redHat ha scritto: ↑gio mag 18, 2017 09:52
LST ha scritto: ↑gio mag 18, 2017 09:08
Oltre al fatto che sarebbe stato molto più semplice ed univoco, se fosse stato quello il senso del legislatore, scrivere "se il fabbisogno specifico del più favorito risulta almeno doppio rispetto al più favorito, allora il metodo 10200 è derogabile".
Condivido, la formula CNI (Fmax-Fmin)/Fmax è tecnicamente opinabile.
Poi per fortuna il legislatore non ha scritto la frase riportata sopra: dove lo trovi quel fabbisogno che è il doppio di se stesso?
Con i noti limiti tecnici del legislatore a me l'art. 5 del Dlgs 141/2016 sembra chiaro così come è, ovvero la deroga ai millesimi UNI10200 è applicabile se sussistono "
differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento", ovvero se (Fmax-Fmin)/Fmin>50%.
Se la condizione viene soddisfatta già verificando i primi 2 appartamenti risulta inutile proseguire la ricerca su altri appartamenti. Ovvero se vuoi darci un taglio basta verificare l'appartamento centrale e quello all'estremo.
Aggiungere interpretazioni a questa ovvietà è come voler ribaltare il senso comune.
Poi si può far tutto anche l'analisi strutturale, termografica, analisi chimico-fisiche di laboratorio con asportazione di campioni, demolire l'intonaco delle travi per confermare la continuità dei ponti termici, ecc.. non poniamo limiti all'incarico, basta che l'utente sia d'accordo.
La differenza a mio avviso sta nell'incarico del Cliente.
condivido il ragionamento di redHat
la dizione utilizzata dal legislatore "differenze di fabbisogno termico per mq tra le unità immobiliari ...." lascia intendere che la verifica va fatta utilizzando ogni unità immobiliare come base di riferimento e verificando che in ogni caso sia verificato il non superamento del 50% e non decidendo arbitrariamente quale unità immobiliare utilizzare come base.
Mi spiego con un esempio di un condominio con solo 3 unità immobiliari per far capire il concetto. Supponiamo che in base ai calcoli i ftu siano i seguenti.
U.I. 1 ftu = 50 kWh/anno mq
U.I. 2 ftu = 80 kWh /anno mq
U.I. 3 ftu = 60 kWh / anno mq
Le verifiche da eseguire sono 6, usando alternativamente ognuno dei 3 appartamenti come base di riferimento:
Verifica 1 : |50-80|/50 = 60%
Verifica 2 : |50-60|/50= 20%
Verifica 3 : |80-50|/80 = 37,5%
Verifica 4 : |80-60|/80 = 25%
Verifica 5 : |60-50|/60 = 16,7%
Verifica 6 : |60-80|/60 = 33 %
Le verifica sono tutte soddisfatte tranne la prima dove si ha una differenza del 60% maggiore del 50% minimo consentito dalla legge, pertanto potrebbe essere applicata la deroga.
Nel metodo descritto non si commette alcun arbitrio interpretativo, semplicemente si valutano tutte le possibili differenze in accordo con la prescrizione del legislatore.
Va da se che l'unica verifica che conta è quella che massimizza la differenza, ossia quella che utilizza come base il ftu minimo