Grazie, adesso mi è chiaro, avevo frainteso i termini "servizi energetici", pensavo si riferisse alla tipologia di fonte di energia e non al loro utilizzo.boba74 ha scritto: ↑mar set 08, 2020 14:57Nessuna delle due.fabioleotta ha scritto: ↑mar set 08, 2020 13:19 Buongiorno,
vedo che nessuno si è posto il problema di capire cosa intende il legislatore al punto 12.3 dell'allegato "A" quando dice:
"Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. ...."
Potrebbe significare :
- che se ante-intervento in un condominio ho alcuni immobili riscaldati con il metano e altri con pompe di calore elettriche, e nella situazione post-intervento mi ritrovo con una situazione diversa, il mio APE convenzionale non può tenere conto delle migliorie acquisite grazie all'adozione di un diverso servizio energetico ?
- o che nella situazione post-intervento, non posso considerare la sostituzione delle caldaie ?
Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi a sciogliere il dubbio
Dice che sia nell'APE prima che in quello dopo devi considerare gli stessi servizi presenti nella situazione ante-intervento.
I servizi sono: Riscaldamento, raffrescamento, ACS, illuminazione (se si parla di immobili non residenziali), ventilazione: alcuni di essi possono essere presenti oppure no, devi considerare solo quelli presenti prima.
Faccio un esempio: se nella situazione attuale hai solo riscaldamento e ACS, e l'intervento prevede anche il raffrescamento, l'APE post convenzionale dovrà essere calcolato senza considerare la presenza di raffrescamento. E così via.
Questo perchè, e mi pare anche ovvio, altrimenti è come confrontare le mele con le banane: cambi l'edificio di riferimento e di conseguenza ti sballa la classificazione energetica. Potresti avere l'assurdo che mettendo uno split laddove prima non c'era (senza nessun altro intervento) ti migliorino le 2 classi, semplicemente per il fatto che aumentano gli EP dell'edificio di riferimento, e quindi shifti gli intervalli delle classi...
Invece, devi considerare gli stessi servizi (non gli stessi "impianti"), in modo da avere un confronto "congruo" e non necessariamente realistico, dato che ti serve solo per asseverare le 2 classi.
Chiaramente l'APE finale (quello non convenzionale, ma ugualmente obbligatorio e che andrà depositato ufficialmente) dovrà comprende tutti i servizi eventualmente presenti nella situazione finale.
110% | APE pre e post intervento
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Re: 110% | APE pre e post intervento
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Re: 110% | APE pre e post intervento
Avevo frainteso il significato di servi energetici, " boba74" me li ha chiariti nella sua rispostavinz75 ha scritto: ↑mar set 08, 2020 13:37Non ho ben compreso il tuo dubbio.fabioleotta ha scritto: ↑mar set 08, 2020 13:19 Buongiorno,
vedo che nessuno si è posto il problema di capire cosa intende il legislatore al punto 12.3 dell'allegato "A" quando dice:
"Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. ...."
Potrebbe significare :
- che se ante-intervento in un condominio ho alcuni immobili riscaldati con il metano e altri con pompe di calore elettriche, e nella situazione post-intervento mi ritrovo con una situazione diversa, il mio APE convenzionale non può tenere conto delle migliorie acquisite grazie all'adozione di un diverso servizio energetico ?
- o che nella situazione post-intervento, non posso considerare la sostituzione delle caldaie ?
Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi a sciogliere il dubbio
Dico questo:
- nei condomini con impianti autonomi l'unico intervento trainante è l'isolamento termico. Poi come trainato ciascun condomino può decidere se cambiare o meno il generatore;
- io almeno mi son fatto l'idea che nel confronto debba essere considerato solo il riscaldamento, in modo da garantire un confronto equo ante/post (specie se il raffrescamento o il vmc sono interventi in progetto).
- capito se considerare o meno il raffrescamento così come vmc, qualunque siano i generatori, sarà il calcolo a dire se si ottiene o meno il doppio salto di classe.
....ma forse non ho capito nulla della tua domanda...
Re: 110% | APE pre e post intervento
Io se ci sono sia split che caldaia di solito faccio registrare entrambi sui libretti d'impianto e ne tengo conto.marcoaroma ha scritto: ↑gio set 03, 2020 00:49 Quindi la versione più accreditata dell'APE post, per edificio in caso di plurifamiliare, è di utilizzare gli stessi servizi energetici dell'ante opera, anche se fossero cambiati in più o in meno. E allora faccio la domanda, Voi gli split li considerate negli appartamenti per l'Ecobonus 110%?
Ipotizzo per esempio, che facendo un cappotto e dovendo smontare le macchine esterne, la metà spariscono perché ritenuti vecchi e non vale la pena ripristinarli, in attesa che magari qualche mese dopo le montino nuove, però al momento dell'APE post non ci sono, non sarebbe più pratico escluderli da subito?
In realtà gli split come la caldaia rientrano in detrazione se li sostituisco, quindi secondo me è corretto tenerne conto anche per giustificarne la detrazione e la sostituzione.
Re: 110% | APE pre e post intervento
Perchè dici che gli split non sono oggetto di 110%?boba74 ha scritto: ↑gio set 03, 2020 22:38
Concordo che ai fini della valutazione delle 2 classi, debbano esserci gli stessi servizi pre e post, quindi nel caso da te prospettato: o si escludono gli split fin da subito, oppure si considerano sia prima che dopo (gli stessi, a meno che non vengano cambiati contestualmente agli altri interventi, e in tal caso saranno nuovi split). In ogni caso non essendo gli split oggetto di 110% è indifferente che vengano considerati o meno, l'importante è che pre e post vi siano gli stessi servizi, altrimenti sarebbe come confrontare mele con pere.
Sono PDC aria/aria e come tali vanno trattate e detratte.
Re: 110% | APE pre e post intervento
Vero ma solo nel caso che non ci sia la caldaia ed il riscaldamento sia affidato esclusivamente alle pompe di calore.umstudio ha scritto: ↑mer set 09, 2020 14:49Perchè dici che gli split non sono oggetto di 110%?boba74 ha scritto: ↑gio set 03, 2020 22:38
Concordo che ai fini della valutazione delle 2 classi, debbano esserci gli stessi servizi pre e post, quindi nel caso da te prospettato: o si escludono gli split fin da subito, oppure si considerano sia prima che dopo (gli stessi, a meno che non vengano cambiati contestualmente agli altri interventi, e in tal caso saranno nuovi split). In ogni caso non essendo gli split oggetto di 110% è indifferente che vengano considerati o meno, l'importante è che pre e post vi siano gli stessi servizi, altrimenti sarebbe come confrontare mele con pere.
Sono PDC aria/aria e come tali vanno trattate e detratte.
Nel caso dei condomini la maggior parte degli splittin hanno solo funzione estiva e non sono registrati al catasto impianti. In questi casi io non li considero.
La procedura corretta a mio avviso è quella di farsi dare dall'amministratore copia di tutti i libretti di impianto già in fase preliminare.
Così da verificare cosa comprendere e cosa no.
NB fate il sopralluogo in ogni appartamento? O solo esterni + 1 appartamento campione?
Re: 110% | APE pre e post intervento
A mio avviso l'APE va sempre "rifatto", perchè comunque serve per confrontare la situazione pre con quella post, cosa possibile solo se abbiamo lo stesso identico edificio di riferimento e gli stessi servizi.
Qualunque sia l'APE esistente fatto da altri, dal momento in cui NOI andiamo a modellare l'edificio non sarà MAI identico a quello fatto da altro tecnico, magari con altri programmi di calcolo (ma anche con lo stesso). Tanto più che va calcolato con norma nazionale e non è detto che siamo in una regione in cui vige tale norma di calcolo (vedi ad es. ER e Lombardia).
Quindi per noi il vecchio APE sarà solo un riferimento, ad esempio per verificare tipologia di impianti o involucro da inserire.
Va da sè che l'APE pre che facciamo, non andrà depositato, serve solo per le asseverazioni.
Io almeno la vedo così.
Qualunque sia l'APE esistente fatto da altri, dal momento in cui NOI andiamo a modellare l'edificio non sarà MAI identico a quello fatto da altro tecnico, magari con altri programmi di calcolo (ma anche con lo stesso). Tanto più che va calcolato con norma nazionale e non è detto che siamo in una regione in cui vige tale norma di calcolo (vedi ad es. ER e Lombardia).
Quindi per noi il vecchio APE sarà solo un riferimento, ad esempio per verificare tipologia di impianti o involucro da inserire.
Va da sè che l'APE pre che facciamo, non andrà depositato, serve solo per le asseverazioni.
Io almeno la vedo così.
Re: 110% | APE pre e post intervento
Mi riferivo alla domanda, in cui non erano oggetto di detrazione.umstudio ha scritto: ↑mer set 09, 2020 14:49Perchè dici che gli split non sono oggetto di 110%?boba74 ha scritto: ↑gio set 03, 2020 22:38
Concordo che ai fini della valutazione delle 2 classi, debbano esserci gli stessi servizi pre e post, quindi nel caso da te prospettato: o si escludono gli split fin da subito, oppure si considerano sia prima che dopo (gli stessi, a meno che non vengano cambiati contestualmente agli altri interventi, e in tal caso saranno nuovi split). In ogni caso non essendo gli split oggetto di 110% è indifferente che vengano considerati o meno, l'importante è che pre e post vi siano gli stessi servizi, altrimenti sarebbe come confrontare mele con pere.
Sono PDC aria/aria e come tali vanno trattate e detratte.
Re: 110% | APE pre e post intervento
Sugli appartamenti concordo, ma in una casa singola dove mi trovo un trial o quadri, oppure dove in ogni caso il sistema multisplit copre tutta la casa, secondo me va considerato al pari dell'impianto con caldaia. E quando vai a sostituire la caldaia e lo split secondo me puoi detrarre entrambi. E' come se avessi un multigeneratore.
Ultimamente io trovo molti casi di abitazioni ove grazie al fotovoltaico il sistema split lavoroa molto, tutta l'estate ovviamente ma anche una buona fetta della stagione invernale.
Re: 110% | APE pre e post intervento
Direttamente dalle FAQ Eneaumstudio ha scritto: ↑mer set 09, 2020 15:58Sugli appartamenti concordo, ma in una casa singola dove mi trovo un trial o quadri, oppure dove in ogni caso il sistema multisplit copre tutta la casa, secondo me va considerato al pari dell'impianto con caldaia. E quando vai a sostituire la caldaia e lo split secondo me puoi detrarre entrambi. E' come se avessi un multigeneratore.
Ultimamente io trovo molti casi di abitazioni ove grazie al fotovoltaico il sistema split lavoroa molto, tutta l'estate ovviamente ma anche una buona fetta della stagione invernale.
5.D Voglio installare in casa mia, già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas, un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al "decreto edifici"?
L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non riteniamo agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.
Io non rischierei...
Re: 110% | APE pre e post intervento
Gli splittini io NON li ho mai fatti detrarre al 65% per i motivi che avete già scritto...li puoi detrarre al 50%..oppure fai conto termico.
Re: 110% | APE pre e post intervento
Si concordo per le nuove installazioni. Di fatti specificano che non deve trattarsi di integrazione, ovvero un aggiunta a qualcosa che prima non c'era.vinz75 ha scritto: ↑mer set 09, 2020 18:02Direttamente dalle FAQ Eneaumstudio ha scritto: ↑mer set 09, 2020 15:58Sugli appartamenti concordo, ma in una casa singola dove mi trovo un trial o quadri, oppure dove in ogni caso il sistema multisplit copre tutta la casa, secondo me va considerato al pari dell'impianto con caldaia. E quando vai a sostituire la caldaia e lo split secondo me puoi detrarre entrambi. E' come se avessi un multigeneratore.
Ultimamente io trovo molti casi di abitazioni ove grazie al fotovoltaico il sistema split lavoroa molto, tutta l'estate ovviamente ma anche una buona fetta della stagione invernale.
5.D Voglio installare in casa mia, già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas, un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al "decreto edifici"?
L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non riteniamo agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.
Io non rischierei...
Ma se prima ho sia una caldaia che un sistema multisplit, non si tratta di integrazione ma di mera sostituzione, tra l'altro il multisplit fa anche un servizio diverso/aggiuntivo (raffrescamento) pienamente agevolato anche dal 110%.
Tornando al quesito iniziale, per questo motivo reputo importante che sul libretto di impianto e sull'APE ante operam siano presenti entrambi (caldaia+multisplit), in quanto poi posso sostituirli.
Re: 110% | APE pre e post intervento
Però il decreto parla di sostituzione di impianti di climatizzazione "invernale" con impianti per riscaldamento raffrescamento, ecc....
Ossia, scritta così, non è chiaro quindi se la sostituzione di split esistenti sia agevolabile senza la contestuale sostituzione anche dell'impianto di riscaldamento...
Ossia, scritta così, non è chiaro quindi se la sostituzione di split esistenti sia agevolabile senza la contestuale sostituzione anche dell'impianto di riscaldamento...
Re: 110% | APE pre e post intervento
In merito alla terzietà di chi redige APE, rileggendo il p.to 12.1 dell'All.A Requisiti EcoBonus, c'è letteralmente scritto:
"All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio."
Di nuovo la legge mi pare chiara e almeno io non trovo spazio per interpretazioni.
"All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio."
Di nuovo la legge mi pare chiara e almeno io non trovo spazio per interpretazioni.
Re: 110% | APE pre e post intervento
Altri dubbi:
Sui modelli asseverazione, c'è scritto che vanno allegati gli APE pre e post intervento. E questo vale anche per l'asseverazione in caso di SAL....
Quindi se i lavori sono ancora in corso e si inoltra un SAL, si deve allegare un APE post intervento anche se l'intervento non è ancora finito? OK che è un APE convenzionale o a "scopo asseverazione", ma non è comunque una forzatura farlo su una situazione "futura"? Per altro, una volta fatta la chiusura lavori, si dovranno allegare di nuovo gli stessi APE, quindi a che serve allegarli a metà lavori?
Per lo stesso motivo, dato che sull'APE va indicato un dato catastale, qualora tra i vari lavori è previsto un riaccatastamento, che sub va inserito nell'APE post? E può essere diverso da quello dall'APE pre (posto ovviamente che il volume di calcolo deve essere lo stesso....).
E, a tal proposito, nel modello APE indicato sul decreto, in fondo sono riportati Luogo data e firma....
Ma nel momento in cui si allegano all'asseverazione che date devono esserci? In particolare l'APE pre deve avere una data precedente a quella dell'asseverazione, o può essere anche la stessa di quella dell'APE post, dato che viene emesso in contemporanea per essere allegato all'asseverazione? Perchè io potrei avere una situazione con lavori già iniziati in cui, non avendo ancora fatto alcun APE, dovrei comunque riferirlo a una situazione precedente ogni intervento, ma andandolo a fare oggi a rigore non sarebbe molto corretto retrodatarlo.
Lo so che sono questioni che possono sembrare secondarie, ma un APE è sempre un APE, è firmato ed è rilasciato in forma sostitutiva di atto notorio....
Sui modelli asseverazione, c'è scritto che vanno allegati gli APE pre e post intervento. E questo vale anche per l'asseverazione in caso di SAL....
Quindi se i lavori sono ancora in corso e si inoltra un SAL, si deve allegare un APE post intervento anche se l'intervento non è ancora finito? OK che è un APE convenzionale o a "scopo asseverazione", ma non è comunque una forzatura farlo su una situazione "futura"? Per altro, una volta fatta la chiusura lavori, si dovranno allegare di nuovo gli stessi APE, quindi a che serve allegarli a metà lavori?
Per lo stesso motivo, dato che sull'APE va indicato un dato catastale, qualora tra i vari lavori è previsto un riaccatastamento, che sub va inserito nell'APE post? E può essere diverso da quello dall'APE pre (posto ovviamente che il volume di calcolo deve essere lo stesso....).
E, a tal proposito, nel modello APE indicato sul decreto, in fondo sono riportati Luogo data e firma....
Ma nel momento in cui si allegano all'asseverazione che date devono esserci? In particolare l'APE pre deve avere una data precedente a quella dell'asseverazione, o può essere anche la stessa di quella dell'APE post, dato che viene emesso in contemporanea per essere allegato all'asseverazione? Perchè io potrei avere una situazione con lavori già iniziati in cui, non avendo ancora fatto alcun APE, dovrei comunque riferirlo a una situazione precedente ogni intervento, ma andandolo a fare oggi a rigore non sarebbe molto corretto retrodatarlo.
Lo so che sono questioni che possono sembrare secondarie, ma un APE è sempre un APE, è firmato ed è rilasciato in forma sostitutiva di atto notorio....
Re: 110% | APE pre e post intervento
lo metto qui
https://energia.regione.emilia-romagna. ... e-ecobonus
a quanto pare EMR ce (ve) la passa liscia, a differenza della lombardia...
https://energia.regione.emilia-romagna. ... e-ecobonus
a quanto pare EMR ce (ve) la passa liscia, a differenza della lombardia...
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Re: 110% | APE pre e post intervento
.... fortunatamente
Re: 110% | APE pre e post intervento
Buondì a tutti i "Termi" di ogni natura e specie.
Un saluto particolare all'ing. Paolo Savoia.
Paolo anche meno, anche meno, siamo tutti sulla stessa barca
Ecco come risponde ENEA, dopo aver insistito per capire come interpreta l'ormai famosa terzietà del certificatore energetico.
Secondo loro se un professionista ha redatto la L10 e progettato gli impianti di un edificio nuovo o in ristrutturazione non
può eseguire l'APE da consegnare in regione.
Dalla loro risposta credo si possa sostenere che se un professionista è stato o meglio, anni or sono fu il progettista dell'edificio in questione
può "aggiornare" (compromesso con i responsabili regionali) il primo APE e consegnarlo in regione.
L'APE finale per ENEA, guai al progettista.
Buongiorno
L'ENEA interpreta come certificazione di edifici esistenti, la certificazione che si esegue senza lavori, per esempio nel caso che se ne abbia bisogno per stipulare contratti di compravendita ed affitto di unità immobiliari.
Quindi quando si esegue una ristrutturazione, anche se si tratta di edifici esistenti dovrebbe valere la regola relativa agli edifici di nuova costruzione, in quanto c'è un cantiere e delle figure professionali.
il Mon, 14 Sep 2020 14:40:25 +0200
Studio termotecnico ha scritto:
Buondì e buon lavoro a Voi dell’ENEA.
Per cortesia con riferimento ai requisiti di indipendenza ed imparzialità dei certificatori energetici Vi chiedo la gentilezza di una indicazione in merito al Superbonus del 110%.
Dato che come da DPR 16 aprile 2013 n° 75 art. 3. comma 1 lettera b) si parla di “edifici esistenti” e non si menziona l’obbligo del “non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione” che io sia stato o meno il progettista dell’edificio da trattare redigo il primo APE, mi accorgo che quello in possesso del cliente non è proprio fatto benissimo ma non importa, entro nel catasto energetico regionale ed aggiorno l’APE esistente.
Faccio le mie considerazioni progettuali ed eseguo il secondo APE al fine di valutare il doppio salto di classe o il raggiungimento della classe maggiore.
Progetto degli impianti in base alle mie valutazioni.
Redigo la Relazione tecnica (Ex Legge 10) nella quale dovrò per forza indicare il nome del “Tecnico incaricato per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)“ che sarò sempre io.
Alla fine dei lavori, considerando il fatto che non si tratta di edificio di nuova costruzione, che i lavori sono stati realizzati come da progetto e come valutato nel secondo APE, inserisco il mio secondo APE nel catasto energetico regionale e lo utilizzo anche per compilare le asseverazioni e la documentazione utile all’ottenimento della detrazione fiscale.
La procedura così impostata può ritenersi corretta, oppure come si dovrebbe procedere secondo Voi?
Ringrazio molto per la soluzione della questione e Vi porgo distinti saluti.
MANDI
Roberto per.ind.termo.
Cordiali saluti
ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html
Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.
Un saluto particolare all'ing. Paolo Savoia.
Paolo anche meno, anche meno, siamo tutti sulla stessa barca
Ecco come risponde ENEA, dopo aver insistito per capire come interpreta l'ormai famosa terzietà del certificatore energetico.
Secondo loro se un professionista ha redatto la L10 e progettato gli impianti di un edificio nuovo o in ristrutturazione non
può eseguire l'APE da consegnare in regione.
Dalla loro risposta credo si possa sostenere che se un professionista è stato o meglio, anni or sono fu il progettista dell'edificio in questione
può "aggiornare" (compromesso con i responsabili regionali) il primo APE e consegnarlo in regione.
L'APE finale per ENEA, guai al progettista.
Buongiorno
L'ENEA interpreta come certificazione di edifici esistenti, la certificazione che si esegue senza lavori, per esempio nel caso che se ne abbia bisogno per stipulare contratti di compravendita ed affitto di unità immobiliari.
Quindi quando si esegue una ristrutturazione, anche se si tratta di edifici esistenti dovrebbe valere la regola relativa agli edifici di nuova costruzione, in quanto c'è un cantiere e delle figure professionali.
il Mon, 14 Sep 2020 14:40:25 +0200
Studio termotecnico ha scritto:
Buondì e buon lavoro a Voi dell’ENEA.
Per cortesia con riferimento ai requisiti di indipendenza ed imparzialità dei certificatori energetici Vi chiedo la gentilezza di una indicazione in merito al Superbonus del 110%.
Dato che come da DPR 16 aprile 2013 n° 75 art. 3. comma 1 lettera b) si parla di “edifici esistenti” e non si menziona l’obbligo del “non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione” che io sia stato o meno il progettista dell’edificio da trattare redigo il primo APE, mi accorgo che quello in possesso del cliente non è proprio fatto benissimo ma non importa, entro nel catasto energetico regionale ed aggiorno l’APE esistente.
Faccio le mie considerazioni progettuali ed eseguo il secondo APE al fine di valutare il doppio salto di classe o il raggiungimento della classe maggiore.
Progetto degli impianti in base alle mie valutazioni.
Redigo la Relazione tecnica (Ex Legge 10) nella quale dovrò per forza indicare il nome del “Tecnico incaricato per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)“ che sarò sempre io.
Alla fine dei lavori, considerando il fatto che non si tratta di edificio di nuova costruzione, che i lavori sono stati realizzati come da progetto e come valutato nel secondo APE, inserisco il mio secondo APE nel catasto energetico regionale e lo utilizzo anche per compilare le asseverazioni e la documentazione utile all’ottenimento della detrazione fiscale.
La procedura così impostata può ritenersi corretta, oppure come si dovrebbe procedere secondo Voi?
Ringrazio molto per la soluzione della questione e Vi porgo distinti saluti.
MANDI
Roberto per.ind.termo.
Cordiali saluti
ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html
Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.
Re: 110% | APE pre e post intervento
Stiamo calmi......Scox ha scritto: ↑lun set 21, 2020 10:57 Buongiorno
L'ENEA interpreta come certificazione di edifici esistenti, la certificazione che si esegue senza lavori, per esempio nel caso che se ne abbia bisogno per stipulare contratti di compravendita ed affitto di unità immobiliari.
Quindi quando si esegue una ristrutturazione, anche se si tratta di edifici esistenti dovrebbe valere la regola relativa agli edifici di nuova costruzione, in quanto c'è un cantiere e delle figure professionali.
ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html
Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.
E' una loro interpretazione.
Hanno poi usato il condizionale: DOVREBBE VALERE LA REGOLA ecc.....
Re: 110% | APE pre e post intervento
ma stai parlando di lombardia?
perchè gli ape per 110 non centrano con quelli regionali
quelli regionali fanno il loro corso... normalemente
quelli per 110 non serve terziarietà
il tutto escluso belinate lombarde
per il resto resta il fatto che , e nemmeno ing enea lo dice, quello che dicono sull ape convenzionale... anche il discorso dei servizi tra ape pre e post
lo hanno scritto solo per ape convenzionale ivvero per edifici con + UI
per edifici singoli in teoria non c'è scritto quello
perchè gli ape per 110 non centrano con quelli regionali
quelli regionali fanno il loro corso... normalemente
quelli per 110 non serve terziarietà
il tutto escluso belinate lombarde
per il resto resta il fatto che , e nemmeno ing enea lo dice, quello che dicono sull ape convenzionale... anche il discorso dei servizi tra ape pre e post
lo hanno scritto solo per ape convenzionale ivvero per edifici con + UI
per edifici singoli in teoria non c'è scritto quello
Re: 110% | APE pre e post intervento
Buongiorno.
ma quindi, per il 110, APE pre e post intervento non vanno registrati in regione (almeno in emilia romagna) ma elaborati e tenuti agli atti. da quanto capisco.
ma quindi, per il 110, APE pre e post intervento non vanno registrati in regione (almeno in emilia romagna) ma elaborati e tenuti agli atti. da quanto capisco.
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Re: 110% | APE pre e post intervento
Salve a tutti,
Volevo intervenire per porre un dubbio per i casi di utilizzo del SuperBonus all'interno di condomini, nei quali si programmano interventi di isolamento termico delle superfici disperdenti.
Esempio pratico: il condominio "X" composto da 10 unità immobiliari progetta come intervento "trainante" un intervento di isolamento termico su 3 delle facciate esterne disperdenti, lasciando inalterata la facciata su bordo strada. Ovviamente la percentuale di superfici disperdenti risulterà > 25% di quella lorda del'intero edificio.
L'intervento comporta il miglioramento di 2 classi energetiche dell'APE convenzionale riferito all'intero edificio, calcolato avendo come dati di partenza i singoli APE di tutte le unità immobiliari componenti l'edificio.
I singoli condomini vorranno contestualmente eseguire interventi "Trainati" ovvero la sostituzione dei vecchi infissi.
Ho un dubbio relativo a questo: per potere eseguire interventi "trainati" all'interno delle singole unità immobiliari, è necessario che il salto di 2 classi energetiche avvenga anche per il singolo APE dell'unità immobiliare in oggetto?
Leggendo la Guida ENEA e il Decreto Requisiti, ho compreso di no, ma, considerando la delicatezza della materia, ho pensato di condividere questo mio dubbio con voi;
Un saluto
Volevo intervenire per porre un dubbio per i casi di utilizzo del SuperBonus all'interno di condomini, nei quali si programmano interventi di isolamento termico delle superfici disperdenti.
Esempio pratico: il condominio "X" composto da 10 unità immobiliari progetta come intervento "trainante" un intervento di isolamento termico su 3 delle facciate esterne disperdenti, lasciando inalterata la facciata su bordo strada. Ovviamente la percentuale di superfici disperdenti risulterà > 25% di quella lorda del'intero edificio.
L'intervento comporta il miglioramento di 2 classi energetiche dell'APE convenzionale riferito all'intero edificio, calcolato avendo come dati di partenza i singoli APE di tutte le unità immobiliari componenti l'edificio.
I singoli condomini vorranno contestualmente eseguire interventi "Trainati" ovvero la sostituzione dei vecchi infissi.
Ho un dubbio relativo a questo: per potere eseguire interventi "trainati" all'interno delle singole unità immobiliari, è necessario che il salto di 2 classi energetiche avvenga anche per il singolo APE dell'unità immobiliare in oggetto?
Leggendo la Guida ENEA e il Decreto Requisiti, ho compreso di no, ma, considerando la delicatezza della materia, ho pensato di condividere questo mio dubbio con voi;
Un saluto
Re: 110% | APE pre e post intervento
No, il salto di classe è da computarsi sull'intero edificio.
Re: 110% | APE pre e post intervento
E questo?girondone ha scritto: ↑lun set 21, 2020 11:18 ma stai parlando di lombardia?
perchè gli ape per 110 non centrano con quelli regionali
quelli regionali fanno il loro corso... normalemente
quelli per 110 non serve terziarietà
il tutto escluso belinate lombarde
per il resto resta il fatto che , e nemmeno ing enea lo dice, quello che dicono sull ape convenzionale... anche il discorso dei servizi tra ape pre e post
lo hanno scritto solo per ape convenzionale ivvero per edifici con + UI
per edifici singoli in teoria non c'è scritto quello
http://www.cened.it/superbonus110
cit "Per l’accesso all’incentivo fiscale previsto dal Superbonus 110% è necessario predisporre l’Attestato di Prestazione Energetica ante e post-intervento per ciascuna delle unità immobiliari coinvolte, così da dimostrare il possesso dei requisiti, tra cui il doppio salto di classe energetica o il raggiungimento della classe A4 nel caso in cui la classe ante-intervento fosse la A3.
Tali APE devono essere predisposti e depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) in conformità a quanto definito dal D.d.u.o. 18 dicembre 2019 – n. 18546 e possono essere redatti esclusivamente da professionisti accreditati ed iscritti all’elenco dei soggetti certificatori di Regione Lombardia."
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Re: 110% | APE pre e post intervento
Per un APE ante e post per una villetta grande unifamiliare, quanto si può far pagare?Lurensh ha scritto: ↑mar lug 28, 2020 14:58Beh dipende: si sta parlando di APE di villette o di condomini da 80 unità immobiliari?marcoaroma ha scritto: ↑mar lug 28, 2020 00:39 Quanto pensate di farli pagare? C'è un prezzario che possa essere di riferimento peer gli APE in linea col Superbonus 110%?
Grazie
Re: 110% | APE pre e post intervento
Le tariffe vanno calcolate con il DM 17/06/2016 anche perchè poi in caso di superbonus va asseverata la congruità dei costi, comprese le spese professionali.Giovannino60 ha scritto: ↑ven set 17, 2021 08:33Per un APE ante e post per una villetta grande unifamiliare, quanto si può far pagare?Lurensh ha scritto: ↑mar lug 28, 2020 14:58Beh dipende: si sta parlando di APE di villette o di condomini da 80 unità immobiliari?marcoaroma ha scritto: ↑mar lug 28, 2020 00:39 Quanto pensate di farli pagare? C'è un prezzario che possa essere di riferimento peer gli APE in linea col Superbonus 110%?
Grazie