Tutti devono rifarla con il minicodice?
o si può applicare questo:
L’art. 4 del D.M. 3/9/21 prevede che, per le aziende esistenti alla data di entrata in vigore dei provvedimento del 2021, ossia al 29/10/2022, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso Decreto dovranno essere attuate come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
1) nel caso in cui vengano effettuate modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della Salute e Sicurezza dei lavoratori,
2) o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
3)o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Nei casi sopra elencati, l’azienda esistente alla data di entrata in vigore del D.M. 3/9/21 dovrà rivalutare il Rischio Incendio e adottare le conseguenti misure di Sicurezza in esso previste, o presenti nel MINI CODICE di Prevenzione Incendi (Allegato I del D.M. 3/9/21) o nel CODICE di PREVENZIONE INCENDI (D.M. 3/8/15).
Valutazione rischio incendio DM 10.03.98
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Re: Valutazione rischio incendio DM 10.03.98
Se hai già una VRI non devi fare nulla. Nemmeno se la modifica non è sostanziale.
Re: Valutazione rischio incendio DM 10.03.98
Ti sei risposto da solo, direi.christian619 ha scritto: ↑gio dic 01, 2022 19:13 Tutti devono rifarla con il minicodice?
o si può applicare questo:
L’art. 4 del D.M. 3/9/21 prevede che, per le aziende esistenti alla data di entrata in vigore dei provvedimento del 2021, ossia al 29/10/2022, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso Decreto dovranno essere attuate come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
1) nel caso in cui vengano effettuate modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della Salute e Sicurezza dei lavoratori,
2) o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
3)o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Nei casi sopra elencati, l’azienda esistente alla data di entrata in vigore del D.M. 3/9/21 dovrà rivalutare il Rischio Incendio e adottare le conseguenti misure di Sicurezza in esso previste, o presenti nel MINI CODICE di Prevenzione Incendi (Allegato I del D.M. 3/9/21) o nel CODICE di PREVENZIONE INCENDI (D.M. 3/8/15).
La rifai solo in caso di modifiche rilevanti, o eventi eccezionali.
Idem per il piano d'emergenza.
Re: Valutazione rischio incendio DM 10.03.98
Quindi se ho ad esempio un edificio di 3 piani ad uso ufficio con tre conduttori diversi e ad un piano entra un nuovo conduttore sempre come ufficio, il nuovo datore deve rifare la valutazione del rischio incendio ai sensi del DM 03.09.2021? quindi se per caso non sono a rischio basso e devo applicare il Codice vuol dire che è possibile che devo modificare anche altre parti dell'edificio. O posso dire che il luogo di lavoro è esistente ai sensi dell'art.4 del DM 03.09.2021.
Io ho veramente difficoltà con i miei clienti e pure con le proprietà degli immobili.
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Re: Valutazione rischio incendio DM 10.03.98
In questo caso sopra 25 occupanti si dovrebbe applicare il dm uffici del 2006 (il quale rimanda al dm 10/03/98 ormai abrogato).etec83 ha scritto: ↑sab dic 03, 2022 11:48 Quindi se ho ad esempio un edificio di 3 piani ad uso ufficio con tre conduttori diversi e ad un piano entra un nuovo conduttore sempre come ufficio, il nuovo datore deve rifare la valutazione del rischio incendio ai sensi del DM 03.09.2021? quindi se per caso non sono a rischio basso e devo applicare il Codice vuol dire che è possibile che devo modificare anche altre parti dell'edificio. O posso dire che il luogo di lavoro è esistente ai sensi dell'art.4 del DM 03.09.2021.
Io ho veramente difficoltà con i miei clienti e pure con le proprietà degli immobili.
Inoltre, l'attività non dovrebbe essere intesa come l'intero edificio?
"Epicuri de grege porcus"
Re: Valutazione rischio incendio DM 10.03.98
Ok, ma ho molti casi in cui l'immobile era stato progettato con il DM 10.03.98 è sempre un problema.Soqquadro92 ha scritto: ↑mar dic 06, 2022 06:19 In questo caso sopra 25 occupanti si dovrebbe applicare il dm uffici del 2006 (il quale rimanda al dm 10/03/98 ormai abrogato).
Inoltre, l'attività non dovrebbe essere intesa come l'intero edificio?
Almeno il DM uffici del 2006 non ti obbligava per gli uffici esistenti in cui si insediavano nuovi uffici a dover rifare l'edificio, come invece succede se devo applicare il Codice.
La valutazione del rischio incendio la deve fare il datore di lavoro nel nuovo luogo di lavoro.
L'attività se intendi l'attività soggetta nel mio caso non sussiste né la 71, né la 73.