servizio.
I 2 valori differiscono di poco tra di loro, però il primo ha il vantaggio di stimare anche le fughe termiche che possono variare a seconda che si distacchi un attico o un appartamento intermedio, per cui è più attendibile. Per contro è utilizzabile solo nel caso in cui l'impianto non disponga di valvole termostatiche, infatti solo in assenza di queste si può dimostrare che il condominio sarà acceso mediamente per un maggior numero di ore e che quindi il condomino distaccato usufruisce di un riscaldamento sottratto al condominio
Re: Nuova legge regolamento condominiale
in teoria là bozza ce l ho
ricordamelo lunedì...
ricordamelo lunedì...
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Buonasera, premetto che devo ancora approfondire la nuova legge. Mi domandavo però come si relazione con il DPR 59/09 art.4 comma 9: 9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unita' abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25.
RV
RV
Re: Nuova legge regolamento condominiale
a beh!
per non parlare più che altro che certe leggo regionali!
il 59 fondamentalmente lascia là patata bollente a noi......
por modo di dire.....
per non parlare più che altro che certe leggo regionali!
il 59 fondamentalmente lascia là patata bollente a noi......
por modo di dire.....
Re: Nuova legge regolamento condominiale
il DPR 59 cos' come il DLgs 152/05 trattano il caso di ristrutturazione di impianti centralizzati, non il caso di distacco del singolo da un impianto. Si tratta di un caso specifico in cui c'è il vuoto normativo, ove pertanto contano le sentenze della suprema corte che allo stato attuale tutela i diritti del singolo a quello del risparmio energetico per la collettivitàSITEC ha scritto:Buonasera, premetto che devo ancora approfondire la nuova legge. Mi domandavo però come si relazione con il DPR 59/09 art.4 comma 9: 9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unita' abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25.
RV
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Buongiorno, a parte le "sparate" politiche provenienti a chi non conosce la differanza tra una caldaia e un frigorifero...... vi sottopongo un paio di aspetti "quasi" insormontabili.
Rispolverando il buon 412 (con un pezzo del 551) leggiamo all'art. 5 comma 9:
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Se poi il condominio si trova in Piemonte..... auguri!!! con la legge 13, sopra i 4 alloggi, non se ne parla nemmeno
Rispolverando il buon 412 (con un pezzo del 551) leggiamo all'art. 5 comma 9:
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Se poi il condominio si trova in Piemonte..... auguri!!! con la legge 13, sopra i 4 alloggi, non se ne parla nemmeno
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
ecco appunto, il piemonte posso farlo ??? (ho già dei condomini che mi telefonano)...
es condominio di 6 appartamenti, un singolo può staccarsi e mettere la sua caldaietta murale ???????
es condominio di 6 appartamenti, un singolo può staccarsi e mettere la sua caldaietta murale ???????
Re: Nuova legge regolamento condominiale
no
vedi DGR 11968 del 04/8/2009 (Piano Stralcio); in particolare il punto 1.4.15 e i precedenti fino al 1.4.8.
vedi DGR 11968 del 04/8/2009 (Piano Stralcio); in particolare il punto 1.4.15 e i precedenti fino al 1.4.8.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: Nuova legge regolamento condominiale
army, io credo che il Piemonte debba rivedere le sue norme, perchè se è vero quello che si legge in rete ovvero modifiche al codice civile, la vedo dura che una Regione possa cambiare queste regole, o cambia le sue delibere o i condomini si staccheranno ugualmente.
Certo sarà buffo vedere cosa succederà: progetto l'impianto cebtralizzato perchè il Piemonte mi obbliga, lo realizzo, e poi i condomini si staccano!
Io sono preoccupato anche per una parola che leggo sulla modifica del CC ovvero che chi si stacca è obbligato al pagamento delle SOLE spese straordinarie dell'impianto comune. Credo che questo non possa stare in piedi:
la manutenzione della CT?
il CPI?
le prove fumi?
le perdite della rete di distribuzione?
Certo sarà buffo vedere cosa succederà: progetto l'impianto cebtralizzato perchè il Piemonte mi obbliga, lo realizzo, e poi i condomini si staccano!
Io sono preoccupato anche per una parola che leggo sulla modifica del CC ovvero che chi si stacca è obbligato al pagamento delle SOLE spese straordinarie dell'impianto comune. Credo che questo non possa stare in piedi:
la manutenzione della CT?
il CPI?
le prove fumi?
le perdite della rete di distribuzione?
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Attenzione alle competenze..... la Legge regionale è materia specifica e in forza del: D.Lgs. 192/05 - D.M. 26/06/2009 (art. 3 commi 3, 4 e 5) - D.P.R. 59/2009 (art. 6 comma 1) ha tutto il suo valore e non deve essere modificata (se non per correggere errori precedenti... )danilo2 ha scritto:army, io credo che il Piemonte debba rivedere le sue norme, perchè se è vero quello che si legge in rete ovvero modifiche al codice civile, la vedo dura che una Regione possa cambiare queste regole, o cambia le sue delibere o i condomini si staccheranno ugualmente.
Certo sarà buffo vedere cosa succederà: progetto l'impianto cebtralizzato perchè il Piemonte mi obbliga, lo realizzo, e poi i condomini si staccano!
Comunque, fuori dal territorio piemontese, analizziamo il testo modificato dell'art. 1118 del CC che riporta:
«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino, ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell'impianto condominiale, e questi, nell'arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio, può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
Fermo restando la problematica di portare lo scarico dei fumi a tetto (come e dove passare)
Il condomino deve:
1 - avere problemi di riscaldamento per un'intera stagione di riscaldamento e provarlo....
2 - contribuire alle spese di manutenzione del generatore
3 - se il condominio sostituisce il generatore, le spese vengono comunque ripartite
4 - dimostrare che il suo distacco non crea squilibri all'impianto
5 - dimostrare che il suo distacco non aggrava sulle spese degli altri condomini
6 - sperare che la parcella del suo avvocato non sia troppo alta
Consiglio finale: lascia perdere.....
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Appunto. Se la LR è in contrasto con il CC, la LR può non essere modificata, ma in giudizio, prevale il CC.armyceres ha scritto:Attenzione alle competenze..... la Legge regionale è materia specifica
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
Non c'è dubbio.SuperP ha scritto:Appunto. Se la LR è in contrasto con il CC, la LR può non essere modificata, ma in giudizio, prevale il CC.armyceres ha scritto:Attenzione alle competenze..... la Legge regionale è materia specifica
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Nuova legge regolamento condominiale
infatti..... prevale il punto 6
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
(posto per seguire la discussione)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Nuova legge regolamento condominiale
nicorovoletto
basta che clicci su "sottoscrivi argomento" in alto sotto il titolo del post
l ho scoperto anche io da poco!
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
Giusto per conoscenza, vi allego la risposta ricevuta dalla Regione E.R., in merito alla questione:
Egregio,
a seguito della sua cortese domanda al servizio energia la risposta è la seguente:
Nel provvedimento approvato dal Senato al quale, immagino, lei si riferisce
L’articolo 3 ultimo periodo modifica l’art.1118 del Codice Civile (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni) prevede che “Il condomino puo` rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”
la modifica introdotta consente il distacco da un impianto termico centralizzato per la realizzazione di un impianto termico autonomo senza che sia necessaria l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale.
Il provvedimento riguarda l'autorizzazione da parte del condominio e non modifica quanto già previsto dalla DGR 1366/2011 in merito al divieto di distacco dall'impianto termico centralizzato ai sensi dei punti 9) e 10) dell'Allegato 2 della DGR 1366/2011, fatte salve le possibilità di deroga previste dalla DGR stessa.
La deroga prevista dalla DGR 1366/2011 subordina la verifica che questo intervento sia migliore rispetto ad un impianto centralizzato a norma, concetto e principio che è presente anche nell'art.3 del provvedimento approvato dal Senato lì dove dice che il distacco è possibile "a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa
Egregio,
a seguito della sua cortese domanda al servizio energia la risposta è la seguente:
Nel provvedimento approvato dal Senato al quale, immagino, lei si riferisce
L’articolo 3 ultimo periodo modifica l’art.1118 del Codice Civile (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni) prevede che “Il condomino puo` rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”
la modifica introdotta consente il distacco da un impianto termico centralizzato per la realizzazione di un impianto termico autonomo senza che sia necessaria l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale.
Il provvedimento riguarda l'autorizzazione da parte del condominio e non modifica quanto già previsto dalla DGR 1366/2011 in merito al divieto di distacco dall'impianto termico centralizzato ai sensi dei punti 9) e 10) dell'Allegato 2 della DGR 1366/2011, fatte salve le possibilità di deroga previste dalla DGR stessa.
La deroga prevista dalla DGR 1366/2011 subordina la verifica che questo intervento sia migliore rispetto ad un impianto centralizzato a norma, concetto e principio che è presente anche nell'art.3 del provvedimento approvato dal Senato lì dove dice che il distacco è possibile "a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa
Re: Nuova legge regolamento condominiale
quindi puoi per il condominio ma poi arriviamo noi a dirgli che non èpuò e a prendere gli insulti!
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Siamo ancora qui a ripetre le solite cose....e a diaquisire sul sesso degli angeli
Penso che in Gabon (con tutto il rispetto per questo magnifico stato africano che mi riprometto di visitare a breve ) avrebbero risolto in modo inequivocabile il problema in un senso o nell'altro.
Penso che in Gabon (con tutto il rispetto per questo magnifico stato africano che mi riprometto di visitare a breve ) avrebbero risolto in modo inequivocabile il problema in un senso o nell'altro.
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
girondone ha scritto:nicorovoletto
basta che clicci su "sottoscrivi argomento" in alto sotto il titolo del post
l ho scoperto anche io da poco!
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
quindi non c'è una risposta univoca.. al cliente cosa dico ?
Re: Nuova legge regolamento condominiale
e belin man! adesso vuoi anche le risposte univoche! siao in italia eh!
Re: Nuova legge regolamento condominiale
nessuno ha però fatto osservazioni riguardo alla recente sentenza Cassazione Sez. VI Civ. - Ord. del 03.04.2012, n. 5331, di cui ho già riportato il testo, che pure in parte supera e chiarisce alcuni punti, e secondo cui il condomino può comunque staccarsi, anche in aggravio di costo per il condominio. SE poi l'aggravio di costo c'è lui è tenuto a sostenere economicamente tale aggravio.
Mi sembra una conclusione ben diversa da quella di prima secondo cui bisognava dimostrare che non c'era aggravio di spesa...
Girondone hai poi trovato la bozza in inchiesta pubblica?
Mi sembra una conclusione ben diversa da quella di prima secondo cui bisognava dimostrare che non c'era aggravio di spesa...
Girondone hai poi trovato la bozza in inchiesta pubblica?
Re: Nuova legge regolamento condominiale
cacchio! scusa...
è che leggo il tuo mess alla sera e non sono in ufficio!
è che leggo il tuo mess alla sera e non sono in ufficio!
Re: Nuova legge regolamento condominiale
Marcus ha scritto:nessuno ha però fatto osservazioni riguardo alla recente sentenza Cassazione Sez. VI Civ. - Ord. del 03.04.2012, n. 5331, di cui ho già riportato il testo, che pure in parte supera e chiarisce alcuni punti, e secondo cui il condomino può comunque staccarsi, anche in aggravio di costo per il condominio. SE poi l'aggravio di costo c'è lui è tenuto a sostenere economicamente tale aggravio.
Mi sembra una conclusione ben diversa da quella di prima secondo cui bisognava dimostrare che non c'era aggravio di spesa...
Girondone hai poi trovato la bozza in inchiesta pubblica?
Diversa e peggiore.
Non solo non sappiamo, sempre ammesso che sia possibile farlo, come calcolare/dimostrare se l'aggravio c'è. Dopo che siamo stati pagati dal cliente per fare i calcoli magari dobbiamo dirgli che dovrà pure pagare un a percentuale di spese di consumo....
Una soluzione c'era per dirimere la questione,ma come sempre nel paese degli azzeccagarbugli........
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
Dai per scontato che l'onere della prova sia del distaccando.HUGO ha scritto:Dopo che siamo stati pagati dal cliente per fare i calcoli magari dobbiamo dirgli che dovrà pure pagare un a percentuale di spese di consumo....
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Re: Nuova legge regolamento condominiale
A beh certo....per questo dovremo attendere un'altra sentenza della cassazione
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