Detrazione 65% Tetto Condominio
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Detrazione 65% Tetto Condominio
Salve in presenza di più unità abitative, nella fattispecie 4, 2 a piano terra (destinazione abitativa e riscaldate ) e 2 a primo piano sottotetto non riscaldato (destinazione C2 con progetto in itinere di cambio di destinazione d''uso ad abitazione), nel rifacimento del tetto è possibile usufruire della detrazione fiscale del 65% ? il concetto di volume riscaldato non dovrebbe riguardare l'intero edificio?
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Re: Detrazione 65% Tetto Condominio
Ciao,
la detrazione al 65 % deve riguardare ambienti riscaldati ed essendo C2, quindi una pertinenza non credo si possa...hai provato a mandare un quesito all'ENEA?
la detrazione al 65 % deve riguardare ambienti riscaldati ed essendo C2, quindi una pertinenza non credo si possa...hai provato a mandare un quesito all'ENEA?
Re: Detrazione 65% Tetto Condominio
sul portale enea c'è una faq in cui si risponde abbastanza chiaramente alla tua domanda
Re: Detrazione 65% Tetto Condominio
E se invece l'immobile in questione è oggetto di una ristrutturazione che prevede cambio di destinazione d'uso e nuovo impianto di riscaldamento?
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Re: Detrazione 65% Tetto Condominio
No, perchè un C2 non poteva avere un impianto di riscaldamento.
Un C2 può essere trasformato in una vera e propria abitazione, di classe A3 o A2, per farlo però sarà necessario redigere un progetto, presentare una DIA, o addirittura un permesso di costruire, pagare gli oneri al Comune e effettuare tutta una serie di lavori, per poi alla fine redigere una nuova scheda catastale.
Trattasi di nuova abitazione, non ristrutturazione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Detrazione 65% Tetto Condominio
Perchè il C2 non può avere un impianto di riscaldamento/raffrescamento?
Si tratta di un immobile posto all'ultimo piano di un edificio residenziale, catastato come C2 perchè costiuito da un unico ambiente utilizzato come soffitta.
Ovviamente gli immobili sottostanti sono catastati come residenze e dotati sia di impainto di riscaldamento che di raffrescamento.
La detrazione del 65% non è usufruiibile da qualsiasi immobile a qualsiasi destinazione, purchè dotato di impianto di riscaldamento/raffrescamento?
Se ho un immobile alto più di 2.70 utilizzato a soffitta (C2) non può essere dotato di impianto di riscaldamento/raffrescamento?
Nello specifico ho una pompa di calore che viene utilizzata d'estate quando si entra ed esce dalla soffitta per non morire asfissiati dal caldo sottotetto (situazione reale).
Si tratta di un immobile posto all'ultimo piano di un edificio residenziale, catastato come C2 perchè costiuito da un unico ambiente utilizzato come soffitta.
Ovviamente gli immobili sottostanti sono catastati come residenze e dotati sia di impainto di riscaldamento che di raffrescamento.
La detrazione del 65% non è usufruiibile da qualsiasi immobile a qualsiasi destinazione, purchè dotato di impianto di riscaldamento/raffrescamento?
Se ho un immobile alto più di 2.70 utilizzato a soffitta (C2) non può essere dotato di impianto di riscaldamento/raffrescamento?
Nello specifico ho una pompa di calore che viene utilizzata d'estate quando si entra ed esce dalla soffitta per non morire asfissiati dal caldo sottotetto (situazione reale).
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Re: Detrazione 65% Tetto Condominio
Perchè la classe C2, nel caso specifico, individua una pertinenza non abitabile.
No
Però forse puoi godere della detrazione per ristrutturazione edilizia, attento anche in questo caso la detrazione spetta sull'edificio esistente, non sulla parte nuova, in quanto si tratterà in questo caso di "AMPLIAMENTO", che non gode dei benefici di legge.Guida ADE ha scritto:Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per
realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non
vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino
mutamenti delle destinazioni d’uso.
Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti
nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere,
anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari
nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
In teoria, no, a meno che non vi siano beni che per loro natura abbiano la necessità di essere riscaldati o raffrescati, ma di certo per tale impianto non potrai godere delle detrazioni.
Solidarizzo, ma non servirà tentare di impietosire l'impiegato dell'agenzia delle entrate...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”