Probabilmente, penso di aver posto male la cosa nel post precedente; riprovo nella speranza che qualcuno voglia seguire o bocciare il mio approccio alla classificazione degli interventi base (che non sono poi così banali da inquadrare, anche in relazione alle spese, secondo i diversi obblighi).
Il decreto n.28-2011 FER all'Art.2 sez. (m) punto (i) definisce una ristrutturazione rilevante, l'intervento che riguarda "ristrutturazione INTEGRALE degli elementi edilizi di edifici esistenti con superficie utile superiore a 1000 mq."
Sempre il decreto n.28 all'Art.11 punto (1) richiede l'utilizzo di fonti rinnovabili per edifici nuovi o esistenti, se sottoposti a "ristrutturazione rilevante".
Se intervengo su un edificio con superficie utile superiore a 1000 mq., con solo cappotto esterno per i piani fuori terra (comunque >50"% della superficie disperdente), ma non vengono toccate solette e muri e tutta la parte interrata, non dovrei ricadere nella definizione dell'Art.2 del Dlgs n.28, in quanto non interesso INTEGRALMENTE gli elementi edilizi; di conseguenza non sarei soggetto all'utilizzo di fonti rinnovabili. (Allegato 3)
Fin qui è corretto ?
Per il decreto 18456 Reg. Lomb. Il dilemma è :
1) intervento su superficie disperdente superiore al 25%, senza interventi sugli impianti termici, per cui II° livello (ma la sup. e maggiore del 25%)
2) intervento su superficie disperdente superiore al 50%, senza interventi sugli impianti termici, per cui I° livello (il livello I° parla però, anche di interventi sugli impianti, che non faccio)
3) oppure, riqualificazione energetica dei componenti dell'involucro edilizio
In sostanza edificio con superficie sup. a 1000 mq., superficie disperdente riqualificata >50%, ma non si tocca nessun impianto; dove si va ?
Inquadramento interventi su edifici
Re: Inquadramento interventi su edifici
No, se non tocchi gli impianti è II livello.
Guarda la tabella prodotta dal CENED, anche se riferita al DDUO 2456, il nuovo DDUO non ha modificato la tipologia di interventi.