NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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stfire
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NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

Messaggio da stfire »

premessa: ho già ottenuto pareri di conformità favorevoli per istanze di val. progetto di stabilimenti con attività 10 e 12, trattati con il COPI e solo per quanto di interesse con il rispetto del DM 31/07/1934. Non ho mai avuto problemi nell'approccio con i rispettivi funzionari e Comandi VVF.

dubbio: mi sono confrontato con due colleghi ai quali, per due diversi casi, qualche funzionario VVF gli ha detto che le attività 10 e 12 sono escluse dal campo di applicazione e quindi il progetto non deve essere fatto con il COPI ma solo facendo riferimento al DM 31/07/1934.

considerazioni: le attività 10 e 12 (tipo stabilimenti produzione vernici, resine, solventi e simili) non sono dotate di regola tecnica e pertanto a mio avviso si applica il COPI. Quindi faccio la valutazione del rischio secondo il COPI e proseguo con strategia antincendio ecc... Oggi non posso di certo fare la valutazione progetto secondo il DM 10/03/1998.
Poi ho il DM 31/07/1934 che applico per analogia per le parti di interesse (classificazione deposito, depositi in parco serbatoi, distanze).

Voi come la vedete dal punto di vista prettamente normativo/legislativo alla data odierna ?

grazie
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weareblind
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Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

Messaggio da weareblind »

Che avete ragioni entrambi.
Il COPI è fuori campo di applicazione, per cui non sei obbligato. Sei sempre libero di usarlo, e ovviamente lo strumento è largamente dimensionato per la fattispecie in esame. Ma sei libero anche di non usarlo, eseguendo valutazione di rischio secondo D.M. 7/8/2012, come si faceva prima del COPI stesso.
Io ho applicato, per progetti diversi, entrambi gli approcci. Talvolta COPI + DM 1934, talvolta D.M. 7/8/2012 + DM 1934.

Edit: inizio ora una 74.3.C, di cui ho già CPI da me ottenuto, per una variante di inserimento di forno di sverniciatura. Resta 74.3.C con 900 kW aggiuntivi. Uso D.M. 7/8/2012 + D.M. 8/11/2019
stfire
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Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

Messaggio da stfire »

grazie weareblind.
rispetto quanto hai scritto a me rimane questo dubbio :
- se applichi COPI + DM 1934 hai un riferimento per tutta la strategia antincendio che è il COPI
- se applichi D.M. 7/8/2012 (allegato I) + DM 1934 non hai più alcun riferimento per la strategia antincendio (per esempio l'esodo come lo valuti? DM 10/03/98 abrogato - finisci nel COPI comunque ?)
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weareblind
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Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

Messaggio da weareblind »

Per tutti quei punti ove ti serve un dato numerico (mq ventilazione, numero estintori, ecc.), come hai giustamente detto, puoi usarli entrambi.
Tra l'altro per varianti di progetto lo stesso Copi ci dice di usarlo se compatibile al progetto pregresso. Se non lo è, torni al D.M. 10/3/1998.
stfire
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Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

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weareblind ha scritto: sab dic 10, 2022 10:02 Se non lo è, torni al D.M. 10/3/1998.
ma oggi il D.M. 10/03/1998 è stato abrogato dal D.M. 03.09.2021
come potrei usarlo oggi in una valutazione progetto ?
mi sono perso un passaggio forse
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weareblind
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Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

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In realtà non stai applicando quel decreto, semplicemente ne estrai alcuni parametri numerici, mai anche la facoltà di optare per altre soluzioni numeriche. Là dove la normativa ti dice che il codice non è applicabile io applico il decreto 7 agosto 2012 che non fornisce numeri, e non fornendoli dove servono da qualche parte li devo prendere e sono libero di prenderli dove preferisco, o addirittura di inserire mie valutazioni personali.
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Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

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weareblind ha scritto: lun dic 12, 2022 11:08 In realtà non stai applicando quel decreto, semplicemente ne estrai alcuni parametri numerici, mai anche la facoltà di optare per altre soluzioni numeriche.
Ok ma questo metodo non mi sembra sia regolamentato.
I parametri numerici laddove servono (es. esodo in una attività 10 / 12) a mio avviso oggi non li puoi più prendere dal D.M. 10/03/98 perchè abrogato.
Semmai li devo prendere dal COPI.
weareblind ha scritto: lun dic 12, 2022 11:08 Là dove la normativa ti dice che il codice non è applicabile io applico il decreto 7 agosto 2012 che non fornisce numeri, e non fornendoli dove servono da qualche parte li devo prendere e sono libero di prenderli dove preferisco, o addirittura di inserire mie valutazioni personali.
Non ho capito, il D.M. 07/08/2012 riguarda le modalita' di presentazione delle istanze. E quindi lo applichi anche in ambito COPI.
Se non applico il COPI non mi basta il D.M. 07/08/2012. Devo avere una RTV oppure torno al COPI per forza.
Sbagliato ?
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Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

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Non vedo che differenza ci sia tra una norma abrogata e una norma in cui non rientri come campo di applicazione, di fatto nessuna delle due è applicabile e quindi come dicevo prima non devi per nulla argomentare, sei libero di scegliere quello che ritieni, addirittura non seguendo nessuna delle due norme volendo. Poi siamo d'accordo che per motivi di riconoscibilità e per non avere rotture di scatole utilizzare il codice è sicuramente più comodo.
Il decreto 7 agosto 2012 non contiene semplicemente le modalità amministrative di presentazione delle istanze ma anche la scaletta che usavamo tutti prima che entrasse in vigore il codice per la creazione di un progetto, per cui assolutamente non è detto che in assenza di una regola tecnica verticale o del codice devi tornare ad applicare uno di questi due, a me capitano pratiche dove utilizzo ancora il 7 agosto 2012 come scheletro della relazione e vado a rimpolparlo o con descrizione e analisi qualitative o con numeri quantitativi dove necessario, i quali vengono presi dal codice, dal decreto del 1998 o da altre fonti ancora per analogia per esempio.
Ultima modifica di weareblind il mar dic 13, 2022 16:34, modificato 2 volte in totale.
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Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

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grazie, sei stato chiaro..
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Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

Messaggio da Mike_Bravo_9_5 »

weareblind ha scritto: lun dic 12, 2022 21:35 Non vedo che differenza ci sia tra una norma abrogata e una norma in cui non rientri come campo di applicazione, di fatto nessuna dei due è applicabile e quindi come dicevo prima non devi per nulla argomentare, sei libero di scegliere quello che ritieni, addirittura non seguendo nessuna delle due norme volendo. Poi siamo d'accordo che per motivi di riconoscibilità e per non avere rotture di scatole utilizzare il codice è sicuramente più comodo.
Il decreto 7 agosto 2012 non contiene semplicemente le modalità amministrative di presentazione delle istanze ma anche la scaletta Che usavamo tutti prima che entrasse in vigore il codice per la creazione di un progetto, per cui assolutamente non è detto che in assenza di una regola tecnica verticale o del codice devi tornare ad applicare uno di questi due, a me capitano pratiche dove utilizzo ancora i 7 agosto 2012 come scheletro della relazione e vado a rimpolparlo o con descrizione e analisi qualitative o con numeri quantitativi dove necessario, i quali vengono presi dal codice, dal decreto del 1998 o da altre fonti ancora per analogia per esempio.
Se ho capito bene, questo procedimento però è possibile esclusivamente nelle pratiche "già esistenti" in cui si è proceduto con le vecchie normative, perché il COPI potrebbe rivelarsi inapplicabile.
Se invece progetto attività ex-novo, sono obbligato giocoforza a usare il COPI. Non posso avvalermi di una valutazione del rischio e fare con la normativa che mi pare, giusto?
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weareblind
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Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

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No. Palestra da 300 mq. È attività soggetta, non è nel campo di applicazione del DM 1994 impianti sportivi, non è nel campo di applicazione del Codice.
Attività di sverniciatura con forno a metano oltre 116 kW, attività 74, idem.
Ecc., compresa la 10-12 di questa discussione.
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Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

Messaggio da Mike_Bravo_9_5 »

weareblind ha scritto: mar dic 13, 2022 16:36 No. Palestra da 300 mq. È attività soggetta, non è nel campo di applicazione del DM 1994 impianti sportivi, non è nel campo di applicazione del Codice.
Attività di sverniciatura con forno a metano oltre 116 kW, attività 74, idem.
Ecc., compresa la 10-12 di questa discussione.
Caspita, grazie per la dritta, ho fatto una bella spulciata di attività.
Per ora mi ero imbattuto solo in attività dove dovesse essere usato il COPI, a parte la 74 e la 49 in cui ero stato automaticamente instradato verso le norme "fuori codice"
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