limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Moderatore: Edilclima
limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Ma i limiti dell'EPh sono quelli dell'allegato C del DM 16/02/2007 coordinato con DM 7/04/2008, ridotti del 20% quindi, oppure quelli del DM 11/03/2008 allegato A?
Non so se ne avevamo già parlato, ma il problema si pone, perchè per S/V= 0,2 SONO DIVERSI!
Non so se ne avevamo già parlato, ma il problema si pone, perchè per S/V= 0,2 SONO DIVERSI!
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Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
I limiti sono quelli di aprile 2008 senza il ribasso del 20%.....
"Chi non lavora non fa l'amore"
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Orca! tra le due ipotesi da me prospettate...ne hai inserita una terza! Ma in base a cosa togli il ribasso del 20%?
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Confermo che i nuovi limiti sono quelli del D.M 11 Marzo 2008. Niente più 20% in meno dei vecchi limiti.
Perche.... c'è scritto sul decreto.
Perche.... c'è scritto sul decreto.
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
E tre!
Abbiamo detto tre cose diverse!
Chi offre di più?
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Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
beh! alemno su questo io non ho più dubbi....
decreto 11 marzo 2008 e basta....
almeno spero
decreto 11 marzo 2008 e basta....
almeno spero
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Vale il DM 11/03/2008 poichè quello di aprile non introduce altri parametri sull'EPi.
L'assurdo è che i limiti sono meno restrittivi di quelli del 2007 in quanto scompare la riduzione del 20%
Ma che fumano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L'assurdo è che i limiti sono meno restrittivi di quelli del 2007 in quanto scompare la riduzione del 20%
Ma che fumano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Bè visto che ho introdotto l'argomento vi comunico la mia decisione finale. La fonte normativa più recente è quella del DM 16/02/2007 in quanto è stato coordinato con DM 7/04/2008, quindi il legislatore l'ha rivisto ad Aprile 2008.
Tale DM riporta all'allegato C i valori dell'EPh limite. Lo stesso decreto afferma che l'applicabilità del comma 344 è subordinato all'abbassamento del 20% di detti limiti. I numeri che si ottengono sono un pò più bassi di quelli del DM 11/03/08, ma così è.
Tale DM riporta all'allegato C i valori dell'EPh limite. Lo stesso decreto afferma che l'applicabilità del comma 344 è subordinato all'abbassamento del 20% di detti limiti. I numeri che si ottengono sono un pò più bassi di quelli del DM 11/03/08, ma così è.
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Fammi un piacere.. prova a scrivere una email all'ENEA per vedere cosa ti rispondo.. e poi pubblica qui la risposta!!danilo2 ha scritto:Bè visto che ho introdotto l'argomento vi comunico la mia decisione finale. La fonte normativa più recente è quella del DM 16/02/2007 in quanto è stato coordinato con DM 7/04/2008, quindi il legislatore l'ha rivisto ad Aprile 2008.
Tale DM riporta all'allegato C i valori dell'EPh limite. Lo stesso decreto afferma che l'applicabilità del comma 344 è subordinato all'abbassamento del 20% di detti limiti. I numeri che si ottengono sono un pò più bassi di quelli del DM 11/03/08, ma così è.
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Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Ma in qualsiasi momento cerco di mandare la mail c'è sempre il...divieto di transito!
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Dal testo del decreto coordinato pubblicato da Edilclima, http://www.edilclima.it/it/normativa/sc ... p?id=10202, mi sembra di capire che il limite sia dato da DM 11-03-2008 ridotto del 20%.... se è così devo ricontrollare qualche pratica...
Secondo me dal 2008 in avanti vale l' 11 marzo 2008 e basta.... senza diminuzione del 20%. Questo mi sembra abbastanza chiaro all'art.1 comma 2:
Secondo me dal 2008 in avanti vale l' 11 marzo 2008 e basta.... senza diminuzione del 20%. Questo mi sembra abbastanza chiaro all'art.1 comma 2:
Però nel documento che ho indicato in alto, alla pag. 27 c'è scritto che l'allegato C al Decreto 19/02/2007 è sostituito dall'allegato A al Decreto 11/03/2008.... anche se non ne capisco il perchè...Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del presente decreto.
Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
DOM.SuperP ha scritto:Fammi un piacere.. prova a scrivere una email all'ENEA per vedere cosa ti rispondo.. e poi pubblica qui la risposta!!
Un cliente mi chiede di accedere agli incentivi previsti dal comma 344.
L'edificio si trova in regione Lombardia. Il calcolo dell'indice di prestazione energetica da confrontare con i limiti previsti va eseguito secondo d.lgs. 311 o secondo la procedura prevista dalla regione Lombardia (molto più restrittiva)?
RISP
gli interventi devono rispettare le caratteristiche richieste dal decreto edifici (i cui valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale sono riportati nel decreto 11 marzo 2008 consultabile al nostro sito: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, alla voce "decreti e allegati) per accedere alle agevolazioni fiscali, fermo restando che i lavori devono essere comunque conformi alle normative (anche locali) vigenti; quindi devono essere rispettati nel suo caso anche i valori più restrittivi regionali. Cordiali saluti
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Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
La domanda era mal posta in quanto i valori limite di EPh della Regione Lombardia NON sono più restrittivi di nessun limite Nazionale abbattuto del 20%.
A tale pessima domanda è seguita una risposta ancora peggiore.
A tale pessima domanda è seguita una risposta ancora peggiore.
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Leggendo bene la domanda potrai notare che riguarda il metodo di calcolo dell'indice, NON I LIMITI!!!
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Il problema del mio Thread sono i LIMITI, non il calcolo dell'EPh. Se il calcolo dell'EPh debba essere eseguito con il D.Legis. 192 oppure le DGR regionali oppure la UNI TS 11300 ecc.. è altro problema e per ora non mi interessa.
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Bene, allora non commentare a sproposito le domande degli altri!
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Che il mio commento sia a sproposito è un tuo parere. Di fatto, invece, tu sei piombato nella discussione "a sproposito" senza dare nessun contributo fruttuoso. Calmati, rimani in argomento, non dare giudizi personali, e metti meno punti esclamativi.
Ultima modifica di danilo2 il lun feb 16, 2009 13:21, modificato 3 volte in totale.
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
L'email enea che ho pubblicato io.. è sua!danilo2 ha scritto: Inoltre sei piombato nella discussione "a sproposito" senza dare nessun contributo fruttuoso. .
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Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Bè vista la sua reazione, l'avevamo capito tutti.
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Sono riuscito a mandare la mail all'ENEA ecco il risultato.
Con riferimento alla possibilità di accedere allo sgravio fiscale del 55%, secondo il comma 344 della legge finanziaria 2007, vi chiedo se a Vostro parere:
i limiti dell'Indice di Prestazione Energetica a cui fare riferimento sono quelli dell'allegato C del DM 16/02/2007 coordinato con DM 7/04/2008, ridotti del 20%,
oppure quelli del DM 11/03/2008 allegato A?
Gentile utente,
per interventi effettuati entro nel corso del 2008 il riferimento normativo è il DM 07.04.08. Ciò implica che i valori limite a cui far riferimento per il suo caso siano i dati contenuti nel DM 11.03.08 (in quanto esplicitamente richiamati all'art. 6 comma 1 bis del su citato decreto).
Per interventi successivi al 31.12.08, in attesa delle nuove procedure di cui sarà certamente informato, riteniamo che le pratiche dovranno essere redatte in conformità a quanto previsto dall'art. 29, c. 7 del D.L. 185/2008 e dalla sua legge di conversione n. 2 del 28.01.09 (secondo le modalità che saranno oggetto delle prossime disposizioni, come sottolineato nella faq 52 disponibile alla pagina http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf).
La risposta è chiara. Speriamo che questo genere di botta e risposta con l'ENEA abbiano un minimo di valore in caso di contenzioso.
Con riferimento alla possibilità di accedere allo sgravio fiscale del 55%, secondo il comma 344 della legge finanziaria 2007, vi chiedo se a Vostro parere:
i limiti dell'Indice di Prestazione Energetica a cui fare riferimento sono quelli dell'allegato C del DM 16/02/2007 coordinato con DM 7/04/2008, ridotti del 20%,
oppure quelli del DM 11/03/2008 allegato A?
Gentile utente,
per interventi effettuati entro nel corso del 2008 il riferimento normativo è il DM 07.04.08. Ciò implica che i valori limite a cui far riferimento per il suo caso siano i dati contenuti nel DM 11.03.08 (in quanto esplicitamente richiamati all'art. 6 comma 1 bis del su citato decreto).
Per interventi successivi al 31.12.08, in attesa delle nuove procedure di cui sarà certamente informato, riteniamo che le pratiche dovranno essere redatte in conformità a quanto previsto dall'art. 29, c. 7 del D.L. 185/2008 e dalla sua legge di conversione n. 2 del 28.01.09 (secondo le modalità che saranno oggetto delle prossime disposizioni, come sottolineato nella faq 52 disponibile alla pagina http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf).
La risposta è chiara. Speriamo che questo genere di botta e risposta con l'ENEA abbiano un minimo di valore in caso di contenzioso.
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Per il comma 344 e seguenti a mio avviso vale la data di inizio lavori.. doverebbe essere scritto anche sui decreti attuativi.. e quindi è corretto scrivere "per interventi effettuati entro"danilo2 ha scritto:per interventi effettuati entro nel corso del 2008 il riferimento normativo è il DM 07.04.08. Ciò implica che i valori limite a cui far riferimento per il suo caso siano i dati contenuti nel DM 11.03.08 (in quanto esplicitamente richiamati all'art. 6 comma 1 bis del su citato decreto).
secondo me nodanilo2 ha scritto:La risposta è chiara.
assolutamente.. no. Non è compito di ENEA e AdE interpretare o integrare le leggi..danilo2 ha scritto:Speriamo che questo genere di botta e risposta con l'ENEA abbiano un minimo di valore in caso di contenzioso.
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Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Se ho ben capito mi sembra che tu, rispetto alla mia domanda iniziale, introduci una ulteriore variabile. Ovvero tu applicheresti il DM 11/03/08 solo a partire da una certa data. Giusto?
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Non io.. ma il Decreto Ministeriale 7 aprile 2008danilo2 ha scritto:Se ho ben capito mi sembra che tu, rispetto alla mia domanda iniziale, introduci una ulteriore variabile. Ovvero tu applicheresti il DM 11/03/08 solo a partire da una certa data. Giusto?
Art. 6
Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma
2, realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’asseverazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
Art. 11 bis I parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per i lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all'articolo 1, commi 344 e 345 della citata legge n. 296, del 2006. Per i lavori iniziati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
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Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Giusto. Non vedo dove sta il problema. Forse ti è sfuggito il fatto che il DM 7/04/08, che ha sancito l'applicabilità del DM 11/03/08, produce i suoi effetti a decorrere dal 1 gennaio 2008.
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Mi permetto di introdurmi nella discussione confermando tutto quanto scritto da SuperP. Per chi avesse ancora qualche dubbio il tutto è ben spiegato in maniera ufficiale nell'ultima Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico dell'AdE.
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
danilo2 ha scritto:Giusto. Non vedo dove sta il problema. Forse ti è sfuggito il fatto che il DM 7/04/08, che ha sancito l'applicabilità del DM 11/03/08, produce i suoi effetti a decorrere dal 1 gennaio 2008.
Dove?
E poi un decreto retroattivo?
Anzi, proprio nel DM 7 aprile 2008 è scritto ho detto io prima
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Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Sto perdendo il filo. Proviamo a ricapitolare.
Per i lavori iniziati dal 1 gennaio 2008 si applicano i limiti del DM 11/03/2008. Siamo d'accordo?
Per i lavori iniziati dal 1 gennaio 2008 si applicano i limiti del DM 11/03/2008. Siamo d'accordo?
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Ok, d'accordo.danilo2 ha scritto:Per i lavori iniziati dal 1 gennaio 2008 si applicano i limiti del DM 11/03/2008. Siamo d'accordo?
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Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Bè un decreto che esce nell'aprile 2008 e che contiene dei numeri da applicarsi dal 1 gennaio 2008 come lo chiami?SuperP ha scritto: E poi un decreto retroattivo?