nuovo decreto per albo 818
Moderatore: Edilclima
nuovo decreto per albo 818
è uscito il decreto 05/08/2011
Re: nuovo decreto per albo 818
da promat.it
E’ stato pubblicato il DECRETO 5 agosto 2011, relativo alle procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Il decreto individua i requisiti per l'iscrizione in appositi elenchi del Ministero dell'interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché' il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Tali professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al
rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al citato comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9
maggio 2007, nonché' del relativo documento sul sistema di gestione
della sicurezza antincendio.
Fra le più importanti novità la necessità di effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento dell'iscrizione. Tali corsi, dovranno avere una durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data d’iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto, per coloro risultano già iscritti a tale data.
Naturalmente restano valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, alla data di entrata in vigore del decreto.
riporto comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 13, a me non è molto chiaro
4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
E’ stato pubblicato il DECRETO 5 agosto 2011, relativo alle procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Il decreto individua i requisiti per l'iscrizione in appositi elenchi del Ministero dell'interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché' il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Tali professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al
rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al citato comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9
maggio 2007, nonché' del relativo documento sul sistema di gestione
della sicurezza antincendio.
Fra le più importanti novità la necessità di effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento dell'iscrizione. Tali corsi, dovranno avere una durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data d’iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto, per coloro risultano già iscritti a tale data.
Naturalmente restano valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, alla data di entrata in vigore del decreto.
riporto comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 13, a me non è molto chiaro
4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
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- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: nuovo decreto per albo 818
ah però, non ne sapevo niente!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!