Buongiorno,
Ho un serbatoio interrato di GPL di capacità pari a 12,50 mc a servizio di un impianto di verniciatura industriale e di una centrale termica.
Per la progettazione applico il DM 14-05-2004 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc".
Il serbatoio è interrato.
Il serbatoio fisso di GPL è posizionato a 7,50 m dall'edificio adibito a lavorazioni meccaniche (attività soggetta ai controlli VVF) e 7,50 m dagli uffici annessi (non soggetti ai controlli VVF).
Per me va bene, la posizione è corretta. Il Decreto da indicazioni sul posizionamento solamente se si tratta di attività soggette a controlli VVF limitatamente a esercizi pubblici o depositi di materiali combustibili e/o infiammabili. Nulla è detto su altri tipi di attività soggette. Concordate?
Per assurdo potrebbe anche essere adiacente al fabbricato... o mi perdo qualche cosa?
Devo solo far rispettare la distanza di 5m tra il il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro di fabbricati.
Cosa dite?
Grazie
DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE
Moderatore: Edilclima
Re: DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE
Fabbricati in genere chiede 15 m (art. 7 comma 1 lettera a) per i depositi tra 5 e 13 mc, ridotti alla metà per via dell'interramento, quindi i 7,5 metri sono la distanza corretta. Su questo condivido.GMP ha scritto: ↑gio ago 04, 2022 12:20 Buongiorno,
Ho un serbatoio interrato di GPL di capacità pari a 12,50 mc a servizio di un impianto di verniciatura industriale e di una centrale termica.
Per la progettazione applico il DM 14-05-2004 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc".
Il serbatoio è interrato.
Il serbatoio fisso di GPL è posizionato a 7,50 m dall'edificio adibito a lavorazioni meccaniche (attività soggetta ai controlli VVF) e 7,50 m dagli uffici annessi (non soggetti ai controlli VVF).
Per me va bene, la posizione è corretta.
Questa parte invece non la condivido, la norma parla di "fabbricati", quindi la distanza indicata va sempre rispettata indipendentemente dall'assoggettabilità, l'articolo 7 comma 1 lettera a riporta un elenco di elementi da cui stare lontani, l'essere soggetti si riferisce solo ai depositi (che se non soggetti sono esaminati alla lettera a, se soggetti alla b).GMP ha scritto: ↑gio ago 04, 2022 12:20 Il Decreto da indicazioni sul posizionamento solamente se si tratta di attività soggette a controlli VVF limitatamente a esercizi pubblici o depositi di materiali combustibili e/o infiammabili. Nulla è detto su altri tipi di attività soggette. Concordate?
Per assurdo potrebbe anche essere adiacente al fabbricato... o mi perdo qualche cosa?
Devo solo far rispettare la distanza di 5m tra il il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro di fabbricati.
Cosa dite?
Grazie
Re: DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE
Hai ragione, concordo!
Ho un officina meccanica (att.54) ed il deposito è posizionato su piazzale a cielo libero, ad una distanza di 7,50 m dal fabbricato. Ho un fabbricato che fa' una specie di "U" ed il serbatoio è inserito all'interno. Io non lo definirei cortile.