Il decreto 26 agosto 1992 impone all'art. 5.6 la larghezza minima delle porte pari a 1.2 m solo per le aule con più di 25 persone presenti. L'art. 5.3 dice che per tutti i locali frequentati da studenti la misura minima è 1.2 m. Allora?!?!
Grazie a tutti.
Alessandro
Larghezza minima delle porte delle aule scolastiche
Moderatore: Edilclima
Re: Larghezza minima delle porte delle aule scolastiche
Considerato che le aule hanno un affollamento pari a 26 persone (punto 5.0) le condizioni coincidono.
Comunque la Circ. 17/05/96 n.954 ha chiarito che il punto 5.6 - terzo comma non è applicabile agli edifici esistenti al 27/11/94, in quanto in contrasto con il disposto del D.Lgs.626/94 (oggi confronta le prescrizioni del D.Lgs.81/08).
Comunque la Circ. 17/05/96 n.954 ha chiarito che il punto 5.6 - terzo comma non è applicabile agli edifici esistenti al 27/11/94, in quanto in contrasto con il disposto del D.Lgs.626/94 (oggi confronta le prescrizioni del D.Lgs.81/08).
Re: Larghezza minima delle porte delle aule scolastiche
L'affollamento massimo ipotizzabile non è detto che sia sempre 26. Il titolare dell'attività potrebbe dichiarare 24 persone presenti per aula. Inoltre il 626 mi obbliga a porte di misura minima di 90 cm e la circolare di chiarimento da te citata non va ad abrogare l'art. 5.3.
Sbaglio qualcosa nel procedimento mentale?
Sbaglio qualcosa nel procedimento mentale?
Re: Larghezza minima delle porte delle aule scolastiche
Diciamo che il contenuto del punto 5.3 è fuorviante, perchè si parla di "larghezza delle vie di uscita" e queste non comprendono le porte dei locali (vedi il punto seguente sulla lunghezza delle stesse).
Comprendono certamente le porte poste lungo le vie di uscita stesse (porte nei corridoi per intenderci), le quali chiaramente devono avere larghezza minima di 120cm.
Inoltre la norma di rango superiore costituita dal D.Lgs.81/08 (ieri dal D.Lgs.626/94) dice altro.
Senti cosa ti dicono al Comando VVF, adducendo gli argomenti suddetti.
Ti posso solo dire che per una ristrutturazione mi hanno accettato porte di aule più strette dei 120cm (compresa la tolleranza concessa), senza deroghe.
Comprendono certamente le porte poste lungo le vie di uscita stesse (porte nei corridoi per intenderci), le quali chiaramente devono avere larghezza minima di 120cm.
Inoltre la norma di rango superiore costituita dal D.Lgs.81/08 (ieri dal D.Lgs.626/94) dice altro.
Senti cosa ti dicono al Comando VVF, adducendo gli argomenti suddetti.
Ti posso solo dire che per una ristrutturazione mi hanno accettato porte di aule più strette dei 120cm (compresa la tolleranza concessa), senza deroghe.