ace e relazione per premio al conto energia

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Celeste, accreditamento tecnici, …
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girondone
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ace e relazione per premio al conto energia

Messaggio da girondone »

qualcuno è già riuscito a farlo per un edificio in liguria?
visto che celeste non fa i conti con il metodo di progetto, e tanto meno non permette di avre una relazione?
CliMax83
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Re: ace e relazione per premio al conto energia

Messaggio da CliMax83 »

Intendi per un intero edificio?
Guarda io sono fresco fresco di corso e non mi sono ancora capitate certificazioni ma intanto mi esercito con casa mia e parenti
Al corso ci han detto che è impossibile allegare una relazione ma cmq di farla
ha la valenza del 2 di picche a meno che non propongano un modo di inviarle via mail
Farla firmare anche dal cliente cmq possono dire che ci si è messi d'accordo :?: :?: :?:
Kaiman
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Re: ace e relazione per premio al conto energia

Messaggio da Kaiman »

Usa il nazionale. Almeno il metodo è quello corretto.
Io ho fatto così anche perchè si trattava di biomasse.
girondone
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Re: ace e relazione per premio al conto energia

Messaggio da girondone »

anche il mio edificio ha una caldaia a pellets
al gse non mi hanno per saputo risp anchge telefonicamente

poi c' è il discorso se si deve contare il contributo del solare (nel mio caso credo sottovuoto e parecchio)
la faq gse dice che fino al'uscta delle linee guida non si deve contare, ora sono uscite.... e celleste mi pare non le conti...
Kaiman
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Re: ace e relazione per premio al conto energia

Messaggio da Kaiman »

appunto per quello ho fatto il nazionale.
girondone
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Re: ace e relazione per premio al conto energia

Messaggio da girondone »

mi è appena arrivata una mail dal gse
notare le date!

domanda:

Da:
Ricevuto: 19/10/2009 12.05
A: Email FTVSPEC GSE
Oggetto: info - premio fv


L'attestato di certificazione/qualificazione energetica relativo all’edificio deve attestare il conseguimento da parte dell’edificio stesso di un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, del Decreto legislativo 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (311/06).

nel mio caso trattasi di edificio progettato con relazione ai sensi della L.10/91 del 02/11/2006 e quindi seguendo come normativa il DLgs 192

primo quesito è appunto: quale limite deve essere preso come riferimento per verificare che quello reale si inferiore di almeno il 50%? direi quello a cui era sottoposto alla data della sua progettazione ovvero del permesso di costruire e non il limite che avrebbe oggi. giusto? Quindi devo verificare un limite “vecchio” con calcoli che seguono normative “nuove” e differenti.

secondo quesito: la certificazione energetica essendo in liguria dovrebbe seguire il regolamento regionale n°1 e deve per ora essere fatta con il "software" celeste. in questi casi dovrei procedere con questo o devo seguire le linee guida nazionali (in tal caso servirebbe al cliente anche un certificato "ligure" per la fine lavori visto che si tratta di nuovo edificio come definito dal dDlgs 192 e smi

terzo quesito: per quanto riguarda la Relazione tecnica riportante il dettaglio del sistema edificio-impianto e i calcoli effettuati per la determinazione dei valori richiesti, questa andrebbe "rifatta" ora come certificatore o potrebbe bastare la relaz legge 10 asseverata del Direttore dei lavori? inoltre ricordo che il software celeste a differenza dei software commerciali (non ancora aggiornati visti i continui mutamenti di norme e regolamenti nazionali e locali) non permette la redazione di relazioni e calcoli.

quarta domanda: la nota seguente: NOTA. Fino all’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e la pubblicazione delle UNI/TS 11300-4, il contributo del solare termico, ove presente, sarà computato solo per la produzione di acqua calda sanitaria. Il contributo del solare termico deve essere calcolato su base mensile mettendo in evidenza i surplus di energia prodotti e non utilizzati.
Qualora la produzione di acqua calda sanitaria sia indipendente dal circuito per la produzione di calore per riscaldamento, occorre indicare le caratteristiche e i rendimenti del generatore ausiliario che integra la quota dei fabbisogni non coperti dall’impianto solare termico.


È valevole anche per gli Edifici di nuova costruzione completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007. (Allegato A3b delibera 90/07) ?

Ed inoltre ad oggi sono uscite le linee guida e non la uni ts 11300-4.

Cordiali saluti




risposta
venerdì 9 luglio 2010 15:16Egr. Ing.

Le rispondiamo punto per punto

primo quesito: il limite che deve considerare è quello dell’anno del permesso di costruire

secondo quesito: deve utilizzare il software celeste

terzo quesito: per quanto riguarda la relazione tecnica, visto che il software non stampa tale relazione, deve inviare una relazione riportante:


1. le trasmittanze medie dell’involucro, copertura, basamento e serramenti;

Il fabbisogno energetico specifico dell’involucro in regime continuo (energia scambiata per trasmissione, ventilazione, apporti termici interni e solari);

3. il fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione invernale (con descrizione dei sottosistemi e indicazione dei rendimenti di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione);

4. il fabbisogno di energia primaria specifico per la produzione di acqua calda sanitaria (rendimenti di produzione e distribuzione);

l’eventuale contributo energetico specifico dovuto alle fonti rinnovabili per usi termici, escluso il contributo dell’impianto fotovoltaico (già incentivato).

quarta domanda: Le confermiamo che, anche nel caso di edifici di nuova costruzione, fino alla pubblicazione delle UNI/TS 11300-4, il contributo del solare termico, ove presente, sarà computato solo per la produzione di acqua calda sanitaria e non come integrazione alla climatizzazione invernale.

Distinti saluti
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