Minicodice
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Per una scuola con meno di 100 occupanti essendo attività non soggetta a controllo dei VVF posso usare il Minicodice del 03/09/2021 o devo usare la RTV delle scuole?
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Re: Minicodice
Il D.M. 3/9/2021 art.3 ti consente uso del Minicodice solo in assenza di RTV, che qui c'è.
Re: Minicodice
Giusto, era il mio dubbio. Però il campo di applicazione della RTV è per scuole con più di 100 persone... quindi devo comunque usare la RTV delle scuole?
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Re: Minicodice
No, il DM 1992 copre anche meno di 100.
Re: Minicodice
Il minicodice lo usi se rispetti i requisiti e sei in assenza di norma tecnica applicabile. Queste ultime possono essere le RTV (per le attività soggette) o le norme specifiche (centrali termiche, impianti sportivi, locali pubblico spettacolo, scuole, asili nido...).
Nel tuo caso, esiste il DM 26 agosto 1992, che si applica a tutte le scuole (soggette e non), e quindi il minicodice è automaticamente escluso.
Re: Minicodice
Grazie per le risposte.
Invece per gli Asili Nido con meno di 30 persone, il DM 16/07/2014 al Titolo IV rimanda esplicitamente invece al D.L 9 aprile 2008, n.81. Questo all'art. 46 rimanda al 10 marzo 1998, superato dal Minicodice. Il Minicodice però è applicabile ai luoghi di lavoro per attività non soggette e non dotate di RTV... E il campo di applicazione delle RTV degli asili è per affollamenti inferiori a 30 persone...
Tra l'altro la RTV per asili la trovo un po' più restrittiva perchè ti porta a considerare un R vita pari a D2. Per cui ho preferito applicare il Minicodice, considerando comunque che non bisogna andare in SCIA nè ovviamente chiedere parere.
Mi chiedo quali possano essere le conseguenze.
Invece per gli Asili Nido con meno di 30 persone, il DM 16/07/2014 al Titolo IV rimanda esplicitamente invece al D.L 9 aprile 2008, n.81. Questo all'art. 46 rimanda al 10 marzo 1998, superato dal Minicodice. Il Minicodice però è applicabile ai luoghi di lavoro per attività non soggette e non dotate di RTV... E il campo di applicazione delle RTV degli asili è per affollamenti inferiori a 30 persone...
Tra l'altro la RTV per asili la trovo un po' più restrittiva perchè ti porta a considerare un R vita pari a D2. Per cui ho preferito applicare il Minicodice, considerando comunque che non bisogna andare in SCIA nè ovviamente chiedere parere.
Mi chiedo quali possano essere le conseguenze.
Re: Minicodice
Scusami, ma stai facendo una gran confusione (e saltando dei pezzi). Le RTV sono quelle applicabili insieme alla RTO (il codice), e valgono per le attività soggette. La RTV 9 si applica per gli asili SOPRA le 30 persone, quindi non devi attribuire nessun rischio vita o altro perché RTO ed RTV non sono applicabili al tuo caso, essendo fuori campo di applicazione.leo22 ha scritto: ↑ven mar 17, 2023 10:03 Grazie per le risposte.
Invece per gli Asili Nido con meno di 30 persone, il DM 16/07/2014 al Titolo IV rimanda esplicitamente invece al D.L 9 aprile 2008, n.81. Questo all'art. 46 rimanda al 10 marzo 1998, superato dal Minicodice. Il Minicodice però è applicabile ai luoghi di lavoro per attività non soggette e non dotate di RTV... E il campo di applicazione delle RTV degli asili è per affollamenti inferiori a 30 persone...
Tra l'altro la RTV per asili la trovo un po' più restrittiva perchè ti porta a considerare un R vita pari a D2. Per cui ho preferito applicare il Minicodice, considerando comunque che non bisogna andare in SCIA nè ovviamente chiedere parere.
Mi chiedo quali possano essere le conseguenze.
Per gli asili sotto le 30 persone, si applica il DM 16 luglio 2014; la presenza di una norma tecnica rende in automatico il minicodice non applicabile, per definizione.
L'art. 46 dell'81/08 non rimanda al 10 marzo 1998, dice che i Ministeri adottano decreti ecc per definire criteri e caratteristiche di personale e formazione (comma 3), e FINO ALL'ADOZIONE DI QUESTI potevi usare il 10 marzo 1998 per definire questi criteri di sicurezza antincendio. I decreti 1, 2 e 3 settembre 2021 nel campo di applicazione scrivono chiaramente di essere i decreti attuativi dell'art. 46 comma 3, ovvero quelli che fissano i criteri. Di conseguenza, il comma 4 decade perché adesso i decreti previsti sono stati attuati, ed il 10 marzo 1998 è stato abrogato.
Le conseguenze sono che hai redatto un documento sbagliato, e se dovesse accadere qualcosa presenteranno il conto al datore di lavoro che non ha adempiuto agli obblighi di legge.
Ultima modifica di cmorante il ven mar 17, 2023 11:50, modificato 1 volta in totale.
Re: Minicodice
Grazie per le risposte. Quindi, per asili sotto le 30 persone, in definitiva quale normativa dovrei utilizzare?
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Re: Minicodice
DM 16/7/2014 titolo IV.
Re: Minicodice
Con articolo 4, intendi il titolo 4 del dm16/07/14? non credo possa decadere fino a che venga abrogato, e rimandando, al comma 1, al 81/08,quindi ai dm del 2021, si crea un loop che ti rimanda allo stesso titolo 4 in quanto rimandano alla regola tecnica quando presente. Anche il codice senza rtv secondo me non è applicabile perchè appunto sulla carta c'è una regola tecnica, e per i criteri di assoggettabilità non si può usare ne rtv tradizionale ai titoli precedenti, ne rtv del codice.cmorante ha scritto: ↑ven mar 17, 2023 10:27
Per gli asili sotto le 30 persone, si applica il DM 16 luglio 2014; la presenza di una norma tecnica rende in automatico il minicodice non applicabile, per definizione.
L'art. 46 dell'81/08 non rimanda al 10 marzo 1998, dice che i Ministeri adottano decreti ecc per definire criteri e caratteristiche di personale e formazione (comma 3), e FINO ALL'ADOZIONE DI QUESTI potevi usare il 10 marzo 1998 per definire questi criteri di sicurezza antincendio. I decreti 1, 2 e 3 settembre 2021 nel campo di applicazione scrivono chiaramente di essere i decreti attuativi dell'art. 46 comma 3, ovvero quelli che fissano i criteri. Di conseguenza, l'art. 4 decade perché adesso i decreti previsti sono stati attuati, ed il 10 marzo 1998 è stato abrogato.
Le conseguenze sono che hai redatto un documento sbagliato, e se dovesse accadere qualcosa presenteranno il conto al datore di lavoro che non ha adempiuto agli obblighi di legge.
Anche se mi rendo conto che non sia corretto in quanto è presente l'rtv al momento ipotizzo che si possa applicare il minicodice in quanto rientra nei parametri, e perchè in pratica la regola tecnica dice che non c'è regola tecnica e rimanda alla normativa dei dm del 2021.
Spero di non aver fatto troppa confusione, sicuramente servirà un chiarimento, anche io sto progettando un asilo <30 persone e sono in attesa di un incontro per definire come approcciare la cosa
Re: Minicodice
Scusa, intendevo il comma 4 dell'art. 46 del D.Lgs 81/2008 (ho scritto per errore "articolo" invece di "comma", ora ho editato).ChriRN ha scritto: ↑ven mar 17, 2023 11:48Con articolo 4, intendi il titolo 4 del dm16/07/14? non credo possa decadere fino a che venga abrogato, e rimandando, al comma 1, al 81/08,quindi ai dm del 2021, si crea un loop che ti rimanda allo stesso titolo 4 in quanto rimandano alla regola tecnica quando presente. Anche il codice senza rtv secondo me non è applicabile perchè appunto sulla carta c'è una regola tecnica, e per i criteri di assoggettabilità non si può usare ne rtv tradizionale ai titoli precedenti, ne rtv del codice.cmorante ha scritto: ↑ven mar 17, 2023 10:27
Per gli asili sotto le 30 persone, si applica il DM 16 luglio 2014; la presenza di una norma tecnica rende in automatico il minicodice non applicabile, per definizione.
L'art. 46 dell'81/08 non rimanda al 10 marzo 1998, dice che i Ministeri adottano decreti ecc per definire criteri e caratteristiche di personale e formazione (comma 3), e FINO ALL'ADOZIONE DI QUESTI potevi usare il 10 marzo 1998 per definire questi criteri di sicurezza antincendio. I decreti 1, 2 e 3 settembre 2021 nel campo di applicazione scrivono chiaramente di essere i decreti attuativi dell'art. 46 comma 3, ovvero quelli che fissano i criteri. Di conseguenza, l'art. 4 decade perché adesso i decreti previsti sono stati attuati, ed il 10 marzo 1998 è stato abrogato.
Le conseguenze sono che hai redatto un documento sbagliato, e se dovesse accadere qualcosa presenteranno il conto al datore di lavoro che non ha adempiuto agli obblighi di legge.
Anche se mi rendo conto che non sia corretto in quanto è presente l'rtv al momento ipotizzo che si possa applicare il minicodice in quanto rientra nei parametri, e perchè in pratica la regola tecnica dice che non c'è regola tecnica e rimanda alla normativa dei dm del 2021.
Spero di non aver fatto troppa confusione, sicuramente servirà un chiarimento, anche io sto progettando un asilo <30 persone e sono in attesa di un incontro per definire come approcciare la cosa
Non mi pare ci siano ambiguità normative, a questo punto.
C'è la norma tecnica, sempre applicabile.
Se poi sei soggetto, puoi usare o questa o il codice (con annessa RTV).
Il minicodice per gli asili è sempre tagliato fuori, esistendo una norma tecnica applicabile.
Re: Minicodice
ChriRN hai espresso esattamente il mio dubbio. Diventa un loop infinito. Se hai l'incontro con i VVF per favore fammi sapere! Anche se dalla mia esperienza personale puoi avere opinioni diverse tra i diversi Comandi VVF e anche all'interno degli stessi Comandi, tra funzionari diversi...
Re: Minicodice
Ti chiedo scusa cmorante, ma non riesco a seguire il tuo ragionamento. La norma tecnica per gli asili sotto ai 30 in pratica non esiste, c'è il titolo IV che non dice nulla se non appunto rimandare ai dm 2021.
Leo22, certo, se ho novità aggiorno la discussione.
Leo22, certo, se ho novità aggiorno la discussione.
Re: Minicodice
Sono andato a rileggere il titolo IV (stavo andando a memoria), non ricordavo fosse così scarno.
Normativamente, temo che la soluzione sia solo una: codice.
La norma mi dice di usare i criteri generali, il 3 settembre dice che i criteri generali sono il minicodice, se applicabile, ed il codice. La presenza di una norma esclude il minicodice, resta solo una soluzione...
Oppure, ed è quello che si spera, il Comando di turno solleva la questione e sdogana il minicodice.
Come siamo bravi in Italia a complicarci la vita...
Normativamente, temo che la soluzione sia solo una: codice.
La norma mi dice di usare i criteri generali, il 3 settembre dice che i criteri generali sono il minicodice, se applicabile, ed il codice. La presenza di una norma esclude il minicodice, resta solo una soluzione...
Oppure, ed è quello che si spera, il Comando di turno solleva la questione e sdogana il minicodice.
Come siamo bravi in Italia a complicarci la vita...
Re: Minicodice
Durante un colloquio, un tecnico (tra l'altro molto preparato) dei vvf mi ha confermato che se l'asilo rientra nei parametri può essere utilizzato il minicodice. Poi io onestamente dopo l'analisi del rischio, e avendo una figlia che va all'asilo, nel progetto terrò conto di diversi aspetti ulteriori, usando la V9 come riferimento
Re: Minicodice
Ti ringrazio per la risposta.
Giusto per confronto, quali sono gli aspetti in più che considereresti?
Giusto per confronto, quali sono gli aspetti in più che considereresti?
Re: Minicodice
Sicuramente darò un'indicazione sulla reazione al fuoco minima di materiali di rivestimento e imbottiti, chiederò un sistema per lo meno puntuale di rivelazione fumo ed allarme, dovrò avere almeno un'idea della struttura ( non farei fare un nido sotto ad una copertura metallica con R <15, chiaramente procedure specifiche per la gestione delle emergenze (ma questo è compreso anche nel minicodice). Poi ancora devo completare l'analisi del rischio, magari mi viene in mente altro
Re: Minicodice
Buonasera a tutti, esistono delle RTV per bar o supermercati?
O posso utilizzare il Minicodice?
Grazie.
P.S.: dove posso trovare l'elenco delle RTV?
O posso utilizzare il Minicodice?
Grazie.
P.S.: dove posso trovare l'elenco delle RTV?
- weareblind
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Re: Minicodice
Bar e supermercati sono due cose totalmente diverse.
Bar non ce l'hanno, supermercati sopra i 400 mq hanno il decreto negozi.
Quasi tutte le RTV sono contenute in una pagina vvf,ove si accoppiano le attività ai DM
Bar non ce l'hanno, supermercati sopra i 400 mq hanno il decreto negozi.
Quasi tutte le RTV sono contenute in una pagina vvf,ove si accoppiano le attività ai DM
Re: Minicodice
cos'è ?
Re: Minicodice
Per i bar non c'è niente, quindi usi il codice o, se applicabile, il minicodice.
I supermercati rientrano nel DM 27/07/2010 (se superano i 400 mq) o, in alternativa, nella RTV 8 da usare con la RTO.
Se non rientrano nel campo di applicazione di questi e non sono soggette, anche qua vai di codice o, se applicabile, di minicodice.
L'elenco delle RTV c'è nelle varie versioni della RTO (all'inizio lo ripostano), mentre tutte le norme tecniche si trovano sul sito dei VVF (ma non so se esista un elenco generale, non credo).
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Re: Minicodice
Re: Minicodice
Pertanto se ho capito bene:
1) per quanto riguarda il bar non c'è problema e posso usare il minicodice;
2) per le attività commerciali (negozi, supermercati, ecc...) se sono sotto i 400 mq di superficie lorda uso il minicodice, altrimenti devo usare la RTV 8.
Corretto?
1) per quanto riguarda il bar non c'è problema e posso usare il minicodice;
2) per le attività commerciali (negozi, supermercati, ecc...) se sono sotto i 400 mq di superficie lorda uso il minicodice, altrimenti devo usare la RTV 8.
Corretto?
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Re: Minicodice
No su due fronti.
1) Sì solo se rispetti i parametri del Minicodice. Bar oltre 100 persone no, Bar oltre 24 m di altezza di calpestio o a meno di -5 m no.
2) La RTV si usa anche lei sopra i 400 mq. Ergo, sotto i 400 mq ancora Minicodice SE ti è consentito, come da punto 1. Se no, Codice.
1) Sì solo se rispetti i parametri del Minicodice. Bar oltre 100 persone no, Bar oltre 24 m di altezza di calpestio o a meno di -5 m no.
2) La RTV si usa anche lei sopra i 400 mq. Ergo, sotto i 400 mq ancora Minicodice SE ti è consentito, come da punto 1. Se no, Codice.
Re: Minicodice
Grazie delle risposte.
Invece per quanto riguarda gli uffici esiste la RV 4, corretto?
Scusate ma devo capire bene per quali attività posso occuparmi io della valutazione e del registro e per quali no.
Sono RSPP per.:
1) BAR (sotto le 100 persone e fra i -5 e 24 m)
2) Negozio abbigliamento (sotto i 400 mq)
3) Alimentari (sotto i 400 mq)
4) Studio medico di base e studio dentistico
5) Uffici
Invece per quanto riguarda gli uffici esiste la RV 4, corretto?
Scusate ma devo capire bene per quali attività posso occuparmi io della valutazione e del registro e per quali no.
Sono RSPP per.:
1) BAR (sotto le 100 persone e fra i -5 e 24 m)
2) Negozio abbigliamento (sotto i 400 mq)
3) Alimentari (sotto i 400 mq)
4) Studio medico di base e studio dentistico
5) Uffici
Re: Minicodice
1) se rispetti tutti i criteri per applicarlo, usi il minicodice (o il codice, su base volontaria). Se non rientri nei criteri, codice senza alternativa.lerioss81 ha scritto: ↑ven apr 07, 2023 17:33 Pertanto se ho capito bene:
1) per quanto riguarda il bar non c'è problema e posso usare il minicodice;
2) per le attività commerciali (negozi, supermercati, ecc...) se sono sotto i 400 mq di superficie lorda uso il minicodice, altrimenti devo usare la RTV 8.
2) se < 400 mq, minicodice (se ci rientri), altrimenti codice. Se > 400 mq, codice + RTV o, alternativamente, DM 27/7/2010.
"Potere", puoi farle per tutte (e poi le firma il DDL).lerioss81 ha scritto: ↑mar apr 11, 2023 09:39 Grazie delle risposte.
Invece per quanto riguarda gli uffici esiste la RV 4, corretto?
Scusate ma devo capire bene per quali attività posso occuparmi io della valutazione e del registro e per quali no.
Sono RSPP per.:
1) BAR (sotto le 100 persone e fra i -5 e 24 m)
2) Negozio abbigliamento (sotto i 400 mq)
3) Alimentari (sotto i 400 mq)
4) Studio medico di base e studio dentistico
5) Uffici
Saperlo fare è un altro discorso.
Sulle attività:
1), 2) e 3) minicodice se applicabile, o codice se non applicabile. DM 27/7/2010 non applicabile sotto i 400 mq.
5) sotto le 25 presenze usi il minicodice (se ci rientri) o il codice (se non rientri nel minicodice); se superi le 25 presenze ma non sei soggetto, usi il DM 22/02/2006; se sei soggetto, usi o il DM 22/02/2006 o codice+RTV 4 (versione 2020, occhio perché è stata rifatta).
La 4) è un discorso a parte.
Se sei soggetto ai controlli VVF, nessun problema: codice + RTV 11, oppure DM 18/09/2002.
Se non sei soggetto, finisci nello stesso buco nero normativo degli asili (vedi i commenti precedenti, proprio in questo topic).
Il DM 18/09/2002 è applicabile a tutti gli studi medici (anche quelli non specialistici, c'era un chiarimento del ministero). Il problema è che per quelli non soggetti, rimanda ai criteri generali del DM 10/03/1998. Che però è abrogato, e sostituito dal DM 03/09/2021, che prevede il minicodice ove applicabile, oppure codice o norma specifica. E qua c'è la fregatura: se esiste una norma specifica applicabile, non puoi usare il minicodice. Ma la norma specifica dice di usare i criteri generali. Che, se escludi il minicodice (escluso dall'esistenza stessa della norma), devi usare il codice (ma non la RTV, non applicabile).
In sostanza, un casino bello e buono al quale, ufficialmente, ad oggi che io sappia non esiste soluzione.
Re: Minicodice
Grazie cmorante.
Nel mio caso specifico dovrei rientrarci in tutti i casi col Minicodice.
Le 25 persone devono essere intese contemporaneamente nello stesso ambiente di lavoro o giornalmente?
Quindi, qualora possa applicare il Minicodice, questo poi va firmato dal DdL e basta, o anche da me che sostanzialmente glielo redigo in quanto tecnico RSPP?
Grazie.
Nel mio caso specifico dovrei rientrarci in tutti i casi col Minicodice.
Le 25 persone devono essere intese contemporaneamente nello stesso ambiente di lavoro o giornalmente?
Quindi, qualora possa applicare il Minicodice, questo poi va firmato dal DdL e basta, o anche da me che sostanzialmente glielo redigo in quanto tecnico RSPP?
Grazie.
Re: Minicodice
La presenza di persone è sempre il massimo affollamento contemporaneo di persone. Se hai 200 dipendenti totali che lavorano su 2 turni (100 il primo turno, 100 il secondo) l'affollamento è 100, perché quello è il massimo valore di occupanti che possono essere lì. Questo vale per tutto, scuole alberghi uffici ditte...lerioss81 ha scritto: ↑mar apr 11, 2023 15:32 Grazie cmorante.
Nel mio caso specifico dovrei rientrarci in tutti i casi col Minicodice.
Le 25 persone devono essere intese contemporaneamente nello stesso ambiente di lavoro o giornalmente?
Quindi, qualora possa applicare il Minicodice, questo poi va firmato dal DdL e basta, o anche da me che sostanzialmente glielo redigo in quanto tecnico RSPP?
Grazie.
La valutazione dei rischi la fa il datore di lavoro ed è un obbligo non delegabile. Poi il documento viene firmato da RLS, medico ed RSPP in qualità di consulenti, ma ai sensi dell'81 chi redige il documento (e se ne assume la responsabilità) è lui.
Re: Minicodice
Grazie.
Qualcuno di voi che usa il software dell'ACCA per redigere la Valutazione Rischio Incendio e la Relazione di Progetto Minicodice?
O meglio, quello che vorrei capire, per un'attività non soggetta e a basso rischio, i documenti da produrre sono "esclusivamente" la Valutazione di Rischio Incendio ed il Registro? O anche la Relazione di Progetto Minicodice?
In sostanza, per attività non soggette, oltre la VRI devo anche analizzare e produrre la Strategia Antincendio?
Compartimentazione;
Esodo;
Gestione della sicurezza antincendio;
Controllo dell'incendio;
Rivelazione ed allarme;
Controllo di fumi e calore;
Operatività antincendio;
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Scusate ma sinceramente non ci ho capito granchè...
Qualcuno di voi che usa il software dell'ACCA per redigere la Valutazione Rischio Incendio e la Relazione di Progetto Minicodice?
O meglio, quello che vorrei capire, per un'attività non soggetta e a basso rischio, i documenti da produrre sono "esclusivamente" la Valutazione di Rischio Incendio ed il Registro? O anche la Relazione di Progetto Minicodice?
In sostanza, per attività non soggette, oltre la VRI devo anche analizzare e produrre la Strategia Antincendio?
Compartimentazione;
Esodo;
Gestione della sicurezza antincendio;
Controllo dell'incendio;
Rivelazione ed allarme;
Controllo di fumi e calore;
Operatività antincendio;
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Scusate ma sinceramente non ci ho capito granchè...
Re: Minicodice
Mi sto approcciando ad un caso "difficile": un deposito di materiale metallico (per la maggior parte) da gestire con il minicodice.
La difficoltà risiede nella verifica delle uscite di sicurezza: siccome il deposito è circa 130 mq, l'affollamento massimo, usando il coefficiente di 0,7 persone/mq, diventa 91 persone.
Siccome ho un IRAI, che fra l'altro comanda anche due lucernari (ereditato da un'attività precedente), posso avere un corridoio cieco di 45 m di lunghezza: io ne ho solo 30, di metri, da percorrere, ma una sola uscita da 1,2 m di larghezza (ovviamente a spinta, ereditata anche questa).
Questo, seguendo pedissequamente il minicodice, sarebbe ammesso: al di là dell'effettivo affollamento (potrei ridurre tranquillamente a venti persone, e ne avrei ancora dieci di più di quanto mi serve), mi sembra una follia che 91 persone possano uscire da un'unica uscita di 120 cm.
Forse sono troppo abituato alle vecchie norme?
La difficoltà risiede nella verifica delle uscite di sicurezza: siccome il deposito è circa 130 mq, l'affollamento massimo, usando il coefficiente di 0,7 persone/mq, diventa 91 persone.
Siccome ho un IRAI, che fra l'altro comanda anche due lucernari (ereditato da un'attività precedente), posso avere un corridoio cieco di 45 m di lunghezza: io ne ho solo 30, di metri, da percorrere, ma una sola uscita da 1,2 m di larghezza (ovviamente a spinta, ereditata anche questa).
Questo, seguendo pedissequamente il minicodice, sarebbe ammesso: al di là dell'effettivo affollamento (potrei ridurre tranquillamente a venti persone, e ne avrei ancora dieci di più di quanto mi serve), mi sembra una follia che 91 persone possano uscire da un'unica uscita di 120 cm.
Forse sono troppo abituato alle vecchie norme?
Re: Minicodice
Puoi tranquillamente dire qual è il numero effettivo di persone in quell'attività tramite dichiarazione del titolare. È abbastanza irreale che ci siano 91 persone in un deposito!
Re: Minicodice
Sì, questo l'avevo capito ed è anche la strada che sto seguendo.
E' proprio l'ammissibilità (formale) di questa situazione, che mi disorienta.
Con le vecchie regole, ipotizzando una capacità di deflusso di 50, sarebbe stata sufficiente, come dimensione, una sola uscita da 1,2 m di larghezza, ma, come numero, ne sarebbero servite comunque almeno due.
In questo caso, il minicodice, rispetto al DM 10/03/98, è decisamente meno restrittivo.
E' proprio l'ammissibilità (formale) di questa situazione, che mi disorienta.
Con le vecchie regole, ipotizzando una capacità di deflusso di 50, sarebbe stata sufficiente, come dimensione, una sola uscita da 1,2 m di larghezza, ma, come numero, ne sarebbero servite comunque almeno due.
In questo caso, il minicodice, rispetto al DM 10/03/98, è decisamente meno restrittivo.
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Re: Minicodice
Mi inserisco in questa interessante discussione perché mi capita un caso simile.
Una scuola con meno di 100 persone presenti deve rispettare la RTV DM 26/08/1992, in particolare l'articolo 11 "Norme di sicurezza per le scuole di tipo 0"
Per quanto riguarda le uscite di emergenza l'articolo in questione dice che deve essere assicurato il sicuro esodo degli occupanti la scuola. Nessun cenno a quali debbano essere i parametri di verifica e dimensionamento. Cosa fare? Seguire la RTV per le scuole >100, il Codice o il miniCodice?
Tom Bishop
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Re: Minicodice
Io considererei scuole > 100
Re: Minicodice
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Re: Minicodice
Per me sarebbe un bel problema perché ogni piano necessiterebbe di due uscite e non le ho.
Tom Bishop
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Re: Minicodice
Secondo me la RTV del 1992 è ampiamente superata dal Codice di Prevenzione Incendi e, in casi come questo di incertezza applicativa meglio il Codice.
Se il Codice rappresenta lo standard più aggiornato per le scuole soggette ai controlli perché mai dovrei applicare per quelle non soggette una regola vecchia di 30 anni che poi nulla prevede per le vie di esodo se non il "sicuro esodo". Non è sicuro l'esodo progettato con il Codice? L'errore è del legislatore che non coordina le leggi mano a mano che le aggiorna.
Se il Codice rappresenta lo standard più aggiornato per le scuole soggette ai controlli perché mai dovrei applicare per quelle non soggette una regola vecchia di 30 anni che poi nulla prevede per le vie di esodo se non il "sicuro esodo". Non è sicuro l'esodo progettato con il Codice? L'errore è del legislatore che non coordina le leggi mano a mano che le aggiorna.
Tom Bishop
Re: Minicodice
hai detto tu che l'attività deve rispettare la RTV, ti siamo venuti dietro.Tom Bishop ha scritto: ↑ven dic 01, 2023 08:56 perché mai dovrei applicare per quelle non soggette una regola vecchia di 30 anni
l'unico modo di rispettarla per le classi dimensionali che facevano riferimento al DM 98 è passare alla classe dimensionale superiore (nel grosso ci sta il piccolo, è evidente). un ragionamento che fino ad oggi abbiamo applicato anche per le strutture sanitarie con il DM 19/03/15 ad es.
sennò usi il COPI, ma se usi il COPI lo usi tutto, mica solo il pezzo che ti fa comodo (nel sanitario c'è lo stesso pro e contro: con il COPI ad es. spesso risparmi l'EVAC, ma altrettanto spesso hai problemi coi depositi).
in generale sono d'accordo (le norme tecniche nelle leggi non dovrebbero starci affatto, dovrebbero esserci solo delle righe con scritto "è obbligatorio applicare la norma UNI numero XYZK denominata <<Codice di prevenzione incendi>>", così quando cambia la tecnica la norma la riscrivi pure da capo se occorre), ma nel caso specifico il punto secondo me è che l'approccio della valutazione deve essere coerente, il vecchio sistema era prescrittivo quindi capita che i requisiti siano sovrabbondanti, però sono coerenti tra loro: se rimani all'interno la coerenza delle misure (e quindi l'efficacia in caso di evento) è garantita. se mischi un po' qua e un po' là non è più garantita, le implicazioni potenziali sono troppo vaste e credo nessun comando VVF ammetta un approccio misto, con ragione (magari non succedere niente, ma andiamo a cercar guai proprio nelle strutture piccole? ).Tom Bishop ha scritto: ↑ven dic 01, 2023 08:56 Non è sicuro l'esodo progettato con il Codice? L'errore è del legislatore che non coordina le leggi mano a mano che le aggiorna.
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Re: Minicodice
A mio parere il DM scuole con "sicuro esodo" rimandava al 10/03/98, che è stato sostituito dal Codice, quindi secondo me è possibile usarlo (solo per l'esodo).
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Re: Minicodice
Il DM 26/08/1992 è ancora in vigore e per le scuole <100 persone mi dice che devo assicurare il sicuro esodo, mettere gli estintori e rispettare le classi di reazione al fuoco oltre alla resistenza al fuoco R/EI30. Che riferimento posso adottare per assicurare il sicuro esodo? Non certo quello previsto dallo stesso DM per le scuole >100 persone, altrimenti l'avrebbero specificato. Il minicodice è escluso per legge in quanto c'è scritto che se ho una RTV non lo posso applicare. Che riferimento posso adottare per rendere sicuro l'esodo? Lo posso fare, credo, in scienza e coscienza perché, ad oggi, non esiste una disposizione normativa cogente al riguardo e posso riferirmi al Codice come utile riferimento valutandone l'applicabilità delle varie strategie, ma nulla di cogente, sono io che scelgo. Io la penso così.
Tom Bishop
Re: Minicodice
se sai già la risposta, non serve porci la domanda
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Re: Minicodice
Non so la risposta e nemmeno la pretendo dalla discussione, volevo solo confrontarmi con voi.
Tom Bishop