Buongiorno,
mi si è presentato il caso di un cliente che ha necessità di sostituire la caldaia esistente a metano con una modulare, passando dagli attuali 250 kW a 150 kW. Si tratta di un'attività ricettiva.
Mi è stato chiesto di presentare una CILA per procedere alla sostituzione (no opere edilizie, canne fumarie esistenti).
L'ufficio tecnico dice che siamo in manutenzione ordinaria, quindi niente CILA, ma io ricordavo che oltre una certa potenza è obbligatoria la comunicazione con relativa legge 10. In questo caso la potenzia diminuirà, quindi si evita la comunicazione?
Come giustificare i lavori per poter usufruire dell'ecobonus 65%?
Grazie
65% sostituzione caldaia 250 kW, CILA?
Moderatore: Edilclima
Re: 65% sostituzione caldaia 250 kW, CILA?
urbanisticamente ogni comune storia a se tanto più da dopo il glossario dell edilizia libera
la legge10 vive cmq di vita propria a prescindere dal permesso comunale
la legge10 vive cmq di vita propria a prescindere dal permesso comunale
Re: 65% sostituzione caldaia 250 kW, CILA?
L'urbanistica è una cosa, i requisiti energetici un'altra. Accade spesso che in edilizia libera occorri presentare comunque la Legge 10/91, viceversa in manutenzione straordinaria non occorra nessun adempimento: dipende dalla tipologia di intervento.Gong ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 11:06 Buongiorno,
mi si è presentato il caso di un cliente che ha necessità di sostituire la caldaia esistente a metano con una modulare, passando dagli attuali 250 kW a 150 kW. Si tratta di un'attività ricettiva.
Mi è stato chiesto di presentare una CILA per procedere alla sostituzione (no opere edilizie, canne fumarie esistenti).
L'ufficio tecnico dice che siamo in manutenzione ordinaria, quindi niente CILA, ma io ricordavo che oltre una certa potenza è obbligatoria la comunicazione con relativa legge 10. In questo caso la potenzia diminuirà, quindi si evita la comunicazione?
Come giustificare i lavori per poter usufruire dell'ecobonus 65%?
Grazie
L'ufficio tecnico, che peraltro ha l'ultima parola anche rispetto a improbabili opinioni diverse di questo forum, ha correttamente inquadrato l'intervento dal punto di vista edilizio e per il quale non è necessaria alcuna comunicazione.
Invece poichè, ai sensi dell'Allegato 1 art. 1.4.3 del DM 26/06/2015 "Requisiti Minimi", non si è nella clausola di esclusione (generatori con potenza inferiore a 50kW), occorrerà presentare presso l'ufficio competente la relativa relazione ex art. 28 L.10/91.
I lavori ai fini dell'ecobonus non si giustificano con un tiolo edilizio ma con la verifica dei requisiti, gli adempimenti energetici e la congruità delle spese.
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
Re: 65% sostituzione caldaia 250 kW, CILA?
cambia che certi comuni la prendono altri no una legge10 .. poi esiste cmq la pec. o cmq io le ho sempre chiamate legge10 da cassetto ...archspf ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 11:46L'urbanistica è una cosa, i requisiti energetici un'altra. Accade spesso che in edilizia libera occorri presentare comunque la Legge 10/91, viceversa in manutenzione straordinaria non occorra nessun adempimento: dipende dalla tipologia di intervento.Gong ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 11:06 Buongiorno,
mi si è presentato il caso di un cliente che ha necessità di sostituire la caldaia esistente a metano con una modulare, passando dagli attuali 250 kW a 150 kW. Si tratta di un'attività ricettiva.
Mi è stato chiesto di presentare una CILA per procedere alla sostituzione (no opere edilizie, canne fumarie esistenti).
L'ufficio tecnico dice che siamo in manutenzione ordinaria, quindi niente CILA, ma io ricordavo che oltre una certa potenza è obbligatoria la comunicazione con relativa legge 10. In questo caso la potenzia diminuirà, quindi si evita la comunicazione?
Come giustificare i lavori per poter usufruire dell'ecobonus 65%?
Grazie
L'ufficio tecnico, che peraltro ha l'ultima parola anche rispetto a improbabili opinioni diverse di questo forum, ha correttamente inquadrato l'intervento dal punto di vista edilizio e per il quale non è necessaria alcuna comunicazione.
Invece poichè, ai sensi dell'Allegato 1 art. 1.4.3 del DM 26/06/2015 "Requisiti Minimi", non si è nella clausola di esclusione (generatori con potenza inferiore a 50kW), occorrerà presentare presso l'ufficio competente la relativa relazione ex art. 28 L.10/91.
I lavori ai fini dell'ecobonus non si giustificano con un tiolo edilizio ma con la verifica dei requisiti, gli adempimenti energetici e la congruità delle spese.
devi averla punto ... al primo controllo impianto la chiedono