Distanze di sicurezza esterne

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glc_1912
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Distanze di sicurezza esterne

Messaggio da glc_1912 »

Ciao a tutti, vi chiedo un parere.

Ho un fabbricato in area industriale, all'interno ha carico d'incendio piuttosto significativo (oltre 3.200 MJ/mq).

È già stato presentato un progetto da un collega, bocciato per i motivi che andrò ad esporre.

Il capannone, di forma rettangolare, ha altezza in tutti i punti di circa 8 metri, ed ha le seguenti distanze di sicurezza: dal confine di proprietà (e dal muro di separazione) dista circa 5 metri da 3 lati (ovest-sud-est), e oltre 20 dal quarto lato (nord) attestato su strada.
Ho invece distanze da altri fabbricati (di altra proprietà) di circa 6 metri a ovest, circa 12 m a sud e oltre 20 m da nord e da est.
Su tutti e quattro i lati sono presenti finestre nella parte alta per l'aerazione del fabbricato.
Dai calcoli del valore di soglia di irraggiamento sui bersagli (parete di confine) effettuati, possono bastare i 5 metri presenti.

Il progetto precedente è stato bocciato perché la distanza di separazione da altri edifici e dal confine è inferiore all'altezza del fabbricato, ed era requisito indispensabile perché era stato considerato un livello di prestazione II per la S2 (che chiede, tra i requisiti, una distanza di protezione non inferiore all'altezza del fabbricato).

La mia idea, a questo punto, era di portarmi in livello di prestazione III per la S2 (quindi mi toglierei la prescrizione della distanza > all'altezza), e diminuire il materiale presente (possono farlo) facendomi bastare il valore R 60 che garantiscono le strutture; a questo punto, avrei comunque una distanza di sicurezza dal muro sufficiente in ottica irraggiamento (il valore che otterrei sarebbe inferiore a quello limite), ed il problema del cedimento strutturale sarebbe ovviato dalla resistenza al fuoco della struttura, compatibile col carico d'incendio presente.
Non sarebbe tuttavia un compartimento antincendio verso l'esterno, perché ci sono le finestre, e questo mi lascia perplesso (e mi fa pensare, almeno per il lato più vicino, di toglierle garantendo a quel punto una parete REI e non solo R).

Voi cosa ne dite, sto sbagliando qualcosa o il ragionamento ha senso?

Grazie.
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travereticolare
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Re: Distanze di sicurezza esterne

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

da come esponi a me sembra sia tutto corretto. Se ben capisco tu dici:

Il precedentemente professionista ha presentato un progetto con un livello di prestazione II per la strategia relativa alla resistenza al fuoco perchè le strutture non avevano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurare al carico di incendio. Quindi con livello di prestazione II R.30 e chissenefrega. Progetto bocciato perchè l'altezza del fabbricato è > della distanza dal confine. Giusto.

Ora tu, per superare il motivo ostativo rifai il progetto con un livello di prestazione III per la resistenza al fuoco e diminuisci le merci fino ad arrivare ad R.60, massima classe di resistenza al fuoco delle strutture che riesci a certificare. Mi sembra corretto se non si vuole ricorrere a soluzioni alternative.
Se non capisco male, anche con le distanze di irraggiamento sei conforme, riesci a rispettarle.
Non sarebbe tuttavia un compartimento antincendio verso l'esterno, perché ci sono le finestre, e questo mi lascia perplesso (e mi fa pensare, almeno per il lato più vicino, di toglierle garantendo a quel punto una parete REI e non solo R).
Non capisco questo passaggio però.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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weareblind
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Re: Distanze di sicurezza esterne

Messaggio da weareblind »

Nemmeno io. Se la R delle strutture è compatibile col carico di incendio (che sarà brutalmente abbattuto, però, partendo da 3.200, mica spicci), e la distanza di sicurezza esterna è rispettata, hai rispettato tutto.
glc_1912
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Re: Distanze di sicurezza esterne

Messaggio da glc_1912 »

:oops:
Scusate, nel riscrivere il post in effetti ho omesso un'informazione, che era poi fondamentale: la soglia di irraggiamento sulla parete ovest (quella più vicino) è adatta per la distanza parete-parete, ma probabilmente (devo verificare) è di pochissimo superiore per la distanza parete-confine (che è poi quello che, da definizioni del codice, devo considerare).
Quindi, dato che quelle finestre sono inutili (ci sono macchinari davanti, non le usano) ed è più necessario avere materiale che aperture per la ditta, pensavo di chiuderle per garantire il REI alla parete. Niente piastre radianti, niente più distanze da valutare.
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travereticolare
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Re: Distanze di sicurezza esterne

Messaggio da travereticolare »

Quindi l'irraggiamento sul confine è maggiore di 12,60 kW/m^2 e per ovviare al problema vuoi chiudere alcune porte e finestre fino ad arrivare sotto soglia? Soluzione percorribile. Bisogna stare attenti magari agli aspetti edilizi per quanto concerne rapporti aero-illuminanti.
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travereticolare
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Re: Distanze di sicurezza esterne

Messaggio da travereticolare »

weareblind ha scritto: lun mag 23, 2022 21:31
glc_1912 ha scritto: mar mag 24, 2022 09:01
Adesso ragionavo su una questione...

Mettiamo caso che come dice glc che ho un fabbricato per cui ho un livello di prestazione II ma in cui la massima altezza dell'opera da costruzione è > della distanza che intercorre tra fabbricato e confine. Mettiamo il caso ipotetico che il fabbricato è alto 8-10 metri ed è posizionato a 1 metro dal confine.

Decido di passare ad un livello III di prestazione, riducendo il carico di incendio facendola risultare congrua con la classe di resistenza al fuoco delle strutture. Travi, pilastri e tutta la struttura portante è certificabile R.60.

Ma per la parete di tamponamento che è distante 1,00 m dal confine dell'altra attività, dovrei garantire che resti sù per almeno 60 minuti? per travi e pilastri ok, ma se la parete non garantisce tale requisito, l’eventuale cedimento strutturale potrebbe arrecare danni all’esterno del confine...
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Gmeister
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Re: Distanze di sicurezza esterne

Messaggio da Gmeister »

glc_1912 ha scritto: mar mag 24, 2022 09:01 che è poi quello che, da definizioni del codice, devo considerare
il par. S.3.8 parla di OPERE DA COSTRUZIONE e DEPOSITI DI MATERIALI. E' vero che la locuzione è preceduta da ALMENO, ma io penso che tu possa omettere la distanza parete-confine, a meno che subito oltre il confine ci sia un deposito di materiali.
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travereticolare
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Re: Distanze di sicurezza esterne

Messaggio da travereticolare »

a meno che subito oltre il confine ci sia un deposito di materiali.
Vero. Magari oggi non c'è, ma non puoi obbligare il gestore dell'altra attività a non depositare nulla a confine.
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Gmeister
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Re: Distanze di sicurezza esterne

Messaggio da Gmeister »

travereticolare ha scritto: mar mag 24, 2022 12:22 Vero. Magari oggi non c'è, ma non puoi obbligare il gestore dell'altra attività a non depositare nulla a confine.
Si sono d'accordo con la tua osservazione, potrebbe essere il caso estremo. In alternativa si potrebbe optare per il metodo analitico (se non è stato fatto), oppure chiudere finestre (sempre rispettando S.8 e ASL) anche se con metodo tabellare sotto il 20% di foratura comunque non si scende.
glc_1912
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Re: Distanze di sicurezza esterne

Messaggio da glc_1912 »

Gmeister ha scritto: mar mag 24, 2022 11:34
glc_1912 ha scritto: mar mag 24, 2022 09:01 che è poi quello che, da definizioni del codice, devo considerare
il par. S.3.8 parla di OPERE DA COSTRUZIONE e DEPOSITI DI MATERIALI. E' vero che la locuzione è preceduta da ALMENO, ma io penso che tu possa omettere la distanza parete-confine, a meno che subito oltre il confine ci sia un deposito di materiali.
Mmm... non so, per due motivi.
Intanto, avrei un problema di fondo: come faccio a sapere che c'è dall'altra parte del muro, visto che è proprietà altrui? Basta un'attività banale, tipo un officina auto, e rischierei di trovarmi, che so, un deposito di pneumatici addossato al muro. E non posso certo mettere becco in casa altrui.

Poi, c'è un problema di interpretazione: è vero, il paragrafo 3.8 mi dice di calcolare la distanza di separazione "almeno" da opere da costruzione e depositi; poi però prendo le definizioni al G.1.7, e vedo che la distanza di protezione è "distanza di sicurezza interna, esterna o di protezione", quella interna è per la stessa attività (quindi non è il caso in questione), quella esterna è la "distanza minima tra il perimetro di ciascun elemento di un'attività e [...] i confini di aree edificabili, il perimetro del più vicino fabbricato, il perimetro di altre opere", quella di protezione è tra il perimetro della mia attività ed il confine.

Mi viene quindi da dedurre che, quando ho più elementi (altri fabbricati interni, altri fabbricati esterni, confini), la distanza di separazione va considerata sull'elemento più vicino. Quindi, nel mio caso, per forza dal confine.
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