Nell'applicare il vecchio DM 18-09-2002 e s.m.i., titolo IV Capo 2, ai fini dell'esodo si rimanda all'allegato III al DM 10 marzo 1998:
Il DM del 98 è oramai abrogato ed ora occorre applicare il Minicodice.25 - MISURE PER L’ESODO DI EMERGENZA
1. Si applicano le disposizioni previste all’allegato III del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e s.m.i., facendo riferimento ai parametri stabiliti per le attività a rischio di incendio medio
Ma il Minicodice si applica per attività a "basso rischio", mentre il vecchio DM 98 faceva riferimento a e livelli di rischio "basso, medio, alto".
Come si concilia il Minicodice con le prescrizioni del DM 18-09-2002? Applicate lo stesso il Minicodice anche se per "rischio basso"?
Grazie