danilo2 ha scritto:E' l'art 4 del 380/01.
Ma vedi che usi 2 pesi e 2 misure. Qui il Fotovoltaico non lo metti perchè il Comune non lo ha inserito nel Regolamento Edilizio, però il Pannello solare lo metti anche se lo stato non ha ancora emanato i decreti attuativi?
E dove sta la differenza?
Per prima cosa mi dici, per favore, quale è quello giusto?? Io sono in possesso di 2 versioni (c'è un ulteriore aggiornamento?)
E' questo???
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239
(Rettifica G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)
Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitario, di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
Oppure questo???
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 290, legge n. 244 del 2007)
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Leggendo questo noto che si parla dal 01/01/2009 e non di fotovoltaico, ma di fonte rinnovabile (ma attendo conferma....)
Il valore di 0,2 Kw l'avevo letto nella finanziaria...
Per quanto i due pesi e due misure ti avrei risposto esattamente come "robvi"