superbonus 110% e CAM
Moderatore: Edilclima
superbonus 110% e CAM
Non abbiamo ancora detto niente in merito al riferimento ai CAM per gli interventi di coibentazione >25% che accedono al 110%.
Cosa significa in pratica? e quali implicazioni può avere?
Cosa significa in pratica? e quali implicazioni può avere?
Re: superbonus 110% e CAM
che gli isolanti aumenteranno di prezzo...
anche perchè di eps riciclato 'post utilizzo' ce n'è poco in giro
anche perchè di eps riciclato 'post utilizzo' ce n'è poco in giro
Re: superbonus 110% e CAM
Ci sarà qualcosa di più su fibre minerali (lana di vetro e di roccia), spero. Materiali che a dirla tutta non mi dispiace affatto usare.
Da vedere invece se la fibra di legno soddisfa automaticamente i CAM (il legno che usano è materiale di recupero o no?)
Da vedere invece se la fibra di legno soddisfa automaticamente i CAM (il legno che usano è materiale di recupero o no?)
Re: superbonus 110% e CAM
mi domandavo appunto se continueremo a fare cappotti in EPS
ho visto che ditte molto importanti non hanno nessuna certificazione per i CAM
probabile che si adegueranno velocemente
ho visto che ditte molto importanti non hanno nessuna certificazione per i CAM
probabile che si adegueranno velocemente
Re: superbonus 110% e CAM
..usando materiale riciclato; o riciclando certificati vergini.
Re: superbonus 110% e CAM
Sono ignorante in fatto di CAM.....ma come si fa a capire se quel materiale particolare soddisfa i requisiti CAM?
Basta una certificazione del produttore?
Basta solo la certificazione del produttore o servono altri requisiti o verifiche globali?
I materiali sintetici ne sono eslcusi a favore di quelli naturali?
Il Decreto sui CAM non era stato sospeso?
Se qualcuno mi può illuminare lo ringrazio....
Basta una certificazione del produttore?
Basta solo la certificazione del produttore o servono altri requisiti o verifiche globali?
I materiali sintetici ne sono eslcusi a favore di quelli naturali?
Il Decreto sui CAM non era stato sospeso?
Se qualcuno mi può illuminare lo ringrazio....
Re: superbonus 110% e CAM
I materiali isolanti usati devo possedere le seguenti certificazioni :
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come
EPDItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di va-
lutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso
l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica
Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di va-
lutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraver-
so l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di
una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO
14021.
- Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certifica-
zioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto
di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’at-
tività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione
dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei
lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come
EPDItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di va-
lutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso
l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica
Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di va-
lutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraver-
so l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di
una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO
14021.
- Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certifica-
zioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto
di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’at-
tività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione
dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei
lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Re: superbonus 110% e CAM
Ma servono tutte e 3 le certificazioni o ne basta solo una???
Re: superbonus 110% e CAM
Spera solo che non piova durante il cantiere, di imprese che coprono il fabbricato e le impalcature ne conosco solo 1.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
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Re: superbonus 110% e CAM
Tranqullo che nella versione definitiva lo tolgono il requisito CAM
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Re: superbonus 110% e CAM
probabile
Re: superbonus 110% e CAM
Beh mi risulta che la pioggia non piaccia nemmeno al polistirene
Ad ogni modo se piove e si inzuppano i pannelli il problema è della ditta, io non faccio il capocantiere.
Penso anch'io toglieranno il requisito: mi pare la classica cosa infilata nel decreto per strizzare l'occhio agli ambientalisti, che poi finisce per essere derubricata dalla ragion di Stato in sede parlamentare.
Re: superbonus 110% e CAM
L'ENEA ha pubblicato sul proprio portale una nota di chiarimento sui materiali isolanti, mi sorge il dubbio che sia riferito al 110% però.
Ve la riporto di seguito:
Giungono, in questi giorni in numero crescente, richieste di chiarimenti in merito all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico.
In tal senso precisiamo che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus bisogna rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26/06/2015 “requisiti mnimi” e dal decreto
11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010. In particolare, questi decreti, per gli
elementi edilizi opachi, pongono dei limiti sui valori delle trasmittanze in funzione delle zone
climatiche. Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN
ISO 6946. I valori della conducibilità termica o della resistenza termica dei materiali, da utilizzare
nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento
(UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.lgs 106/2017. Il
regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una
norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in
questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE. La dichiarazione di prestazione
deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso regolamento 305 come
modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014.
La norma di riferimento per questi materiali è la UNI EN ISO 10456:2008, espressamente citata
nell’allegato 2 del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, che indica i procedimenti per la
determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l’esecuzione delle
misure. La norma UNI EN ISO 10456:2008 per valori di conducibilità λ ≤ 0,08 W/(mK) prevede
l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.
In ogni caso vige ancora in Italia il DM 2 aprile 1998 che prescrive, nei casi in cui nella
denominazione di vendita, nell’etichetta, o nella pubblicità sia fatto esplicito riferimento alle
caratteristiche e prestazioni energetiche, ovvero siano usate espressioni che possano indurre
l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, che
le prestazioni energetiche vengano determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o
certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della
Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla regole e norme tecniche
emesse dagli organismi di normazione.
Ve la riporto di seguito:
Giungono, in questi giorni in numero crescente, richieste di chiarimenti in merito all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico.
In tal senso precisiamo che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus bisogna rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26/06/2015 “requisiti mnimi” e dal decreto
11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010. In particolare, questi decreti, per gli
elementi edilizi opachi, pongono dei limiti sui valori delle trasmittanze in funzione delle zone
climatiche. Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN
ISO 6946. I valori della conducibilità termica o della resistenza termica dei materiali, da utilizzare
nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento
(UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.lgs 106/2017. Il
regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una
norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in
questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE. La dichiarazione di prestazione
deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso regolamento 305 come
modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014.
La norma di riferimento per questi materiali è la UNI EN ISO 10456:2008, espressamente citata
nell’allegato 2 del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, che indica i procedimenti per la
determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l’esecuzione delle
misure. La norma UNI EN ISO 10456:2008 per valori di conducibilità λ ≤ 0,08 W/(mK) prevede
l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.
In ogni caso vige ancora in Italia il DM 2 aprile 1998 che prescrive, nei casi in cui nella
denominazione di vendita, nell’etichetta, o nella pubblicità sia fatto esplicito riferimento alle
caratteristiche e prestazioni energetiche, ovvero siano usate espressioni che possano indurre
l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, che
le prestazioni energetiche vengano determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o
certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della
Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla regole e norme tecniche
emesse dagli organismi di normazione.
Re: superbonus 110% e CAM
questa nota più che ai CAM mi sembra mirata a prodotti miracolosi privi di marcatura CE tipo intonaci nanotecnologici
Re: superbonus 110% e CAM
se piove sul polistirene, negli anni si asciugherà.
se piove sulla lana, negli anni si asciugherà, ma l'urea delle colle puzzerà di p*sc*o per gli stessi anni, dopo l'installazione.
sui CAM dico la mia se rimangono nella versione finale
Re: superbonus 110% e CAM
Leggo
"se pive si asciugherà l'isolante" e "d ogni modo se piove e si inzuppano i pannelli il problema è della ditta, io non faccio il capocantiere."
ma avete mai fatto la direzione lavori?
Se nascono questi problemi, non li segnalate e risolvete per tempo siete dentro al 100% nei guai (non al 110%) , prima che si asciughi avete già reso conto davanti a terzi (quarti e quinti magari ) dei danni creati.
"se pive si asciugherà l'isolante" e "d ogni modo se piove e si inzuppano i pannelli il problema è della ditta, io non faccio il capocantiere."
ma avete mai fatto la direzione lavori?
Se nascono questi problemi, non li segnalate e risolvete per tempo siete dentro al 100% nei guai (non al 110%) , prima che si asciughi avete già reso conto davanti a terzi (quarti e quinti magari ) dei danni creati.
Re: superbonus 110% e CAM
No. Sempre fatto l'assistente/consulente del direttore lavori (architetto o geometra che fosse). E il massimo di cui posso rispondere (sempre in subordine al DL) è la conformità dei lavori alla legge 10, non alle modalità di esecuzione dei lavori.
Re: superbonus 110% e CAM
Non vorrei mai facesse riferimento a questo https://www.linkedin.com/feed/update/ur ... 148917761)
Le tempistiche farebbero pensare a tanto (documento creato il 20/05 e modificato il 29/05)
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
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