vano ascensore in attività industriale
Moderatore: Edilclima
vano ascensore in attività industriale
Sto redigendo il progetto antincendio per richiesta parere Vigili del Fuoco di un'attività industriale soggetta a C.P.I. La mia domanda riguarda il vano ascensore previsto nel corpo uffici che è costituito da un edificio in c.a. di due piani (REI 60) attiguo all'opificio (REI 120) e comunicante con questultimo tramite porte REI 120, il tutto separato con parete REI 120. In tal caso, il vano ascensore è da considerarsi attività 95 (vano ascensore in attività industriale)? Grazie per la collaborazione.
Re: vano ascensore in attività industriale
Le interpretazioni cambiano da comando a comando.
Io insisterei per non considerarlo tale (ovviamente sei sotto la soglia dell'altezza del vano corsa), in quanto non a servizio degli impianti produttivi, ma inserito in edificio ad uso "civile" indipendente dall'opificio.
Io insisterei per non considerarlo tale (ovviamente sei sotto la soglia dell'altezza del vano corsa), in quanto non a servizio degli impianti produttivi, ma inserito in edificio ad uso "civile" indipendente dall'opificio.
Re: vano ascensore in attività industriale
Grazie per il consiglio. In effetti quando si tratta di compartimenti annessi (uffici, spogliatoi, ecc.) a quelli produttivi la normativa non è mai chiara. Anche a guardare le linee guida del Comando Vigli del Fuoco di Roma per alcune attività industriali (ad esempio la n° 57 e la n° 61) non si capisce se il riferimento di caratteristiche costruttive (ecc.) deve applicarsi a questi compartimenti annessi. Da una prima lettura sembrerebbe di si, quindi se per un edificio per uffici di 2 piani mi obbligano ad avere una (o anche due) scala protetta (o addirittura a prova di fumo!) ed un vano ascensore protetto... tanto vale considerare il vano ascensore come attività 95. Difatti, mi costringono comunque a realizzare un vano conforme alle indicazioni per l'attività 95 (!).
Re: vano ascensore in attività industriale
... inoltre ... non mi è chiara una cosa nella definizione dell'attività n° 95. Essa recita :<<Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497>>. Il limite di 20 metri della corsa è riferito solo agli edifici civili o è il limite minimo valido anche per edifici industriali? Nel secondo caso sarei comunque fuori applicazione poichè la mia corsa è di 7 m.
Re: vano ascensore in attività industriale
Mah
anche lì cambia da comando e comando: ho sottomano due siti industriali di tipologia similare in due provincie diverse (autorizzazioni comunque di vecchia data), su un sito non viene considerato il montacarichi <20m, nell'altro caso si.
anche lì cambia da comando e comando: ho sottomano due siti industriali di tipologia similare in due provincie diverse (autorizzazioni comunque di vecchia data), su un sito non viene considerato il montacarichi <20m, nell'altro caso si.
Re: vano ascensore in attività industriale
A me l'ultima volta il funzionario a detto che negli edifici industriali non c'è il limite di 20 m della corsa...ma solo per quelli civili.
Anche in una recente pratica in cui l'ascensore era inserito nel corpo uffici (2 piani soltanto) adiacenti allìattività industriale, il funzionario a richiesto che si inserisse anche l'att. 95.
Ciao
Anche in una recente pratica in cui l'ascensore era inserito nel corpo uffici (2 piani soltanto) adiacenti allìattività industriale, il funzionario a richiesto che si inserisse anche l'att. 95.
Ciao