Deposito di idrogeno in bombole

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Ottaviop
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Deposito di idrogeno in bombole

Messaggio da Ottaviop »

Salve,
devo presentare una valutazione progetto per un deposito di gas infiammabili in bombole, nello specifico GPL (att. 3.7.B), acetilene (att. 3.8.B) e idrogeno (att. 3.3.C). Il deposito di GPL in bombole dispone di propria RTV ovvero della Circolare del Ministero dell’Interno n. 74 del 20 settembre 1956 e quindi non crea nessun problema;
l’acetilene essendo gas disciolto in solvente (in genere acetone) si comporta in maniera simile al GPL (anche per pressioni di stoccaggio e potere calorifico) pertanto in passato ho sempre applicato anche ai depositi di acetilene in bombole le prescrizioni della Circolare 74.
Il dubbio ce l’ho con l’idrogeno che è la prima volta che tratto e che essendo un gas compresso, a mio giudizio, è molto più simile al metano per pressioni di stoccaggio e stato fisico anche se rispetto al metano ha un potere calorifico di circa 1/3 ed una maggiore estensione dei limiti di infiammabilità.
Detto ciò, troverei più opportuno applicare per similitudine al deposito di idrogeno in bombole le prescrizioni del punto 3 del DM 03/02/2016 valido per i depositi di metano in bombole, piuttosto che quelle della Circolare 74.
Cosa ne pensate?
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weareblind
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Re: Deposito di idrogeno in bombole

Messaggio da weareblind »

Ti copio un progetto mio approvato del 2014.

DEPOSITO BOMBOLE IDROGENO
La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri specifici di sicurezza antincendio, con riferimento nella fattispecie alla Decreto Ministeriale 24 novembre 1984: “norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”.

La parte seconda del D.M. 24 novembre 1984 riguarda gli “depositi per l'accumulo di gas naturale”, ovvero metano, e non è quindi direttamente applicabile al caso delle bombole di idrogeno. Tuttavia è possibile considerare per il deposito bombole alcune delle prescrizioni presenti nella sezione terza della parte seconda.

Sezione 3a. - Depositi in bombole ed in altri recipienti mobili
3.1. - Definizioni.
a) bombole: recipienti metallici in un pezzo, trasportabili, progettati in conformità delle vigenti leggi e soggetti al controllo degli organi di vigilanza competenti; riempiti presso apposite stazioni di caricamento ed aventi capacità geometrica massima di 150 litri.
Nel caso in esame ogni singola bombola ha volume pari a 50 litri, sono presenti due pacchi da 20 bombole cadauno per un totale di 1+1 = 2 metri cubi complessivi a 200 bar.

3.3. - Capacità di accumulo.

La capacità di accumulo è data da:
C = V x P/PO
dove:
V = volume geometrico dei serbatoi, espresso in m3;
P = pressione assoluta massima, espressa in bar;
Po= pressione assoluta barometrica, espressa in bar e assunta convenzionalmente uguale ad 1 bar.
La capacità di accumulo è pertanto misurata in m3 ed è numericamente uguale al prodotto del volume geometrico per la pressione assoluta massima.
Per pressione assoluta massima si intende quella massima di esercizio così come dichiarata dall'esercente.
Nel caso in esame la capacità di accumulo è pari a:
- numero pacchi bombole = 2
- numero bombole cadaun pacco = 20
- volume singola bombola = 50 litri = 0,05 m3
- pressione bombola = 200 bar
C = 400 m3
Il pacco bombole una volta esausto sarà meccanicamente rimosso per essere sostituito da altro pacco bombole; non si esegue quindi riempimento in sito, non vi saranno carri bombolai per ricarica delle bombole.

3.4. - Classificazione dei depositi.
In funzione della capacità di accumulo, i depositi si suddividono nelle seguenti categorie:
- 3a categoria: fino a 5.000 m3.
In funzione delle caratteristiche costruttive dei fabbricati di stoccaggio dei recipienti di accumulo, al deposito sarà conferito il livello di sicurezza di 2° grado: caratteristiche costruttive tali da garantire il contenimento, solo lateralmente, di schegge o di altri materiali proiettati in caso di scoppio.
Per impedire la formazione di sacche di gas, i tre muri verticali para schegge in cemento armato (altezza 280 cm) presentano in sommità una copertura leggera a sandwich, atta a permettere lo sfogo di una eventuale esplosione canalizzandola verso l’alto. La copertura presenta una leggera pendenza del 2% per permetterne il dilavamento, e dista sul lato est 17 cm e sul lato ovest 18 cm dal termine del muro verticale para schegge, garantendo aerazione naturale continua (5.400 cm2 sul lato nord e 5.400 cm2 sul lato sud). Inoltre il lato ovest è completamente aperto, essendo il lato di carico su binari dei pacchi bombole.

3.5. - Ubicazione.
Il deposito sarà installato in area destinate industriale.

3.6. - Recinzione.
Il deposito costituisce parte integrante di un complesso avente una recinzione in calcestruzzo e accessi idonei, il deposito sarà in ogni caso recintato con elementi in cemento armato paraschegge a protezione.

3.8. - Distanze di sicurezza.
Attorno al fabbricato destinato allo stoccaggio delle bombole sarà una fascia libera di terreno. Il deposito disterà oltre 15 metri dal serbatoio ossigeno liquido e 7 metri dal confine, ed in aggiunta sarà protetto da muro tagliafiamma e paraschegge.

3.9. - Caratteristiche costruttive.
Il deposito sarà realizzato in cemento armato.
Le fondazioni saranno realizzate con getti eseguiti in loco.
Le travi di sostegno della copertura saranno vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate.

3.9.1. Locali per stoccaggio dei recipienti.
Il fabbricato destinato a stoccaggio delle bombole sarà ad un solo piano fuori terra.
I muri perimetrali saranno realizzati in calcestruzzo cementizio armato, con spessore minimo di 15 cm.
L'areazione sarà assicurata con aperture prive di serramenti come prima descritto, aventi superficie complessiva non inferiore a 1/10 della superficie in pianta del fabbricato (superficie 13,6 m2, aerazione minima 1,36 m2, aerazione effettiva 0,54 X 2 = 1,08 m2 cui si aggiunge l’intero accesso frontale di superfici pari a 3 X 2,8 = 8,4 m2) e nella parte più alta dei muri perimetrali.
La copertura sarà di tipo leggero in modo da essere facilmente divelta in caso di onda di pressione dovuta a scoppio che si verifichi nel locale.

3.11. - Impianti Elettrici E Di Protezione Dalle Scariche Atmosferiche.
Gli impianti elettrici e di protezione delle scariche atmosferiche saranno realizzati in conformità al D.Lgs 81/2008 e alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.
In particolare, le tubazioni e le strutture metalliche saranno connesse con l'impianto generale di messa a terra.

3.12. - Impianti antincendio.
Saranno previsti nr 2 estintori portatili di capacità minima 6 kg e classe minima 34A-144BC.
Si posizionerà sensore di fuga idrogeno nel deposito, con relativi allarmi portati in remoto nel capannone produttivo in posto presidiato, ed il taglio automatico dell'erogazione idrogeno al raggiungimento della soglia di pericolo, ed anche manualmente tramite fungo emergenza che si posizionerà sul perimetrale del deposito.
Ottaviop
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Re: Deposito di idrogeno in bombole

Messaggio da Ottaviop »

weareblind ha scritto: gio gen 28, 2021 17:06 Ti copio un progetto mio approvato del 2014.
...........
Ti ringrazio, sei gentilissimo.
In pratica anche tu hai pensato di utilizzare per l'idrogeno la regola tecnica valida per il metano. Allora era il DM dell'84, oggi è il DM 03/02/2016 che lo aggiorna ma che in pratica dice quasi esattamente le stesse cose.
Grazie mille per aver condiviso con me il tuo progetto!
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weareblind
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Re: Deposito di idrogeno in bombole

Messaggio da weareblind »

Leggero necroposting.
Un deposito bombole H2 oggi si progetta col DM 3/2/2016 (che a me torna parecchio) o col DM 7/7/2023?

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio, ai fini della prevenzione incendi, degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso.
2. Previa valutazione del rischio, le disposizioni contenute nel presente decreto possono essere applicate anche ad attività di produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da quelle definite nel comma 1.

9. Unità di stoccaggio di idrogeno compresso.
Qui si parla però di serbatoi, non bombole. Però nelle definizioni abbiamo al 1.2.16 esattamente il pacco bombole.

Il titolo IV, distanze di sicurezza, per pacchi bombole da 200 barg vorrebbe sicurezza interna 12 m, protezione 12 m ed esterna 17 m.
In qualsiasi fabbrica con uso di bombole H2 in pacchi, per idrogenazione per esempio, tali distanze non esistono. Di solito si protegge con muri tagliafuoco, tettoia leggera e massima ventilazione, ma in adiacenza a parete di capannone.

Che ne pensate?
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