Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione e pdc
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Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione e pdc
Un condominio ha una caldaia da 100 kWt ed un chiller da 100 kWf.
Alcuni dubbi
1) Se cambio solo la caldaia con una caldaia a condensazione beneficio de 65%; il crono evoluto in condominio non serve.
2) Se cambio la caldaia con una caldaia a condensazione cambio anche il chiller con una pompa di calore posso rientrare nel 65% come sostituzione di impianto con impianto ibrido?
Alcuni dubbi
1) Se cambio solo la caldaia con una caldaia a condensazione beneficio de 65%; il crono evoluto in condominio non serve.
2) Se cambio la caldaia con una caldaia a condensazione cambio anche il chiller con una pompa di calore posso rientrare nel 65% come sostituzione di impianto con impianto ibrido?
Re: Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione e pdc
1) secondo me benefici del 50% vedi recente discussione e vademecum enea aggiornatochristian619 ha scritto: mer set 30, 2020 12:37 Un condominio ha una caldaia da 100 kWt ed un chiller da 100 kWf.
Alcuni dubbi
1) Se cambio solo la caldaia con una caldaia a condensazione beneficio de 65%; il crono evoluto in condominio non serve.
2) Se cambio la caldaia con una caldaia a condensazione cambio anche il chiller con una pompa di calore posso rientrare nel 65% come sostituzione di impianto con impianto ibrido?
2) ci rientri se il sistema è certificato factory made ed il rapporto tra potenza pdc e caldaia è < 0.5
Re: Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione e pdc
1) siamo tornati a solo 50%
Re: Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione e pdc
Ho chiesto ad Enea ma senza ottenere risposta.
Si sa il perchè?
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Re: Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione e pdc
Avevano spiegato la loro motivazione (per quel che serve...) in una faq del 2019.
15.D In un impianto di riscaldamento centralizzato destinato ad una pluralità di utenze, nel caso di sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione aventi efficienza stagionale maggiore o uguale al 90% si possono installare i sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VII, secondo le definizioni della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, e quindi fruire dell’aliquota del 65%?
A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi:
i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”.
Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR 412/93, che così recita:
“Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”.
evidentemente, dopo un anno di 65%, hanno deciso di tornare a stringere la cinghia (presumo adducendo le stesse motivazioni).
15.D In un impianto di riscaldamento centralizzato destinato ad una pluralità di utenze, nel caso di sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione aventi efficienza stagionale maggiore o uguale al 90% si possono installare i sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VII, secondo le definizioni della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, e quindi fruire dell’aliquota del 65%?
A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi:
i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”.
Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR 412/93, che così recita:
“Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”.
evidentemente, dopo un anno di 65%, hanno deciso di tornare a stringere la cinghia (presumo adducendo le stesse motivazioni).
Re: Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione e pdc
Conoscevo la FAQ che ha portato a riconoscere il 65% per spese a partire dal 01/2020.
Quello che non so è come mai dal nulla e senza alcuna comunicazione è stata tolta questa possibilità.
I primi di luglio ho consegnato uno studio preliminare per un condominio con sostituzione di 2 caldaie e all'amministratore che mi chiede cosa sia cambiato non so che rispondere.
E nemmeno Enea a quanto pare, visto che al mio quesito per ben 2 volte non hanno risposto.
Quello che non so è come mai dal nulla e senza alcuna comunicazione è stata tolta questa possibilità.
I primi di luglio ho consegnato uno studio preliminare per un condominio con sostituzione di 2 caldaie e all'amministratore che mi chiede cosa sia cambiato non so che rispondere.
E nemmeno Enea a quanto pare, visto che al mio quesito per ben 2 volte non hanno risposto.
Re: Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione e pdc
Me l'ero persa questa modifica.
Grazie
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Re: Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione e pdc
Anche Io, ora in pratica è tornato tutto al 50% per caldaie e infissi.