Sto provvedendo all'inoltro all'ENEA di una pratica di detrazione al 55% relativa ad una sostituzione di un generatore (comma 347).
Sul sito dell'ENEA non mi compare nulla relativo alla compilazione dell'allegato A, per cui in pratica sembrerebbe possibile provvedere all'inoltro solo dell'allegato E nel caso di sostituzione di impianto termico (comma 347).
E' giusto così? ossia avete avuto anche voi lo stesso problema o sto sbagliando qualcosa?
Inoltro allegato A non consentito per comma 347?
Moderatore: Edilclima
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- Iscritto il: mer ott 07, 2009 23:05
Re: Inoltro allegato A non consentito per comma 347?
Se devi utilizzare il comma 347, no allegato A
solamente allegato E ( procedura semplificata ).
solamente allegato E ( procedura semplificata ).
Re: Inoltro allegato A non consentito per comma 347?
Da agosto 2009!!!
Re: Inoltro allegato A non consentito per comma 347?
In effetti la FAQ n° 2 dell'Enea Specifica che per il comma 347 non c'è l'obbligo dell'invio dell'allegato A.
Per cui in effetti direi che non ci sono dubbi sul fatto che l'allegato A non vada inviato all'Enea per il comma 347.
Però non è chiaro se tale allegato vada consegnato al cliente, e in caso affermativo se vada consegnato un ACE o un AQE.
Infatti il decreto edifici non esula dall'obbligo di redarre tale documento, come visibile nel testo coordinato del decreto edifici all'art. 4.1.b (adempimenti): acquisire e trasmettere entro 60 gg:
1) copia dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all’articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato A al presente decreto. l’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui alla lettera a).;
2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E al presente decreto
All'Art 5 il decreto edifici specifica poi che va sempre prodotto l'ACE e l'AQE solo per quelle regioni che non dispongono dello strumento normativo preposto. Ora nel momento in cui sono uscite le linee guida nazionali lo strumento preposto sono le stesse linee guida che costituiscono legge nazionali per cui secondo il decreto edifici andrebbe fatto un ACE che, è specificato al punto 1 sopra riportato, può essere redatto dallo steso tecnico che produce l'asseverazione che ovviamente è il progettista dell'impianto. Ma le linee guida dicono che l'ace deve essere redatto da tecnico estraneo alla progettazione.
E quindi come se ne esce?
Per cui in effetti direi che non ci sono dubbi sul fatto che l'allegato A non vada inviato all'Enea per il comma 347.
Però non è chiaro se tale allegato vada consegnato al cliente, e in caso affermativo se vada consegnato un ACE o un AQE.
Infatti il decreto edifici non esula dall'obbligo di redarre tale documento, come visibile nel testo coordinato del decreto edifici all'art. 4.1.b (adempimenti): acquisire e trasmettere entro 60 gg:
1) copia dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all’articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato A al presente decreto. l’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui alla lettera a).;
2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E al presente decreto
All'Art 5 il decreto edifici specifica poi che va sempre prodotto l'ACE e l'AQE solo per quelle regioni che non dispongono dello strumento normativo preposto. Ora nel momento in cui sono uscite le linee guida nazionali lo strumento preposto sono le stesse linee guida che costituiscono legge nazionali per cui secondo il decreto edifici andrebbe fatto un ACE che, è specificato al punto 1 sopra riportato, può essere redatto dallo steso tecnico che produce l'asseverazione che ovviamente è il progettista dell'impianto. Ma le linee guida dicono che l'ace deve essere redatto da tecnico estraneo alla progettazione.
E quindi come se ne esce?
Re: Inoltro allegato A non consentito per comma 347?
Ne siano tutti usciti, da un anno e mezzo, leggendo l'art.31 della 99/2009.
Re: Inoltro allegato A non consentito per comma 347?
adesso mi trovo! mi era sfuggita l'estensione anche al comma 347 della semplificazione delle procedure