VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Moderatore: Edilclima
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Buonasera,
vorrei chiedervi una conferma.
Sono stato incaricato di redigere una valutazione del rischio incendio per un'attività non soggetta, in quanto non ricompresa nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Pensavo di approcciare con il D.M. 03/09/2021 però l'attività ha una superficie lorda complessiva > 1000 mq. Quindi, in base al capitolo 1 comma 2 del Decreto, non posso applicarlo perchè eccedo il limite dei 1.000 metri quadri.
Di conseguenza i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come modificato dal D.M. 18/10/2019 e .D.M 24/11/2019. Devo applicare da S.1 a S.10 + VRI iniziale, corretto?
vorrei chiedervi una conferma.
Sono stato incaricato di redigere una valutazione del rischio incendio per un'attività non soggetta, in quanto non ricompresa nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Pensavo di approcciare con il D.M. 03/09/2021 però l'attività ha una superficie lorda complessiva > 1000 mq. Quindi, in base al capitolo 1 comma 2 del Decreto, non posso applicarlo perchè eccedo il limite dei 1.000 metri quadri.
Di conseguenza i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come modificato dal D.M. 18/10/2019 e .D.M 24/11/2019. Devo applicare da S.1 a S.10 + VRI iniziale, corretto?
- weareblind
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Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Per ora no. Appena entra in vigore, sì.
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Giusto, dal 29/10.....
oggi sarebbe ancora utilizzabile il DM 10/03/98
oggi sarebbe ancora utilizzabile il DM 10/03/98
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Se non hanno in programma modifiche da qua a un po' di anni, ti conviene usare il 10/03/98 che è molto meno restrittivo e ti da autonomia quasi in tutto.
Se invece l'idea è fare modifiche o cambiamenti, usa la RTO e basta, tanto prima o poi ti toccherà farci i conti e a sto punto meglio farlo subito (e pianificare direttamente tutto).
Se invece l'idea è fare modifiche o cambiamenti, usa la RTO e basta, tanto prima o poi ti toccherà farci i conti e a sto punto meglio farlo subito (e pianificare direttamente tutto).
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Riapro la discussione...
Il DM 03/09/2021 dice che:
"Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:"
b) con superficie lorda complessiva < 1000 m2
Ma quindi automaticamente se ho un'attività di superficie maggiore di 1.000 mq, sono a rischio MEDIO?
Se dalla mia VDR esce che l'attività è a rischio basso come ci si comporta?
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Il rischio medio non esiste più, adesso la distinzione è "basso" o "non basso". Per i primi, applichi il mini-codice o, se vuoi, la RTO.GMP ha scritto: ↑gio set 29, 2022 12:16 Riapro la discussione...
Il DM 03/09/2021 dice che:
"Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:"
b) con superficie lorda complessiva < 1000 m2
Ma quindi automaticamente se ho un'attività di superficie maggiore di 1.000 mq, sono a rischio MEDIO?
Se dalla mia VDR esce che l'attività è a rischio basso? (anche perchè che correlazione c'è tra rischio incendio e superficie?)
Per i secondi, quasi sempre la RTO (tranne casi particolari, ovvero le attività soggette e con norma tecnica ma senza RTV).
La VDR la devi fare allo stesso modo, il mini-codice riporta pari pari le indicazioni del codice, e non concludi più con "rischio medio" o altro, e poi individui le misure antincendio da adottare usando il mini-codice (se applicabile) o il codice.
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Grazie!
Ho un'attività per cui non posso utilizzare il mini-codice, avendo una superficie > 1.000 mq. Il rischio quindi come dici è "non basso".
Applico il Codice di prevenzione Incendi.
La formazione degli addetti antincendio come la decido? Il DM 02-09-2021 fa distinzione tra attività di livello 1, 2 o 3, che sono paragonabili a basso, medio o alto, sbaglio?
La guida INAIL fa riferimento anche ad un metodo parametrico per la valutazione del rischio, non serve a nulla quindi?
Ultima modifica di GMP il gio set 29, 2022 13:00, modificato 1 volta in totale.
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Sì, grossomodo la formazione del 02/09/2021 ricalca quella del 10/03/1998 (qualche differenza c'è, ma poca roba), e nel momento in cui hai fatto la VdR e deciso per l'applicazione della RTO, scegli quale livello di formazione applicare in base alla tua tipologia di attività. Puoi restare sulle linee guida, ma nulla ti vieta (in presenza di rischi o situazioni particolari emerse dalla VdR) di utilizzare il livello superiore.GMP ha scritto: ↑gio set 29, 2022 12:49Ho un'attività per cui non posso utilizzare il mini-codice, avendo una superficie > 1.000 mq. Il rischio quindi come dici è "non basso".
Applico il Codice di prevenzione Incendi.
La formazione degli addetti antincendio come la decido? Il DM 02-09-2021 fa distinzione tra attività di livello 1, 2 o 3, che sono paragonabili a basso, medio o alto, sbaglio?
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Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Quoto quanto detto da glc_1912 (ormai c'è basso o non basso e da lì le casistiche varie di utilizzo minicodice o codice).
Aggiungo che formalmente i livelli 1, 2, 3 per la formazione non corrispondono ai vecchi basso, medio, alto.
Aggiungo che formalmente i livelli 1, 2, 3 per la formazione non corrispondono ai vecchi basso, medio, alto.
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
ok, ci sono, riassumo così:
- Luogo di lavoro con attività non soggetta ma dotata regola tecnica → Si applica il Decreto di riferimento (es. uffici 25 < persone < 300);
- Luogo di lavoro con attività non soggetta e non normata che rispetta tutti i requisiti aggiuntivi aggiuntivi (lett. a,b,c,d,e,f) → DM 03/09/2021 cd. "Minicodice" (se a seguito della VdR viene confermato il basso rischio);
- Luogo di lavoro con attività non soggetta e non normata che rispetta tutti i requisiti aggiuntivi aggiuntivi (lett. a,b,c,d,e,f) → DM 03/08/2015 e ss.mm.ii. cd. "Codice" (se a seguito della VdR NON viene confermato il basso rischio);
- Luogo di lavoro con attività non soggetta e non normata che NON rispetta tutti i requisiti aggiuntivi aggiuntivi (lett. a,b,c,d,e,f) → DM 03/08/2015 e ss.mm.ii.
Quindi nel terzo e quarto caso sono dei veri e propri progetti di Prevenzione Incendi, con l'unica esclusione che non si passa dal Comando competente per l'approvazione preventiva...
Praticamente se escludiamo le attività civili, nella stragrande maggioranza delle volte si utilizzerà il Codice, visto che il limite dei 1.000 mq è facilmente superabile.
Ultima modifica di GMP il gio set 29, 2022 16:15, modificato 2 volte in totale.
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Cosa intendi per attività soggette con norma tecnica ma senza RTV?glc_1912 ha scritto: ↑gio set 29, 2022 12:36rischio medio non esiste più, adesso la distinzione è "basso" o "non basso". Per i primi, applichi il mini-codice o, se vuoi, la RTO.
Per i secondi, quasi sempre la RTO (tranne casi particolari, ovvero le attività soggette e con norma tecnica ma senza RTV).
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Quelle dove c'è una regola tecnica di prevenzione incendi, ma non di quelle inserite nel codice (che chiamano RTV).GMP ha scritto: ↑gio set 29, 2022 16:11Cosa intendi per attività soggette con norma tecnica ma senza RTV?glc_1912 ha scritto: ↑gio set 29, 2022 12:36rischio medio non esiste più, adesso la distinzione è "basso" o "non basso". Per i primi, applichi il mini-codice o, se vuoi, la RTO.
Per i secondi, quasi sempre la RTO (tranne casi particolari, ovvero le attività soggette e con norma tecnica ma senza RTV).
Tipo, i centri sportivi hanno la regola tecnica (18/03/1996), ma non applichi il codice.
Gli alberghi hanno una RTV (V.5) ed applichi quella + il codice.
Le attività che hanno una loro norma (tipo i centri sportivi) che non è una RTV sono gli unici casi dove il codice rimane non applicabile. Per tutti gli altri luoghi di lavoro adesso potrai usarlo (in alcuni casi obbligatoriamente, in altri facoltativamente, ma sarà applicabile).
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Aggiungerei una cosa: in tutte le attività dove puoi applicare il mini-codice, puoi sempre applicare il codice volontariamente.GMP ha scritto: ↑gio set 29, 2022 15:57
ok, ci sono, riassumo così:
- Luogo di lavoro con attività non soggetta ma dotata regola tecnica → Si applica il Decreto di riferimento (es. uffici 25 < persone < 300);
- Luogo di lavoro con attività non soggetta e non normata che rispetta tutti i requisiti aggiuntivi aggiuntivi (lett. a,b,c,d,e,f) → DM 03/09/2021 cd. "Minicodice" (se a seguito della VdR viene confermato il basso rischio);
- Luogo di lavoro con attività non soggetta e non normata che rispetta tutti i requisiti aggiuntivi aggiuntivi (lett. a,b,c,d,e,f) → DM 03/08/2015 e ss.mm.ii. cd. "Codice" (se a seguito della VdR NON viene confermato il basso rischio);
- Luogo di lavoro con attività non soggetta e non normata che NON rispetta tutti i requisiti aggiuntivi aggiuntivi (lett. a,b,c,d,e,f) → DM 03/08/2015 e ss.mm.ii.
Che di per sé sembra una sciocchezza, però può avere un senso. Ad esempio, se un'attività sai che potrebbe modificarsi (diventando soggetta), ha senso pensare di valutare tutto subito, piuttosto che rischiare di trovarsi dopo a dover sistemare le cose.
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Come raccordiamo le vostre giuste osservazioni con il D.Legis. 81/08, che per i luoghi di lavoro prevede sempre Rischio Basso - Medio - Elevato?
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Ti riferisci alla classificazione del DM 10/03/1998 ?
Quella muore con i nuovi decreti.
Quella muore con i nuovi decreti.
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Ok Terminus, leggendo alcuni Decreti Attuativi del TU 81/08 (per es. il 13/04/2011) mi pareva che rimanessero ancora dei riferimenti ai livelli basso medio alto, ma probabilmente sono da intendersi abrogati dai nuovi Decreti.