Buonasera,
Un Grazie a tutto lo staff per l'opportunità concessa nel poter interagire nel forum.
Come da titolo, pongo alla vostra attenzione la seguente dinamica.
Premesso che il decreto in oggetto è rimasto in vigore fino al 18 novembre 2020, abrogato dal d.m 15/5/2020,per cui dal 19 novembre 2020 per le autorimesse è obbligatorio applicare il d.m. 3 agosto 2015.
Condominio anno 2014, con 8 box , area di manovra al coperto di circa 190 metri quadrati, ci viene fatto notare che in relazione alla superficie di circa 400 metri quadri l'aerazione non sarebbe a norma poiche l'ingresso è poco più di 9 metri quadri, da premettere che all'interno ci sono alcuni lucernai in vetromattone, e che pertanto andrebbero sostituiti con delle grate.
Vorrei comprendere come mai nel certificato di conformità edilizia e agibilità indica non soggetto alla Scia.
Inoltre, non doveva essere messo a norma fin dal 2014 ?
Perché è risultato non soggetto a scia?
Un Grazie a prescindere.
D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1
Moderatore: Edilclima
Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1
Condomino anno 2014 in che senso ?
L'agibilità e/o la fine lavori è del 2014 ?
Quello che conta ai fini dell'applicazione delle norme è la data di richiesta del titolo abilitativo, quindi del permesso di costruire, che presumo antecedente di qualche anno.
Se è antecedente al 2011, quindi in vigenza del DM 16/02/82, in quel momento le autorimesse erano soggette a controllo sopra i 9 posti auto (tu parli di 8 box), indipendentemente dalla superficie, quindi chi ha richiesto il titolo abilitativo ha correttamente scritto al Comune che non era soggetto.
Detto questo, entrato in vigore il DPR 151/11, le autorimesse sono diventate soggette in funzione della superficie >300mq e pertanto i titolari dovevano ottemperare, se non avevano già il CPI, alla presentazione della SCIA autorizzativa entro un termine che è stato più volte prorogato di anno in anno.
Ora non ho con me la norma dove ho scritto tutti i rinvii, ma ricordo che si è andati avanti per diversi anni, ben oltre il 2014.
L'agibilità e/o la fine lavori è del 2014 ?
Quello che conta ai fini dell'applicazione delle norme è la data di richiesta del titolo abilitativo, quindi del permesso di costruire, che presumo antecedente di qualche anno.
Se è antecedente al 2011, quindi in vigenza del DM 16/02/82, in quel momento le autorimesse erano soggette a controllo sopra i 9 posti auto (tu parli di 8 box), indipendentemente dalla superficie, quindi chi ha richiesto il titolo abilitativo ha correttamente scritto al Comune che non era soggetto.
Detto questo, entrato in vigore il DPR 151/11, le autorimesse sono diventate soggette in funzione della superficie >300mq e pertanto i titolari dovevano ottemperare, se non avevano già il CPI, alla presentazione della SCIA autorizzativa entro un termine che è stato più volte prorogato di anno in anno.
Ora non ho con me la norma dove ho scritto tutti i rinvii, ma ricordo che si è andati avanti per diversi anni, ben oltre il 2014.
Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1
Buongiorno Terminus, grazie per l'attenzione.
[b]
Un Grazie immenso per il tempo dedicato.
Il problema non è adeguarsi al rispetto delle norme ma è di capire il ritardo nello adempiere.Terminus ha scritto: mar mar 15, 2022 23:06 Condomino anno 2014 in che senso ?
L'agibilità e/o la fine lavori è del 2014 ?
2014,deposito certificato di collaudo e comunicazione fine lavori.
Quello che conta ai fini dell'applicazione delle norme è la data di richiesta del titolo abilitativo, quindi del permesso di costruire, che presumo antecedente di qualche anno.
Permesso di costruire anno 2008
Inizio lavori 2013
Se è antecedente al 2011, quindi in vigenza del DM 16/02/82, in quel momento le autorimesse erano soggette a controllo sopra i 9 posti auto (tu parli di 8 box), indipendentemente dalla superficie, quindi chi ha richiesto il titolo abilitativo ha correttamente scritto al Comune che non era soggetto.
Detto questo, entrato in vigore il DPR 151/11, le autorimesse sono diventate soggette in funzione della superficie >300mq e pertanto i titolari dovevano ottemperare, se non avevano già il CPI, alla presentazione della SCIA autorizzativa entro un termine che è stato più volte prorogato di anno in anno.
Domanda, ma nelle dinamichee delle tempistiche chi avrebbe dovuto provvedere, l'immobiliare che ha venduto gli appartamenti e che attualmente risulta anche condomino o i condomini ?
Il tutto viene fatto valere oggi a carico dei condomini.
Ora non ho con me la norma dove ho scritto tutti i rinvii, ma ricordo che si è andati avanti per diversi anni, ben oltre il 2014.
[b]
Un Grazie immenso per il tempo dedicato.
Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1
L'obbligo è in capo al titolare dell'attività, prima della costituzione del condominio era il costruttore.
Dopo la fine lavori e presumibilmente la costituzione del condominio con le prime compravendite, l'obbligo è passato al condominio in persona dell'amministratore oppure in solido ai condomini se condominio minimo.
L'ultimo rinvio dell'obbligo autorizzativo mi risulta entro il 07/10/2014, oppure entro il 07/10/2017 se entro il 01/11/2015 era stata presentata istanza di valutazione progetto (che nel vostro caso non è richiesta).
Quindi ritengo che il termine che vi compete sia quello del 07/10/2014.
Oggi il DM 01/02/1986 non è più utilizzabile per le nuove attività, quindi se i VVF non hanno mai ricevuto una richiesta di valutazione progetto con la vecchia normativa, oggi occorre presentare una SCIA ai sensi del DM 15/05/2020 (RTV del COPI).
Dopo la fine lavori e presumibilmente la costituzione del condominio con le prime compravendite, l'obbligo è passato al condominio in persona dell'amministratore oppure in solido ai condomini se condominio minimo.
L'ultimo rinvio dell'obbligo autorizzativo mi risulta entro il 07/10/2014, oppure entro il 07/10/2017 se entro il 01/11/2015 era stata presentata istanza di valutazione progetto (che nel vostro caso non è richiesta).
Quindi ritengo che il termine che vi compete sia quello del 07/10/2014.
Oggi il DM 01/02/1986 non è più utilizzabile per le nuove attività, quindi se i VVF non hanno mai ricevuto una richiesta di valutazione progetto con la vecchia normativa, oggi occorre presentare una SCIA ai sensi del DM 15/05/2020 (RTV del COPI).
Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1
Buongiorno Terminus,
Grazie per il tempo dedicato
Sicuramente sarà una pratica da affidare ad un tecnico.
Il mancato adeguamento può avere delle ripercussioni ?
La relazione inerente l'adeguamento ai sensi del d. m. 1/2/1986 é stata redatta da un ingegnere
Carissimo Terminus, pongo una domanda tecnica, l'immobiliare ci rappresenta che la nostra area di manovra e di circa 190 mq, e con 8 box, determinando una superficie complessiva di 400 mq, motivo per cui occorre aprire i lucernai per raggiungere l'areazione necessaria, in quanto quella data dall'ingresso è poco più di 9 mq.
Ma come si arriva al calcolo di 400 mq di superficie ?
In questa situazione, ciò che amareggia noi condomini è la tempistica con cui siamo chiamati al rispetto delle regole.
Grazie
Cordiali Saluti
Grazie per il tempo dedicato
Terminus ha scritto: mer mar 16, 2022 10:37 L'obbligo è in capo al titolare dell'attività, prima della costituzione del condominio era il costruttore.
Dopo la fine lavori e presumibilmente la costituzione del condominio con le prime compravendite,
Fine lavoro luglio 2014 primi acquisti 2015 come detto siamo 8 appartamenti. [/i][/b]
l'obbligo ( in quale momento temporale ? )
è passato al condominio in persona dell'amministratore oppure in solido ai condomini se condominio minimo.
Si 8.
L'ultimo rinvio dell'obbligo autorizzativo mi risulta entro il 07/10/2014, oppure entro il 07/10/2017 se entro il 01/11/2015 era stata presentata istanza di valutazione progetto (che nel vostro caso non è richiesta).
Quindi ritengo che il termine che vi compete sia quello del 07/10/2014.
Come ricordato nella domanda di rilascio di certificato di conformità edilizia e agibilità del luglio 2014 nella sezione certificato di prevenzione incendi, riporta " alla presentazione del PDC non soggetto alla Scia".
Oggi il DM 01/02/1986 non è più utilizzabile per le nuove attività, quindi se i VVF non hanno mai ricevuto una richiesta di valutazione progetto con la vecchia normativa, oggi occorre presentare una SCIA ai sensi del DM 15/05/2020 (RTV del COPI).
Sicuramente sarà una pratica da affidare ad un tecnico.
Il mancato adeguamento può avere delle ripercussioni ?
La relazione inerente l'adeguamento ai sensi del d. m. 1/2/1986 é stata redatta da un ingegnere
Carissimo Terminus, pongo una domanda tecnica, l'immobiliare ci rappresenta che la nostra area di manovra e di circa 190 mq, e con 8 box, determinando una superficie complessiva di 400 mq, motivo per cui occorre aprire i lucernai per raggiungere l'areazione necessaria, in quanto quella data dall'ingresso è poco più di 9 mq.
Ma come si arriva al calcolo di 400 mq di superficie ?
In questa situazione, ciò che amareggia noi condomini è la tempistica con cui siamo chiamati al rispetto delle regole.
Grazie
Cordiali Saluti
Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1
Il mancato adeguamento, in teoria, potrebbe portare ad una diffida del Comune ad esercire l'autorimessa, con l'onere quindi di dover togliere le autovetture in attesa dell'adempimento.
La superficie di riferimento è quella del compartimento, definito dalle pareti perimetrali dell'autorimessa, comprensiva di box e corsia di manovra, fino al filo dello spazio scoperto.
La superficie di riferimento è quella del compartimento, definito dalle pareti perimetrali dell'autorimessa, comprensiva di box e corsia di manovra, fino al filo dello spazio scoperto.
Re: D. M. 1 febbraio 1986 punto 2.1
Terminus ha scritto: mer mar 16, 2022 18:16 Il mancato adeguamento, in teoria, potrebbe portare ad una diffida del Comune ad esercire l'autorimessa, con l'onere quindi di dover togliere le autovetture in attesa dell'adempimento.
La superficie di riferimento è quella del compartimento, definito dalle pareti perimetrali dell'autorimessa, comprensiva di box e corsia di manovra, fino al filo dello spazio scoperto.
Provvederemo in tempi brevi all'adeguamento.
[
Un ultima informazione, all'immobiliare, qualora si ravvisa quale inadempienza potremmo contestare ?
Se ho ben compreso l'onere del ripristino compete a noi.
b]Grazie per la professionalità e le informazioni fornite.
Cordiali Saluti