D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Alberto1
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D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1

Messaggio da Alberto1 »

Buonasera,

Un Grazie a tutto lo staff per l'opportunità concessa nel poter interagire nel forum.

Come da titolo, pongo alla vostra attenzione la seguente dinamica.

Premesso che il decreto in oggetto è rimasto in vigore fino al 18 novembre 2020, abrogato dal d.m 15/5/2020,per cui dal 19 novembre 2020 per le autorimesse è obbligatorio applicare il d.m. 3 agosto 2015.

Condominio anno 2014, con 8 box , area di manovra al coperto di circa 190 metri quadrati, ci viene fatto notare che in relazione alla superficie di circa 400 metri quadri l'aerazione non sarebbe a norma poiche l'ingresso è poco più di 9 metri quadri, da premettere che all'interno ci sono alcuni lucernai in vetromattone, e che pertanto andrebbero sostituiti con delle grate.

Vorrei comprendere come mai nel certificato di conformità edilizia e agibilità indica non soggetto alla Scia.

Inoltre, non doveva essere messo a norma fin dal 2014 ?

Perché è risultato non soggetto a scia?

Un Grazie a prescindere.
Terminus
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Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1

Messaggio da Terminus »

Condomino anno 2014 in che senso ?
L'agibilità e/o la fine lavori è del 2014 ?
Quello che conta ai fini dell'applicazione delle norme è la data di richiesta del titolo abilitativo, quindi del permesso di costruire, che presumo antecedente di qualche anno.
Se è antecedente al 2011, quindi in vigenza del DM 16/02/82, in quel momento le autorimesse erano soggette a controllo sopra i 9 posti auto (tu parli di 8 box), indipendentemente dalla superficie, quindi chi ha richiesto il titolo abilitativo ha correttamente scritto al Comune che non era soggetto.
Detto questo, entrato in vigore il DPR 151/11, le autorimesse sono diventate soggette in funzione della superficie >300mq e pertanto i titolari dovevano ottemperare, se non avevano già il CPI, alla presentazione della SCIA autorizzativa entro un termine che è stato più volte prorogato di anno in anno.
Ora non ho con me la norma dove ho scritto tutti i rinvii, ma ricordo che si è andati avanti per diversi anni, ben oltre il 2014.
Alberto1
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Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1

Messaggio da Alberto1 »

Buongiorno Terminus, grazie per l'attenzione.


Terminus ha scritto: mar mar 15, 2022 23:06 Condomino anno 2014 in che senso ?
L'agibilità e/o la fine lavori è del 2014 ?


2014,deposito certificato di collaudo e comunicazione fine lavori.


Quello che conta ai fini dell'applicazione delle norme è la data di richiesta del titolo abilitativo, quindi del permesso di costruire, che presumo antecedente di qualche anno.


Permesso di costruire anno 2008

Inizio lavori 2013



Se è antecedente al 2011, quindi in vigenza del DM 16/02/82, in quel momento le autorimesse erano soggette a controllo sopra i 9 posti auto (tu parli di 8 box), indipendentemente dalla superficie, quindi chi ha richiesto il titolo abilitativo ha correttamente scritto al Comune che non era soggetto.
Detto questo, entrato in vigore il DPR 151/11, le autorimesse sono diventate soggette in funzione della superficie >300mq e pertanto i titolari dovevano ottemperare, se non avevano già il CPI, alla presentazione della SCIA autorizzativa entro un termine che è stato più volte prorogato di anno in anno.

Domanda, ma nelle dinamichee delle tempistiche chi avrebbe dovuto provvedere, l'immobiliare che ha venduto gli appartamenti e che attualmente risulta anche condomino o i condomini ?



Il tutto viene fatto valere oggi a carico dei condomini.



Ora non ho con me la norma dove ho scritto tutti i rinvii, ma ricordo che si è andati avanti per diversi anni, ben oltre il 2014.
Il problema non è adeguarsi al rispetto delle norme ma è di capire il ritardo nello adempiere.

[b]
Un Grazie immenso per il tempo dedicato.
Terminus
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Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1

Messaggio da Terminus »

L'obbligo è in capo al titolare dell'attività, prima della costituzione del condominio era il costruttore.
Dopo la fine lavori e presumibilmente la costituzione del condominio con le prime compravendite, l'obbligo è passato al condominio in persona dell'amministratore oppure in solido ai condomini se condominio minimo.
L'ultimo rinvio dell'obbligo autorizzativo mi risulta entro il 07/10/2014, oppure entro il 07/10/2017 se entro il 01/11/2015 era stata presentata istanza di valutazione progetto (che nel vostro caso non è richiesta).
Quindi ritengo che il termine che vi compete sia quello del 07/10/2014.
Oggi il DM 01/02/1986 non è più utilizzabile per le nuove attività, quindi se i VVF non hanno mai ricevuto una richiesta di valutazione progetto con la vecchia normativa, oggi occorre presentare una SCIA ai sensi del DM 15/05/2020 (RTV del COPI).
Alberto1
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Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1

Messaggio da Alberto1 »

Buongiorno Terminus,

Grazie per il tempo dedicato

Terminus ha scritto: mer mar 16, 2022 10:37 L'obbligo è in capo al titolare dell'attività, prima della costituzione del condominio era il costruttore.
Dopo la fine lavori e presumibilmente la costituzione del condominio con le prime compravendite,

Fine lavoro luglio 2014 primi acquisti 2015 come detto siamo 8 appartamenti. [/i][/b]


l'obbligo ( in quale momento temporale ? )

è passato al condominio in persona dell'amministratore oppure in solido ai condomini se condominio minimo.

Si 8.

L'ultimo rinvio dell'obbligo autorizzativo mi risulta entro il 07/10/2014, oppure entro il 07/10/2017 se entro il 01/11/2015 era stata presentata istanza di valutazione progetto (che nel vostro caso non è richiesta).
Quindi ritengo che il termine che vi compete sia quello del 07/10/2014.


Come ricordato nella domanda di rilascio di certificato di conformità edilizia e agibilità del luglio 2014 nella sezione certificato di prevenzione incendi, riporta " alla presentazione del PDC non soggetto alla Scia".

Oggi il DM 01/02/1986 non è più utilizzabile per le nuove attività, quindi se i VVF non hanno mai ricevuto una richiesta di valutazione progetto con la vecchia normativa, oggi occorre presentare una SCIA ai sensi del DM 15/05/2020 (RTV del COPI).

Sicuramente sarà una pratica da affidare ad un tecnico.

Il mancato adeguamento può avere delle ripercussioni ?

La relazione inerente l'adeguamento ai sensi del d. m. 1/2/1986 é stata redatta da un ingegnere

Carissimo Terminus, pongo una domanda tecnica, l'immobiliare ci rappresenta che la nostra area di manovra e di circa 190 mq, e con 8 box, determinando una superficie complessiva di 400 mq, motivo per cui occorre aprire i lucernai per raggiungere l'areazione necessaria, in quanto quella data dall'ingresso è poco più di 9 mq.

Ma come si arriva al calcolo di 400 mq di superficie ?


In questa situazione, ciò che amareggia noi condomini è la tempistica con cui siamo chiamati al rispetto delle regole.


Grazie
Cordiali Saluti
Terminus
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Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1

Messaggio da Terminus »

Il mancato adeguamento, in teoria, potrebbe portare ad una diffida del Comune ad esercire l'autorimessa, con l'onere quindi di dover togliere le autovetture in attesa dell'adempimento.
La superficie di riferimento è quella del compartimento, definito dalle pareti perimetrali dell'autorimessa, comprensiva di box e corsia di manovra, fino al filo dello spazio scoperto.
Alberto1
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Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1

Messaggio da Alberto1 »

Terminus ha scritto: mer mar 16, 2022 18:16 Il mancato adeguamento, in teoria, potrebbe portare ad una diffida del Comune ad esercire l'autorimessa, con l'onere quindi di dover togliere le autovetture in attesa dell'adempimento.
La superficie di riferimento è quella del compartimento, definito dalle pareti perimetrali dell'autorimessa, comprensiva di box e corsia di manovra, fino al filo dello spazio scoperto.

Provvederemo in tempi brevi all'adeguamento.

[

Un ultima informazione, all'immobiliare, qualora si ravvisa quale inadempienza potremmo contestare ?


Se ho ben compreso l'onere del ripristino compete a noi.

b]Grazie per la professionalità e le informazioni fornite.

Cordiali Saluti
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