USCITE DI SICUREZZA PER SALA RISTORANTE
Moderatore: Edilclima
USCITE DI SICUREZZA PER SALA RISTORANTE
Ciao a tutti, spero mi possiate dare un consiglio... ho un albergo al di sotto dei 25 posti letto e quindi non sono soggetto al C.P.I. (non sono tenuto a corridoi larghi 1.20 ,porte rei, uscite di sicurezza, 2 vie di fuga per piano ecc.) La mia domanda è questa: al piano terreno c'è la sala ristorante,sala lettura e sala bar tutte ad uso esclusivo dei clienti in casa.. sono tenuto a fare delle uscite di sicurezza e delle vie di fuga pur avendo diverse potefinestre per ogni sala? e se si l'uscita di sicurezza deve essere per forza m. 1.20 ? Il totale dei locali ad uso comune sono inferiori ai 400 mq. Grazie
Re: USCITE DI SICUREZZA PER SALA RISTORANTE
In ogni caso devi ottemperare alle disposizioni di cui al DM 09/04/94 per le attività con meno di 25 posti letto.
Detto questo, devi anche garantire l'esodo in sicurezza degli ospiti dell'edificio e dei lavoratori che vi prestano servizio, devi quindi applicare il DM 10/03/1998 e non ultime le disposizioni di cui all'Allegato IV del D.Lgs.81/08 sui luoghi di lavoro.
Queste disposizioni in pratica ti obbligano a mettere almeno una uscita di sicurezza nella hall o nei locali comuni.
Per l'81/08, superando le 25 presenze (25 ospiti più qualche addetto....anche se l'articolo parla di "lavoratori") la porta deve essere da 120cm, mentre il DM 10/03/98 consente un'uscita da 80cm per l'esodo di max 50 persone.
Detto questo, devi anche garantire l'esodo in sicurezza degli ospiti dell'edificio e dei lavoratori che vi prestano servizio, devi quindi applicare il DM 10/03/1998 e non ultime le disposizioni di cui all'Allegato IV del D.Lgs.81/08 sui luoghi di lavoro.
Queste disposizioni in pratica ti obbligano a mettere almeno una uscita di sicurezza nella hall o nei locali comuni.
Per l'81/08, superando le 25 presenze (25 ospiti più qualche addetto....anche se l'articolo parla di "lavoratori") la porta deve essere da 120cm, mentre il DM 10/03/98 consente un'uscita da 80cm per l'esodo di max 50 persone.
Re: USCITE DI SICUREZZA PER SALA RISTORANTE
in effetti terminus ha ragione, ai fini della sicurezza devi prevedere la possibilità di esodo non sono ai lavoratori, ma anche ai visitatori, quindi in questo caso prevale l'81 che se vogliamo è più generica rispetto al dm 10/03/98 in quanto fa riferimento non solo ai lavoratori, ma alle presenzeTerminus ha scritto:In ogni caso devi ottemperare alle disposizioni di cui al DM 09/04/94 per le attività con meno di 25 posti letto.
Detto questo, devi anche garantire l'esodo in sicurezza degli ospiti dell'edificio e dei lavoratori che vi prestano servizio, devi quindi applicare il DM 10/03/1998 e non ultime le disposizioni di cui all'Allegato IV del D.Lgs.81/08 sui luoghi di lavoro.
Queste disposizioni in pratica ti obbligano a mettere almeno una uscita di sicurezza nella hall o nei locali comuni.
Per l'81/08, superando le 25 presenze (25 ospiti più qualche addetto....anche se l'articolo parla di "lavoratori") la porta deve essere da 120cm, mentre il DM 10/03/98 consente un'uscita da 80cm per l'esodo di max 50 persone.
hai problemi a fare questi adeguamenti? (occhio che la mancanza di disponibilità economiche non è un motivo valido...

Re: USCITE DI SICUREZZA PER SALA RISTORANTE
Concordo con quanto sopra, aggiungendo che l'art. 22 del Titolo III della REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE recita: "Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti".
Questa prescrizione è abbastanza rilevante ed obbliga praticamente, a mio avviso, al rispetto di quanto previsto dalla stessa regola tecnica per le attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto.
Questa prescrizione è abbastanza rilevante ed obbliga praticamente, a mio avviso, al rispetto di quanto previsto dalla stessa regola tecnica per le attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto.