E' un argomento di cui si è già parlato in passato ma non sono sicuro di averlo interpretato bene.
Supponiamo che un condominio voglia eseguire un intervento comma 347 (sostituzione generatore esistente con caldaia a condensazione ecc) detraibile al 55% fino al massimale di 30.000 euro complessivo di detrazione.
Se l'importo lavori fosse ad esempio 100.000 euro:
Si può applicare il 55% ai primi 54.545 euro (54.545 x 0.55 = 30.000) ed il 36% sui restanti 45.455 euro?
Altra domanda: il massimale detraibile di 48.000 euro applicabile per il 36% è valido per ciascuna singola unità immobiliare (quindi ad esempio se ci sono 10 appartamenti si possono detrarre fino a 480.000 euro), anche se l'intervento è condominiale e riguarda parti comuni?
Grazie
36% applicabile sull'eccedenza del 55%?
Moderatore: Edilclima
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Re: 36% applicabile sull'eccedenza del 55%?
In ogni caso la detrazione al 36% non è mai cumulabile a quella del 55% nemmeno sul surplus, in quanto il fisco chiede che si scelga di percorrere una delle 2 strade.
Però da quanto mi risulta, per l'intervento di cui all'articolo 347 la detrazione al 55% è di 30.000 euro a condomino, ossia se il condominio ha per esempio 20 condomini = 20x30.000= 600.000. Si tratta di una cifra che in linea di massima è ampiamente superiore alle spese sostenute per la ristrutturazione della CT, di conseguenza in genere un importo di 100.000 o 200.000 euro è interamente detraibile al 55% e quindi non esiste un surplus di spesa di cui doversi preoccupare.
Però da quanto mi risulta, per l'intervento di cui all'articolo 347 la detrazione al 55% è di 30.000 euro a condomino, ossia se il condominio ha per esempio 20 condomini = 20x30.000= 600.000. Si tratta di una cifra che in linea di massima è ampiamente superiore alle spese sostenute per la ristrutturazione della CT, di conseguenza in genere un importo di 100.000 o 200.000 euro è interamente detraibile al 55% e quindi non esiste un surplus di spesa di cui doversi preoccupare.
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Re: 36% applicabile sull'eccedenza del 55%?
ahi ahi...Marcus ha scritto:In ogni caso la detrazione al 36% non è mai cumulabile a quella del 55% nemmeno sul surplus, in quanto il fisco chiede che si scelga di percorrere una delle 2 strade.
Se è così, è un'ottima notizia... tuttavia non riesco a trovare nel DM il riferimento alla moltiplicazione dell'importo detraibile per il numero di unità immobiliari. Sapresti indicarmi dove trovarlo?Marcus ha scritto:Però da quanto mi risulta, per l'intervento di cui all'articolo 347 la detrazione al 55% è di 30.000 euro a condomino, ossia se il condominio ha per esempio 20 condomini = 20x30.000= 600.000. Si tratta di una cifra che in linea di massima è ampiamente superiore alle spese sostenute per la ristrutturazione della CT, di conseguenza in genere un importo di 100.000 o 200.000 euro è interamente detraibile al 55% e quindi non esiste un surplus di spesa di cui doversi preoccupare.
Grazie
Marcello
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Re: 36% applicabile sull'eccedenza del 55%?
ok, ho visto adesso la circolare dell'ADE N.36 del 2007
art. 6: vale sempre la moltiplicazione dei massimali per il numero di unità immobiliari tranne che per interventi detratti secondo comma 344
art. 8: non è cumulabile con il 36% per lo stesso intervento nemmeno sull'eccedenza.
Grazie mille
Marcello
art. 6: vale sempre la moltiplicazione dei massimali per il numero di unità immobiliari tranne che per interventi detratti secondo comma 344
art. 8: non è cumulabile con il 36% per lo stesso intervento nemmeno sull'eccedenza.
Grazie mille
Marcello