Ciao,
volevo sapere se mi potete chiarire un pò il DM dell'86 sulle autorimesse con autoveicoli > 15 e < di 40.
La norma permette la comunicazione con il condominio soprastante (< 24m) con porte REI120.
Anche se queste sono vie di fuga.
Il F.F., in queste condizioni, lo utilizzo solo se il percorso di esodo è superiore a 40 m
E' tutto esatto?
Inoltre volevo sapere cosa significa il punto 3.10.7 che cita:" Le utorimesse situate in edifici di altezza antincendi inferiore a 32 m devono avere le scale di tipo protetto"?
Nel mio caso dalla porta REI 120 di separazione tra autorimessa e condominio si attraversa il corridoio delle cantine e poi si sale una rampa della scala condominiale per arrivare all'uscita del piano terra. E quindi??? Nè il corridoio nè la scala che collega tutti i piani del condominio sono protetti. "Sono stata spiegata??"
Grazie
Autorimessa - comunicazioni - scale - F.F.
Moderatore: Edilclima
Re: Autorimessa - comunicazioni - scale - F.F.
il punto lo applichi se stai usando le scale condominiali per l'esodo dall'autorimessa.
La scala protetta è compartimentata rispetto ai volumi adiacenti, quindi rispetto agli appartamenti ed alle cantine.
La scala protetta è compartimentata rispetto ai volumi adiacenti, quindi rispetto agli appartamenti ed alle cantine.