ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
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ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Buonasera, sapete indicarmi il riferimento normativo, sulla base del quale l'I.S.P.E.S.L. mi richiede la sostituzione di dispositivi di sicurezza a servizio di impianti di riscaldamento. Esempio VIC 5 anni. Mi hanno citato la normativa PED ma personalmente non sono riuscito a trovare riferimenti specifici.
Grazie
RV
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Forse Raccolta R?
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Comunque trovato nella Raccolta R! Ma stando a quello che richiedono all'ispesl, ogni 5 anni devo buttare via VIC e VDS????
Passi per la VDS ma avete visto quello che costano le VIC....
RV
Passi per la VDS ma avete visto quello che costano le VIC....
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Riferendomi alle VIC (ovvero quelle più onerose), la scadenza dei 5 anni non è relativa alla valvola bensì alla certificazione del produttore il quale dovrà provvedere a rinnovare, trattandosi di dispositivo di sicurezza classificabile in categoria IV, secondo la normativa PED. Quindi ribadisco che non ho trovato normative che impongano la sostituzione delle VIC ogni 5 anni. Idee in merito?
Grazie
RV
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Certificato di omologazione: rilasciato dall’ I.S.P.E.S.L. (Dipartimento Omologazioni e Certificazioni di Roma) dopo avere
eseguito tutte le prove e i controlli sui prototipi delle valvole. La certificazione ha una validità di cinque anni. (Ogni valvola, prodotta
nei cinque anni di validità, mantiene l’omologazione a tempo indeterminato).
eseguito tutte le prove e i controlli sui prototipi delle valvole. La certificazione ha una validità di cinque anni. (Ogni valvola, prodotta
nei cinque anni di validità, mantiene l’omologazione a tempo indeterminato).
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
interessante....
Quindi niente scadenza?
Quindi niente scadenza?
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
La PED non richiede sostituzione periodica dei dispositivi di sicurezza. Nè tantomeno la raccolta R che riporta testualmente:
Non si parla di scadenza. Magari l'ISPESL te la fa sostituire perchè non è in buono stato o è danneggiata?2.2.12 Su ogni valvola di sicurezza devono essere riportati i seguenti dati, indicati su apposita targhetta odirettamente sul corpo della valvola:a) nome (o marchio) del costruttore;b) sigla di identificazione della valvola;c) capacità di scarico, in kg/h;d) pressione di taratura, in bar.I dati indicati sulla valvola di sicurezza devono essere riportati sul certificato rilasciato dal fabbricante,sul quale devono anche essere indicati gli estremi del certificato di accettazione.Alcuni dati possono essere indicati mediante targhetta autoadesiva, ferma restando la marcatura, sulcorpo della valvola, del nome (o del marchio) del fabbricante.
2.2.13 Ogni valvola di sicurezza deve essere accompagnata dal certificato del fabbricante e dal certificato ditaratura dell’ISPESL
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Le VIC in questione, sono tutte in ottimo stato di conservazione, oltretutto al fine di valutarne il corretto funzionamento, ho effettuato una prova con pentolino e termometro per vedere che effettivamente scattasse attorno ai 100 °C. Per le VDS, diventa più difficile la prova però diciamo che posso sostituirle.
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Anche per l'intercettazione combustibile valgono gli stessi principi. Sono comunque dispositivi di sicurezza in categoria IV PED e quindi non scadono.
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
A me è capitato che l'Ispesl abbia chiesto la sostituzione del dispositivo quando il loro sopralluogo è avvenuto dopo la data di scadenza del certificato del dispositivo stesso.
In pratica, se installi una VIC o similare, il sopralluogo Ispesl deve avvenire prima della scadenza del certificato ...
Non so se è possibile chiedere alla casa produttrice un nuovo certificato per lo stesso dispositivo in sostituzione di quello scaduto.
Ciao
M.
In pratica, se installi una VIC o similare, il sopralluogo Ispesl deve avvenire prima della scadenza del certificato ...
Non so se è possibile chiedere alla casa produttrice un nuovo certificato per lo stesso dispositivo in sostituzione di quello scaduto.
Ciao
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Ma perchè mai sostituire un dispositivo di sicurezza per la scadenza del certificato del costruttore?
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
I certificati del costruttore scadono ogni 5 anni ma vengono rinnovati in automatico dall'azienda stessa, almeno così mi di rispose la Caleffi quando gli posi il quesito della discussione e come dice NNN non esiste scadenza per le VIC e le VDS, ma possono/devono essere sostituite qualora il tecnico ISPESL ritenga siano non idonee o danneggiate.
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Purchè il tecnico ISPESL mi dia una motivazione tecnico-scientifica sensata.Marzio ha scritto:come dice NNN non esiste scadenza per le VIC e le VDS, ma possono/devono essere sostituite qualora il tecnico ISPESL ritenga siano non idonee.
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
EsattoMarzio ha scritto:come dice NNN non esiste scadenza per le VIC e le VDS, ma possono/devono essere sostituite qualora il tecnico ISPESL ritenga siano non idonee.
La prova del pentolino con acqua bollente è una prova tecnico-scientifica sensata?Mimmo_510859D ha scritto:Purchè il tecnico ISPESL mi dia una motivazione tecnico-scientifica sensata.
Esiste anche la cautela e la prevenzione, e tutto sommato se la VIC o la VDS hanno 10 o più anni, sostituirle non è assurdo.
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
NoNickName ha scritto:La prova del pentolino con acqua bollente è una prova tecnico-scientifica sensata?Mimmo_510859D ha scritto:Purchè il tecnico ISPESL mi dia una motivazione tecnico-scientifica sensata.
Certo che no
Ma no dopo cinque, per scadenza del cerificatotutto sommato se la VIC o la VDS hanno 10 o più anni, sostituirle non è assurdo.
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Quindi mi confermate tutti che il funzionario Ispesl deve accettare il dispositivo (purchè funzionante) anche se ha il certificato scaduto?
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
NO. Come ti è stato detto, se il funzionario ritiene la valvola insicura ha l'obbligo di fartela sostituire.marcello60 ha scritto:Quindi mi confermate tutti che il funzionario Ispesl deve accettare il dispositivo (purchè funzionante) anche se ha il certificato scaduto?
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Ok, quindi è a discrezione del funzionario.
Grazie
M.
Grazie
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
La spiegazione corretta dovrebbe essere questa.
In base all'art. 22 del DM 1/12/1975 gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali con almeno 5 alloggi oppure di potenza superiore a 116 kW devono essre sottoposti alla verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo da parte dell'ANCC/ISPESL/INAIL.
Indipendentemente dall'effettivo avvenimento di tale verifica, è preciso compito del responsabile della manutenzione il mantenimento in efficienza degi impianti, con particolare riguardo a quegli elementi aventi rilevanza per la sicurezza.
In base a tali considerazioni con le scadenze previste ad esempio per i controlli periodici ISPESL occorre verificare, anche smontandoli e con apparecchiature di precisione, che i dispositivi elencati in precedenza mantengano nel tempo le proprie caratteristiche.
Di tali controlli bisogna poi darne prova, tramite opportuno verbale descrittivo, al tecnico ISPESL/INAIL in caso di ispezione.
La sostituzione periodica è sicuramente meno onerosa!
In base all'art. 22 del DM 1/12/1975 gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali con almeno 5 alloggi oppure di potenza superiore a 116 kW devono essre sottoposti alla verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo da parte dell'ANCC/ISPESL/INAIL.
Indipendentemente dall'effettivo avvenimento di tale verifica, è preciso compito del responsabile della manutenzione il mantenimento in efficienza degi impianti, con particolare riguardo a quegli elementi aventi rilevanza per la sicurezza.
In base a tali considerazioni con le scadenze previste ad esempio per i controlli periodici ISPESL occorre verificare, anche smontandoli e con apparecchiature di precisione, che i dispositivi elencati in precedenza mantengano nel tempo le proprie caratteristiche.
Di tali controlli bisogna poi darne prova, tramite opportuno verbale descrittivo, al tecnico ISPESL/INAIL in caso di ispezione.
La sostituzione periodica è sicuramente meno onerosa!
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Ovviamente dove è possibile la sostituzione senza grossi oneri, conviene farla. Però se ci riferiamo (come nel mio caso) a 3 VIC DN 65 (listino Caleffi circa 1500 euro/cad.), la cosa è mio interesse e soprattutto del cliente evitarla. Soprattutto considerando che l'ISPESL viene in media dopo 2-3 anni, da quando si invia l'esame progetto, ecco fatto che se uno installa una valvola presente a magazzino con un paio d'anni d'anzianità, l'ISPESL in fase di sopralluogo trova sicuramente un dispositivo in stallato con più di 5 anni!
RV
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Non fa fede la data del progetto.Per me non puoi installare una VIC oggi con certificato di omologazione del 2005.SITEC ha scritto:Ovviamente dove è possibile la sostituzione senza grossi oneri, conviene farla. Però se ci riferiamo (come nel mio caso) a 3 VIC DN 65 (listino Caleffi circa 1500 euro/cad.), la cosa è mio interesse e soprattutto del cliente evitarla. Soprattutto considerando che l'ISPESL viene in media dopo 2-3 anni, da quando si invia l'esame progetto, ecco fatto che se uno installa una valvola presente a magazzino con un paio d'anni d'anzianità, l'ISPESL in fase di sopralluogo trova sicuramente un dispositivo in stallato con più di 5 anni!
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Scusate, riapro questa discussione per chiedere:
sono soggetti a "scadenza" anche i vasi di espansione chiusi?
Si tratta di una centrale realizzata da oltre 5 anni ma ancora senza collaudo Inail
Grazie
sono soggetti a "scadenza" anche i vasi di espansione chiusi?
Si tratta di una centrale realizzata da oltre 5 anni ma ancora senza collaudo Inail
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
Anche per i vasi non ci sono scadenze, l'unica differenza con le VIC e valvole di sicurezza è che sono marchiati CE e non INAIL.
Valgono le solite regole di buonsenso, se è in condizioni precarie va sostituito.
Valgono le solite regole di buonsenso, se è in condizioni precarie va sostituito.
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
http://www.abiweb.it/view/notiziarilist2.aspx
giugno 2014
Valvole di sicurezza. Manutenzione
Verifiche ex ISPESL
D. Sono Terzo responsabile in una Centrale Termica superiore ai 116 kW che ha la pratica ex
ISPESL “datata” senza nessuna verifica successiva.
Qual è la mia responsabilità ?
Sulle valvole di sicurezza è prescritta qualche manutenzione, sostituzione ecc. ?
R. Il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro al Titolo III , art.
71 comma 11 recita:
Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e
di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. (Generatori di
calore > 116 kW – verifica quinquennale).
Il compito di richiedere all’INAIL la verifica periodica dopo 5 anni è compito del datore di lavoro
Nella Raccolta R edizione 2009 ( come nelle precedenti edizioni ) nel Fascicolo R.4 Verifiche
degli impianti al punto 2.1 ultimo capoverso (pag. 38) si stabilisce:
Resta comunque in facoltà del tecnico incaricato di effettuare una prova pratica sull’impianto per
verificare la funzionalità dei dispositivi di protezione e sicurezza.
Al punto 2.2 (pag. 39)
Per gli impianti con vaso di espansione chiuso, in aggiunta agli accertamenti di cui al precedente
punto 2.1:
omissis ……..
Riscontro di:
- Idoneità della ( o delle ) valvola/e di sicurezza e dello scarico di sicurezza.
Le Ditte costruttrici le valvole di sicurezza non prescrivono alcuna manutenzione e non indicano
date di scadenza.
E’ lasciato al “tecnico” la valutazione dello stato della valvola.
giugno 2014
Valvole di sicurezza. Manutenzione
Verifiche ex ISPESL
D. Sono Terzo responsabile in una Centrale Termica superiore ai 116 kW che ha la pratica ex
ISPESL “datata” senza nessuna verifica successiva.
Qual è la mia responsabilità ?
Sulle valvole di sicurezza è prescritta qualche manutenzione, sostituzione ecc. ?
R. Il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro al Titolo III , art.
71 comma 11 recita:
Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e
di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. (Generatori di
calore > 116 kW – verifica quinquennale).
Il compito di richiedere all’INAIL la verifica periodica dopo 5 anni è compito del datore di lavoro
Nella Raccolta R edizione 2009 ( come nelle precedenti edizioni ) nel Fascicolo R.4 Verifiche
degli impianti al punto 2.1 ultimo capoverso (pag. 38) si stabilisce:
Resta comunque in facoltà del tecnico incaricato di effettuare una prova pratica sull’impianto per
verificare la funzionalità dei dispositivi di protezione e sicurezza.
Al punto 2.2 (pag. 39)
Per gli impianti con vaso di espansione chiuso, in aggiunta agli accertamenti di cui al precedente
punto 2.1:
omissis ……..
Riscontro di:
- Idoneità della ( o delle ) valvola/e di sicurezza e dello scarico di sicurezza.
Le Ditte costruttrici le valvole di sicurezza non prescrivono alcuna manutenzione e non indicano
date di scadenza.
E’ lasciato al “tecnico” la valutazione dello stato della valvola.
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
In risposta a "girondone" sul problema manutentivo:
Tutto giusto ma.... il "tecnico qualificato" che ha facoltà di fare le prove non è l'installatore ma il tecnico ISPESL:
"Resta comunque in facoltà del tecnico incaricato di effettuare una prova pratica sull’impianto per verificare la funzionalità dei dispositivi di protezione e sicurezza.
(ovviamente durante l'"accertamento" di cui al punto 2.1)
Il sostituire i sistemi di sicurezza - salvo siano non in ordine, come si può ritenere cum grano salis -non sono da sostituire.
Questa sciocchezza la sento da oltre 40 anni.
valvole di sicurezza, vasi espansione, valvole intercetto combustibile, termostati di regolazione e blocco ecc ecc sono e lì restano vitam aeternam.
Tutto giusto ma.... il "tecnico qualificato" che ha facoltà di fare le prove non è l'installatore ma il tecnico ISPESL:
"Resta comunque in facoltà del tecnico incaricato di effettuare una prova pratica sull’impianto per verificare la funzionalità dei dispositivi di protezione e sicurezza.
(ovviamente durante l'"accertamento" di cui al punto 2.1)
Il sostituire i sistemi di sicurezza - salvo siano non in ordine, come si può ritenere cum grano salis -non sono da sostituire.
Questa sciocchezza la sento da oltre 40 anni.
valvole di sicurezza, vasi espansione, valvole intercetto combustibile, termostati di regolazione e blocco ecc ecc sono e lì restano vitam aeternam.
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
geofede ha scritto:Il sostituire i sistemi di sicurezza - salvo siano non in ordine, come si può ritenere cum grano salis -non sono da sostituire.
Questa sciocchezza la sento da oltre 40 anni.
valvole di sicurezza, vasi espansione, valvole intercetto combustibile, termostati di regolazione e blocco ecc ecc sono e lì restano vitam aeternam.
Prova a cercare sul vocabolario la parola "sicurezza"
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
A quelli che mi dicono: "Io è 40 anni che faccio così", di solito rispondo: "E' 40 anni che sbagli."geofede ha scritto:Questa sciocchezza la sento da oltre 40 anni.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Geofede ha ragione, novizi, inesperti e soggetti con interessi personali sostituiscono i dispositivi di sicurezza a prescindere dalla loro efficienza, mentre spesso basta provarli per verificarne il corretto funzionamento.
Di questo passo arriveremo a sostituire anche i generatori ogni 5 anni, se così fosse molti sarebbero contenti e magari per giustificarne la sostituzione ti dicono pure "è 40 anni che sbagli".
Di questo passo arriveremo a sostituire anche i generatori ogni 5 anni, se così fosse molti sarebbero contenti e magari per giustificarne la sostituzione ti dicono pure "è 40 anni che sbagli".
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
possibile che anche su questo possano esserci tali dubbi
ps. io riportavo stralcio da abinotizie
ps. io riportavo stralcio da abinotizie
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Nessun dubbio, ma sappiamo bene che per casi simili si possono avere esiti diversi, paradossalmente non dipende tanto dal tecnico ISPESL ma da chi lo assiste.girondone ha scritto:possibile che anche su questo possano esserci tali dubbi
ps. io riportavo stralcio da abinotizie
E' un dato di fatto che se al collaudo ISPESL presenzia l'installatore/manutentore allora si sostituiscono apparecchi fino all'inverosimile.
Se invece presenzia un termotecnico si fa solo ciò che è necessario.
Perchè questa differenza?
Ogni spiegazione mi sembra superflua...ma a scanso di equivoci la esplicito.
La colpa non è del tecnico ISPESL, lui generalmente si limita ad eseguire prove a vista (per 1200€/mese fa fin troppo) e solo se sollecitato esegue prove sperimentali. Dipende da chi lo assiste se è in grado di preparargli e facilitargli per benino le prove necessarie dato che i tecnici ISPESL generalmente non si portano dietro nulla oltre al blocchetto dei verbali, alla penna e a un metro.
Se la prova coadiuvata dal termotecnico da esito positivo il tecnico ISPESL accetta e verbalizza la prova senza problemi.
E' ovvio che il tempo perso per la prova deve valere la candela, generalmente per impianti sotto una certa potenza si sostituisce tutto ed è anche logico che sia così. Nessuno ha interesse a perdere tempo e a prendersi responsabilità e rischi per 2 lire.
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Rinfresco l'argomento per una questione che mi riguarda. Ho letto i vari contributi ma tant'è non mi sono levato la voglia di sentire l'inail per sapere come operano.
Mi par di capire che n ci sia nessun obbligo di sostituzione alla scadenza dei certificati della VIC e che l'unica ragione valida per la sostituzione sia la verifica negativa del suo funzionamento. Dunque ogni quanto la dovrei testare e in quale maniera? Levo la sonda dal pozzetto e la incendio o devo davvero portarmi il pentolino dietro?
A parte la VIC altri componenti da sottoporre a test e con quali modalità?
Grazie a tutti
Mi par di capire che n ci sia nessun obbligo di sostituzione alla scadenza dei certificati della VIC e che l'unica ragione valida per la sostituzione sia la verifica negativa del suo funzionamento. Dunque ogni quanto la dovrei testare e in quale maniera? Levo la sonda dal pozzetto e la incendio o devo davvero portarmi il pentolino dietro?
A parte la VIC altri componenti da sottoporre a test e con quali modalità?
Grazie a tutti
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Il controllo periodico della funzionalità dei componenti rientra tra i compiti del manutentore, per le modalità e la frequenza è opportuno interpellare i costruttori dei vari strumenti. Con le info raccolte dai costruttori (Praticamente Caleffi) ti fai una lista di controllo, sottoponi il preventivo di costo al cliente e poi segui la lista di controllo. In questi casi è importante fare mente locale a cosa direbbe un giudice chiamato a stabilire le responsabilità in caso di incidente dovuto alla non corretta funzionalità dei dispositivi di sicurezza.
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Ciao,
guarda qui da pag. 107, atti del convegno Inail SAFAP 2014:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/a ... ssione.pdf
R.
guarda qui da pag. 107, atti del convegno Inail SAFAP 2014:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/a ... ssione.pdf
R.
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
chi è quel pazzo che aumenta la temperatura del generatore fino al blocco della VIC??????rickyguicks ha scritto:Ciao,
guarda qui da pag. 107, atti del convegno Inail SAFAP 2014:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/a ... ssione.pdf
R.
Se lo vedo, lo prendo a calci prima e dopo i pasti per 6 mesi....
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Innanzi tutto grazie a tutti per i vs interventi. Non ho ancora visto i link ma ho sentito l'ufficio inail di zona ebbene mi hanno confermato che non è necessario sostituire VIC o VDS alla scadenza dei certificati. Mi è stato semplicemente detto che basta verificarne la funzionalità. La domanda è: chi mi garantisce che se scoppia qualche disastro che caso vuole riguarda la VIC è sufficiente raccontare al magistrato di turno che l'altro ieri l'abbiamo provata e funzionava benissimo?
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Il terzo responsabile d'esercizio; dopo la prova rilascia un verbale che viene posto agli atti dall'amministratore del condominio.La domanda è: chi mi garantisce che se scoppia qualche disastro che caso vuole riguarda la VIC è sufficiente raccontare al magistrato di turno che l'altro ieri l'abbiamo provata e funzionava benissimo?
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Incredibile davvero. A pag. 108 si leggono le modalità di prova, 3 delle quali prevedono l'intercettazione della caldaia e il funzionamento fino al.... tentativo di distruzione della caldaia stessa, belin che bella prova della VIC.armyceres ha scritto:chi è quel pazzo che aumenta la temperatura del generatore fino al blocco della VIC??????rickyguicks ha scritto:Ciao,
guarda qui da pag. 107, atti del convegno Inail SAFAP 2014:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/a ... ssione.pdf
R.
Se lo vedo, lo prendo a calci prima e dopo i pasti per 6 mesi....
Roba da pazzi, mi ricorda la prova fatta a Chernobyl
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Infatti, è un ottimo suggerimento per far rifare tutto come a Chernobyl.....redHat ha scritto:Roba da pazzi, mi ricorda la prova fatta a Chernobyl
Poi si ritroveranno una VIC nuova, collegata ad una caldaia nuova...
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Molto bene, visto che i metodi consigliati dagli stessi funzionari Inail (v. autori del report che ho linkato) suscitano parecchie perplessità, qualcuno di voi conosce o è in contatto con qualcuno delle sedi di Brescia e/o Udine (da cui provengono gli autori) per chiedere delucidazioni in merito a quanto hanno scritto?
Comunque anche la modalità "incendio il sensore" (qualcuno lo fa con l'accendino) è sconsigliato dai produttori.
R.
Comunque anche la modalità "incendio il sensore" (qualcuno lo fa con l'accendino) è sconsigliato dai produttori.
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Veramente gustose risate. Comunque gli atti di un convegno non fanno giurisprudenza, nè rappresentano stato dell'arte o prassi tecnica.
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Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Mandagli il link di questo topic anche a me interessa sapere perchè vogliono distruggere un generatore per provare una VIC.rickyguicks ha scritto: Molto bene, visto che i metodi consigliati dagli stessi funzionari Inail (v. autori del report che ho linkato) suscitano parecchie perplessità, qualcuno di voi conosce o è in contatto con qualcuno delle sedi di Brescia e/o Udine (da cui provengono gli autori) per chiedere delucidazioni in merito a quanto hanno scritto?
Certamente, anche questa è una prova da dementi, infatti il controllo della temperatura di intervento VIC va fatta a max 100°C e non a 1000°C.Comunque anche la modalità "incendio il sensore" (qualcuno lo fa con l'accendino) è sconsigliato dai produttori.
R.
Questo dimostra, se mai fosse necessario, che non tutti i professionisti hanno una adeguata competenza.
Ancora ieri ho partecipato ad una assemblea di consiglieri di un supercondominio da 150 appartamenti, chiamato dall'amministratrice ero presente per dimostrare che la ripartizione fatta da un loro "termotecnico" era palesemente sbagliata, i consiglieri gli hanno dato un secondo incarico per correggere i dati, sono rimasto esterrefatto, se i condomini sapessero...
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Morale della favola, per pura curiosità, qualcuno dei colleghi ha mai effettuato o visto effettuare prove di funzionalità sui dispositivi? In tal caso come sono state testate le vic e le vs?
Seconda domanda: qualcuno ha mai visto con i suoi occhi un rapporto di controllo relativo alle attività anzidette? Perché non mi risulta ci siano neanche moduli specifici o perlomeno campi all'interno dei libretti di impianto... anzi a dirla tutta i dispositivi Inail sono del tutto assenti
Seconda domanda: qualcuno ha mai visto con i suoi occhi un rapporto di controllo relativo alle attività anzidette? Perché non mi risulta ci siano neanche moduli specifici o perlomeno campi all'interno dei libretti di impianto... anzi a dirla tutta i dispositivi Inail sono del tutto assenti
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
riapro questo post in quanto ultimamente sto avendo delle richieste sul rinnovo dell'omologa INAIL in centrali termiche da me progettate.
Riassumo quello che sembra essere assodato in base ai vari interventi che mi precedono:
1) l'obbligo della sostituzione dei dispositivi di sicurezza e protezione subentra solo laddove la verifica di funzionalità ne abbia dato esito negativo;
2) nel documento allegato da alcuni vengono passate in rassegna le prove da eseguire per verificare la funzionalità dei dispositivi INAIL di protezione e sicurezza, prove che tutto sommato mi sembrano fi facile esecuzione
premesso questo, quello che non è chiaro è:
a) queste prove chi le deve fare? Le deve fare un tecnico INAIL oppure le può fare la ditta di manutenzione o anche un professionista iscritto ad un ordine?
b) Esistono degli elenchi a cui bisogna iscriversi per asseverare tali prove? esistono delle abilitazioni particolari?
c) Una volta compiute le prove va fatta comunque richiesta all'INAIL per il sopralluogo in occasione del rinnovo periodico quinquennale?
Riassumo quello che sembra essere assodato in base ai vari interventi che mi precedono:
1) l'obbligo della sostituzione dei dispositivi di sicurezza e protezione subentra solo laddove la verifica di funzionalità ne abbia dato esito negativo;
2) nel documento allegato da alcuni vengono passate in rassegna le prove da eseguire per verificare la funzionalità dei dispositivi INAIL di protezione e sicurezza, prove che tutto sommato mi sembrano fi facile esecuzione
premesso questo, quello che non è chiaro è:
a) queste prove chi le deve fare? Le deve fare un tecnico INAIL oppure le può fare la ditta di manutenzione o anche un professionista iscritto ad un ordine?
b) Esistono degli elenchi a cui bisogna iscriversi per asseverare tali prove? esistono delle abilitazioni particolari?
c) Una volta compiute le prove va fatta comunque richiesta all'INAIL per il sopralluogo in occasione del rinnovo periodico quinquennale?
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Ti dico la mia:Marcus ha scritto: ↑dom giu 02, 2019 14:49 riapro questo post in quanto ultimamente sto avendo delle richieste sul rinnovo dell'omologa INAIL in centrali termiche da me progettate.
Riassumo quello che sembra essere assodato in base ai vari interventi che mi precedono:
1) l'obbligo della sostituzione dei dispositivi di sicurezza e protezione subentra solo laddove la verifica di funzionalità ne abbia dato esito negativo;
2) nel documento allegato da alcuni vengono passate in rassegna le prove da eseguire per verificare la funzionalità dei dispositivi INAIL di protezione e sicurezza, prove che tutto sommato mi sembrano fi facile esecuzione
premesso questo, quello che non è chiaro è:
a) queste prove chi le deve fare? Le deve fare un tecnico INAIL oppure le può fare la ditta di manutenzione o anche un professionista iscritto ad un ordine?
b) Esistono degli elenchi a cui bisogna iscriversi per asseverare tali prove? esistono delle abilitazioni particolari?
c) Una volta compiute le prove va fatta comunque richiesta all'INAIL per il sopralluogo in occasione del rinnovo periodico quinquennale?
- le prove le fa il manutentore che eventualmente può essere coadiuvato dal termotecnico, se danno esito positivo i dispositivi possono essere mantenuti altrimenti devono essere sostituiti
- non esistono elenchi/abilitazioni, do per scontato che si tratti di una impresa abilitata ovviamente
- il sopralluogo periodico ogni 5 anni rimane obbligatorio, il tecnico Inail ovviamente ha la facoltà di verificare e giudicare il funzionamento dei dispositivi
il problema è che i tecnici inail spesso danno interpretazioni diverse, chi chiede la sostituzione dei dispositivi a prescindere ogni 5 anni, chi ogni 10, chi i dispositivi ogni 5 e la vic ogni 10, insomma nella pratica c'è gran confusione.
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
E' anni che sento questa discussione e una volta ho deciso di andare a verificare esattamente cosa "è scritto" e non quello che si "è detto" (vox populi)
Allego una mia nota riepilogativa.
Sarei contento di avere "contestazioni" così che possa correggere il mio ragionamento
SPIEGAZIONI IN MERITO ALLA PRESUNTA SOSTITUZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ISPESL
la scadenza dei 5 anni non è relativa alla valvola bensì alla certificazione del produttore il quale dovrà provvedere a rinnovare, trattandosi di dispositivo di sicurezza classificabile in categoria IV, secondo la normativa PED.
Il Certificato di omologazione: rilasciato dall’ I.S.P.E.S.L. (Dipartimento Omologazioni e Certificazioni di Roma) dopo avere eseguito tutte le prove e i controlli sui prototipi delle valvole. La certificazione ha una validità di cinque anni. Ogni valvola, prodotta nei cinque anni di validità, mantiene l’omologazione a tempo indeterminato.
I sistemi di intercettazione del combustibile sono comunque dispositivi di sicurezza in categoria IV PED e quindi non scadono. Anche per i vasi non ci sono scadenze, l'unica differenza dalle valvole di intercettazioni e dalle valvole di sicurezza è che sono marchiati CE e non INAIL.
Da Raccolta “R”
2.2.12 Su ogni valvola di sicurezza devono essere riportati i seguenti dati, indicati su apposita targhetta o direttamente sul corpo della valvola:
a) nome (o marchio) del costruttore;
b) sigla di identificazione della valvola;
c) capacità di scarico, in kg/h;
d) pressione di taratura, in bar.
I dati indicati sulla valvola di sicurezza devono essere riportati sul certificato rilasciato dal fabbricante, sul quale devono anche essere indicati gli estremi del certificato di accettazione. Alcuni dati possono essere indicati mediante targhetta autoadesiva, ferma restando la marcatura, sul corpo della valvola, del nome (o del marchio) del fabbricante.
2.2.13 Ogni valvola di sicurezza deve essere accompagnata dal certificato del fabbricante e dal certificato di taratura dell’ISPESL
Art. 22. del D.M. 1/12/1975:
Previo buon esito dell'esame del progetto di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione all'accertamento della conformità al progetto approvato. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell'impianto e l'esito degli accertamenti effettuati.
Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.
Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente.
Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole.
CONCLUSIONI
a) - il manutentore deve mantenere in efficienza i sistemi, significa cioè che se li vede danneggiati o carenti di "pulizia" (croste sulle valvole di sicurezza, perdite per tenuta ecc) ovviamente deve sostituirli, così come di fronte a sistemi non funzionanti, ma questo è solo buon senso e sensibilità del manutentore (cioè il suo esatto mestiere).
b) - la prova (e collaudo) ufficiale dei sistemi di sicurezza è demandata SOLAMENTE al funzionario ISPESL quando esso faccia l'ispezione e decida di provare i sistemi.
Fuori da queste due condizioni, i sistemi di sicurezza ispesl restano al loro posto senza alcuna necessità di controllarli, rimuoverli o verificarli. Tuttalpiù il manutentore può togliere la polvere!!!
Allego una mia nota riepilogativa.
Sarei contento di avere "contestazioni" così che possa correggere il mio ragionamento
SPIEGAZIONI IN MERITO ALLA PRESUNTA SOSTITUZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ISPESL
la scadenza dei 5 anni non è relativa alla valvola bensì alla certificazione del produttore il quale dovrà provvedere a rinnovare, trattandosi di dispositivo di sicurezza classificabile in categoria IV, secondo la normativa PED.
Il Certificato di omologazione: rilasciato dall’ I.S.P.E.S.L. (Dipartimento Omologazioni e Certificazioni di Roma) dopo avere eseguito tutte le prove e i controlli sui prototipi delle valvole. La certificazione ha una validità di cinque anni. Ogni valvola, prodotta nei cinque anni di validità, mantiene l’omologazione a tempo indeterminato.
I sistemi di intercettazione del combustibile sono comunque dispositivi di sicurezza in categoria IV PED e quindi non scadono. Anche per i vasi non ci sono scadenze, l'unica differenza dalle valvole di intercettazioni e dalle valvole di sicurezza è che sono marchiati CE e non INAIL.
Da Raccolta “R”
2.2.12 Su ogni valvola di sicurezza devono essere riportati i seguenti dati, indicati su apposita targhetta o direttamente sul corpo della valvola:
a) nome (o marchio) del costruttore;
b) sigla di identificazione della valvola;
c) capacità di scarico, in kg/h;
d) pressione di taratura, in bar.
I dati indicati sulla valvola di sicurezza devono essere riportati sul certificato rilasciato dal fabbricante, sul quale devono anche essere indicati gli estremi del certificato di accettazione. Alcuni dati possono essere indicati mediante targhetta autoadesiva, ferma restando la marcatura, sul corpo della valvola, del nome (o del marchio) del fabbricante.
2.2.13 Ogni valvola di sicurezza deve essere accompagnata dal certificato del fabbricante e dal certificato di taratura dell’ISPESL
Art. 22. del D.M. 1/12/1975:
Previo buon esito dell'esame del progetto di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione all'accertamento della conformità al progetto approvato. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell'impianto e l'esito degli accertamenti effettuati.
Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.
Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente.
Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole.
CONCLUSIONI
a) - il manutentore deve mantenere in efficienza i sistemi, significa cioè che se li vede danneggiati o carenti di "pulizia" (croste sulle valvole di sicurezza, perdite per tenuta ecc) ovviamente deve sostituirli, così come di fronte a sistemi non funzionanti, ma questo è solo buon senso e sensibilità del manutentore (cioè il suo esatto mestiere).
b) - la prova (e collaudo) ufficiale dei sistemi di sicurezza è demandata SOLAMENTE al funzionario ISPESL quando esso faccia l'ispezione e decida di provare i sistemi.
Fuori da queste due condizioni, i sistemi di sicurezza ispesl restano al loro posto senza alcuna necessità di controllarli, rimuoverli o verificarli. Tuttalpiù il manutentore può togliere la polvere!!!