Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Adriano-Enrico
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Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità

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La descrizione della attività riguarda complessi edilizi a uso terziario e/o industriale........con promiscuità strutturale e/o sistemi delle vie d'uscita e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, superfice complessiva superiore a 5000 mq ( fino e oltre 6000 mq), indipendentemente dal numero di attività e delle relativa diversa titolarità. La descrizione individua chiaramente gli elementi, quali vincoli che legano i diversi aspetti di prevenzione e sicurezza antiuncendio della attività rendendola un unicum.Tal impostazione è stata condivisa ed approvata dal Comando VV.F.

In un complesso individuato come n. 69.3.C con superficie oltre i 1500 mq in cui sono chiaramente evidenti le promiscuità sopra descritte e presenza superiore a 300 unità, è presente tra le altre una attività n. 69.2.B (con tipologia merci diversa) che vuole scorporare la propria attivià ai fini VV.F. per una propria agibilità di prevenzione incendi autonoma da quella dal resto del complesso. Ho espresso il mio parere negativo a tale soluzione, salvo che non vengano meno le promiscuità citate, con idonei interventi di separazione/mitigazione accettabili,tali e dimostrabili senza pregiudizio per la sicurezza delle persone.
Chiedo se qualche collega ha affrontato situazioni consimili e con quale esito in particolare da parte dei VV.F.
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Sandeman
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Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità

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Adriano-Enrico ha scritto: gio apr 07, 2022 17:27 La descrizione della attività riguarda complessi edilizi a uso terziario e/o industriale........con promiscuità strutturale e/o sistemi delle vie d'uscita e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, superfice complessiva superiore a 5000 mq ( fino e oltre 6000 mq), indipendentemente dal numero di attività e delle relativa diversa titolarità. La descrizione individua chiaramente gli elementi, quali vincoli che legano i diversi aspetti di prevenzione e sicurezza antiuncendio della attività rendendola un unicum.Tal impostazione è stata condivisa ed approvata dal Comando VV.F.

In un complesso individuato come n. 69.3.C con superficie oltre i 1500 mq in cui sono chiaramente evidenti le promiscuità sopra descritte e presenza superiore a 300 unità, è presente tra le altre una attività n. 69.2.B (con tipologia merci diversa) che vuole scorporare la propria attivià ai fini VV.F. per una propria agibilità di prevenzione incendi autonoma da quella dal resto del complesso. Ho espresso il mio parere negativo a tale soluzione, salvo che non vengano meno le promiscuità citate, con idonei interventi di separazione/mitigazione accettabili,tali e dimostrabili senza pregiudizio per la sicurezza delle persone.
Chiedo se qualche collega ha affrontato situazioni consimili e con quale esito in particolare da parte dei VV.F.
Salve, qualche tempo fa sono stato chiamato per un caso simile su un complesso di 8000mq.Tale lavoro poi si è arenato.
In sostanza all'interno di questo fabbricato avevo varie tipologie di attività ( da quella di esposizione a quella di lavorazioni meccaniche, negozi sportivi etc..). Dal mio punto di vista ogni singola attività, se soggetta, dovrà adeguarsi ai fini VV.F. Poi, una volta che ogni attività, se soggetta, avrà il proprio certificato allora si potrà procedere alla realizzazione dell'attività 73. Praticamente nell'attività 73 non si andrà ad analizzare ogni singola attività bensì si andrà ad analizzare tutto lo stabile verificando eventuali ''conflitti'' tra le varie attività ( per.es . Vie di fuga ed affollamento su spazi comuni, impiantistica antincendio a protezione del fabbricato, affollamenti previsti etc..)..
Adriano-Enrico
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Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità

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Da quanto scrivi, anche tu ritieni che sostanzialmente le attività soggette comprese nel complesso, debbono prima di tutto essere rispondenti alle rispettive norme di prevezione incendi (vie d'esodo indipendenti e/o coordinate -compartimetazioni - EFC - impianti di sicurezza attiva almeno sezionati) e con tale premessa possono ottenere l'agibilità dai VVF. In presenza delle promiscuità prima segnalete, resto del parere che non possano essere individuate attività autonome con propria agibilità dai VV.F.
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Sandeman
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Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità

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Adriano-Enrico ha scritto: ven apr 08, 2022 10:04 Da quanto scrivi, anche tu ritieni che sostanzialmente le attività soggette comprese nel complesso, debbono prima di tutto essere rispondenti alle rispettive norme di prevezione incendi (vie d'esodo indipendenti e/o coordinate -compartimetazioni - EFC - impianti di sicurezza attiva almeno sezionati) e con tale premessa possono ottenere l'agibilità dai VVF. In presenza delle promiscuità prima segnalete, resto del parere che non possano essere individuate attività autonome con propria agibilità dai VV.F.
Si esattamente. Ogni singola attività analizzata per la sua strada. Alla fine tutte le attività analizzate assieme.
Le criticità dell'attività 73 possono nascere principalmente sulla gestione dell'esodo ma non solo. Per esempio basti immaginare due attività adiacenti A e B che riversano singolarmente, in caso di emergenza, i flussi degli occupanti in esse contenute. Come faccio a sapere quanti occupanti ha l'attività A e l'attività B.? La via d'esodo comune è sufficientemente dimensionata? etc...
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weareblind
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Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità

Messaggio da weareblind »

Io dovrò occuparmene a breve, e terrò una linea forse diversa. Dentro la singola attività non entro. Certificata la resistenza delle strutture, calcolate le capacità di deflusso, imporrò affollamenti e classi dei compartimenti delle varie attività presenti. Impiantisticamente progetti e Dico impianti parti comuni, sulle private ognuno per sé.
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