Come noto, con il DPR 151, autorimesse ed autofficine diventano soggette a controllo al superamento dei 300 mq e non più dei 9 veicoli ospitati.
Mi trovo ad affrontare una situazione di un cliente che gestisce un'officina di riparazione (att. 53B, ex 72) è diventato soggetto perché supera i 300 mq ma non i 9 veicoli, e sono in dubbio su come interpretare Il DM 01.02.86 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" che dà disposizioni diverse a seconda del superamento o meno dei 9 autoveicoli che un tempo era la distinzione tra essere soggetti a controllo e non, ma oggi?
Se si superano i 300mq ma non i 9 veicoli?
Grazie!
Regola tecnicca autorimesse e DPR 151
Moderatore: Edilclima
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Re: Regola tecnicca autorimesse e DPR 151
1) oggi come ieri devi rispettare la norma a seconda del numero di veicoli presenti.
2) se superi i 300mq (indipendentemente dal numero di veicoli) = valutazione del progetto con relazione che studia il caso o sopra i nove posti o sotto i nove posti
io la interpreto così.
2) se superi i 300mq (indipendentemente dal numero di veicoli) = valutazione del progetto con relazione che studia il caso o sopra i nove posti o sotto i nove posti
io la interpreto così.
Re: Regola tecnicca autorimesse e DPR 151
Certo che è così.
Il DM parla anche delle autorimesse sotto i 9 posti auto.
Il DM parla anche delle autorimesse sotto i 9 posti auto.