Leggendo le norme emerge che se non sei in ristutturazione di edificio esistente non rientri nel caso del comma 2 dell'art3 della 192, quindi nemmeno nell comma 6 dell'art. 4 della 59/09.Mimmo_510859D ha scritto:A livello di legislazione nazionale la sostituzione del generatore di calore è regolamentata dalle prescrizioni imposte dall'articolo 4 del D.P.R. 59/09. Se cambi solo la caldaia hai due possinilità
1. seguire le prescrizioni del comma 5: ovvero calcolo del rendimento globale dell'impianto
2. seguire la procedura semplificata del comma 6: verificare che il rendimento utile del generatore di calore superi un cerlo limite apatto che siano presenti/installate le valvole termostatiche ed un cronotermostato impostabile su almeno due livelli di temperatura.
Nel caso 1 devi redigere una Relazione Tecnica L10 in cui certifichi, appunto, il rispetto del rendimento globale dell'impianto.
Anche nel caso 2 devi redigere la RT L10 a meno che il comune non abbia deliberato consentendo di sostituire la RT L10 da parte di Tecnico abilitato con la Di.Co. dell'installatore
Infatti il comma 6 dell'art. 4 della 59/09 si rifà alla "sostituzione del generatore" citata all'art3, comma 2.c.3 della 192.
Tuttavia il Comma 2 dell'art 3 della 192 interviene solo in caso di "ristrutturazione di edifici esistenti".
Direi che il Comma 2 dell'art 3 sia inequivocabilmente da interpretare così:
- stai ristrutturando l'edificio esistente? Sì
- stai cambiando il generatore di calore? Sì
Bene: anche se non sei in ambito "ristrutturazione d''impianto", sei in ambito applicativo della 192.
Oppure:
- stai ristrutturando l'edificio esistente? No
- stai cambiando il generatore di calore? Sì
Bene: non sei in ambito applicativo della 192.
Ragionamento
Se il termine "ristrutturazione" del comma 2 trascurassimo il fatto che sia seguito da "degli edifici" e ragioniamo come se vi fosse scritto "ristrutturazione d'impianto" (anche se non c'è scritto nel comma 2), occorre ricordare che per avere "ristrutturazione" occorre modifica sostanziale di due elementi.
Allora si arriva ad un assurdo: se non si tratta di ristrutturazione di edificio, ma di ristrutturazione di impianto, perchè c'è scritto edilizia e soprattutto perchè al punto "c" si cita il caso di "sostituzione di generatori di calore"?
Dato che siamo già nella ristrutturazione dell'impianto (ragionamento ipotetico iniziale del comma 2) si applicherebbe già la 192, anche senza dover parlare di sostituzione di generatore di calore?
Parrebbe quindi evidente che il comma 2 dell'art 3 della 192 entri in ballo solo in caso di ristrutturazione di edifici esistenti (come d'altronde scritto nella norma) e non fa riferimento alla ristrutturazione dell'impianto, altrimenti non vi sarebbe stata necessità di citare la "sostituzione del generatore" del punto c.3.
In sintesi:
- se cambio la caldaia, ma non sono in ristrutturazione di edificio, non c'è applicazione della 192 (o per lo meno c'è per la manutenzione e tutto il resto).