ecco la mia prima autorimessa con il DM 15/05/2020, (la mia seconda in assoluto).
Il v.6.5 punto 4 parla di indicazioni complementari o sostitutive.

La domanda principale è quando posso considerare complementare e quando sostitutiva la RTV?
In particolare il dubbio è relativo ad un'autorimessa con caratteristiche di resistenza al fuoco pari a livello di prestazione III,
- il punto S.2.4.3 chiede di verificare le prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.

ed
- il punto V.6.5.2 indica che la resistenza al fuoco (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.6-1.

Il dubbio è quale dei seguenti casi applicare:
(Caso complementare)
applico la tabella v.6-1 e poi verifico con incendi convenzionali S.2.4.3 ?
Oppure
(Caso sostitutivo )
basta che verifico la suddetta tabella, considerando il punto v.6.5.2 sostitutivo del S.2.4.3
Preferirei applicare il caso sostitutivo in quanto risulta più oneroso seguire il paragrafo S.2.5. poiché comporta poi applicare:
>S.2.5 Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto
>S.2.7 Applicazione dell curve nominali d’incendio
>S.2.8 Criteri di progettazione strutturale in caso di incendio
grazie a tutti.