dlgs 14 luglio 2020, n. 73. Addio 10200.

Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese

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Marcus
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Re: dlgs 14 luglio 2020, n. 73. Addio 10200.

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claudioedil ha scritto: sab ago 01, 2020 11:54 ho specificato in parte - ovvero una quota (i mm/m) è determinata in base al potenziale d'uso, anche per ascensore e scale
il riscaldamento non fa eccezione, perché anche qui ci sono dei costi fissi da sostenere indipendenti dal singolo uso
però non volevo discutere questo principio, ma il fatto che la determinazione della potenzialità d'uso del riscaldamento non è certo eticamente più corretta se basata sul volume lordo dell'abitazione, anzi direi il contrario - un po' come si pagasse la potenzialità d'uso dell'ascensore non in base al piano e a parità di piano della sua grandezza (indice grossolano di capacità d'insediamento) , ma solo in base a quanto è grande l'alloggio
In realtà la ripartizione del consumo involontario in base aila superficie o il volume degli appartamenti è un criterio più equo rispetto ai millesimi di fabbisogno termico utile. Su questo punto penso infatti che non solo la UNI 10200 ma anche tutte le raccomandazioni tecniche di settore abbiano fatto confusione tra le dispersioni termiche di linea rappresentative del consumo involontario, e le dispersioni termiche dell'edificio rappresentative del solo consumo involontario. Utilizzare queste ultime per ripartire le prime è a mio avviso una stupidaggine priva di fondamento tecnico.

infatti il consumo involontario altro non è che le dispersioni dell'impianto termico di riscaldamento centralizzato, che per definizione non va a vantaggio di nessun condomino. Per cui nessun appartamento ha un uso potenziale del consumo involontario, proprio perchè è calore disperso, e andrebbe quindi posto pari a zero per tutti. E se l'uso potenziale del consumo involontario è pari a zero per tutti gli appartamenti perchè mai devo ripartirlo in base al fabbisogno termico degli appartamenti che invece è rappresentato dal consumo volontario, che peraltro viene già conteggiato stand alone in base al consumo effettivo?

Si tratta quindi semplicemente del costo che il condominio deve sostenere per poter garantire l'uso del servizio, riguardo a cui si può ipotizzare che più è grande il condominio o l'appartamento e maggiori saranno le dispersioni di linea connesse. Esiste quindi semmai una proporzionalità tra volume e dispersioni di linea, proporzione che è di tipo lineare, se infatti ho un solo piano avrò una dispersione di linea "x", se ho 3 piani la linea di distribuzione sarà 3 volte più lunga per cui avrò dispersione di linea pari a "3x".
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Re: dlgs 14 luglio 2020, n. 73. Addio 10200.

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Marcus ha scritto: dom dic 21, 2025 16:55 In realtà la ripartizione del consumo involontario in base aila superficie o il volume degli appartamenti è un criterio più equo rispetto ai millesimi di fabbisogno termico utile.
Chissà, dopo 5 anni... words of wisdom.
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