Semplificazione
Inviato: mer gen 17, 2018 08:24
La L.R. 30/7/2013 n°15 "Semplificazione della disciplina edilizia" all'art.9 comma 5 riporta:
Nei casi in cui per la formazione del titolo abilitativo o per l'inizio dei lavori la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati e adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo del titolo, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Il presente comma non trova applicazione relativamente:
a) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
b) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione dellefinanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
c) agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico);
d) agli atti imposti dalla normativa comunitaria
Fatto salvo il solito velo pietoso sul modo ignobile con cui sono scritte le leggi, la relazione secondo art.28 L10/91 è una "verifica preventiva" di conformità ai vari indici? Detta così sembrerebbe che questa legge autorizzi ad una autocertificazione con verifica in capo agli organi competenti; questa cosa, per come posso immaginarla, potrebbe anche voler dire che sono i tecnici del comune che devono sbugiardare, calcoli alla mano, una dichiarazione del professionista. Mi sembra assurdo che in italia si facciano leggi pieni di cavilli e poi se ne escano con queste "semplificazioni" che fanno sembrare chi segue le procedure un coglione.
Nei casi in cui per la formazione del titolo abilitativo o per l'inizio dei lavori la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati e adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo del titolo, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Il presente comma non trova applicazione relativamente:
a) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
b) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione dellefinanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
c) agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico);
d) agli atti imposti dalla normativa comunitaria
Fatto salvo il solito velo pietoso sul modo ignobile con cui sono scritte le leggi, la relazione secondo art.28 L10/91 è una "verifica preventiva" di conformità ai vari indici? Detta così sembrerebbe che questa legge autorizzi ad una autocertificazione con verifica in capo agli organi competenti; questa cosa, per come posso immaginarla, potrebbe anche voler dire che sono i tecnici del comune che devono sbugiardare, calcoli alla mano, una dichiarazione del professionista. Mi sembra assurdo che in italia si facciano leggi pieni di cavilli e poi se ne escano con queste "semplificazioni" che fanno sembrare chi segue le procedure un coglione.