REGIONE VENETO: Obbligo di pannelli solari?!?

Obblighi legislativi, tipologie, prodotti

Moderatore: Edilclima

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Mr-8
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REGIONE VENETO: Obbligo di pannelli solari?!?

Messaggio da Mr-8 »

...E' obbligatoria l'installazione di pannelli solari nelle nuove costruzioni in Veneto!!?
Esiste qualche legge/regolamento regionale in proposito??! :cry:
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tizicor
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Re: REGIONE VENETO: Obbligo di pannelli solari?!?

Messaggio da tizicor »

No, salvo i Comuni che lo hanno previsto nei loro regolamenti edilizi
aupaz
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Re: REGIONE VENETO: Obbligo di pannelli solari?!?

Messaggio da aupaz »

Aggiungo che se non vuoi installarli, vai pure in comune a far presente che per te il 311 non dà l'obbligo di installare i pannelli e se loro dicono che per loro invece l'obbligo c'è, fatti fare dagli addetti del'ufficio tecnico una risposta scritta chidendogli su che basi legislative ti hanno dato certe indicazioni. In quel caso vedrai che saranno molto meno baldanzosi e sicuri di loro.... dubito che ti diano una risposta ufficiale, perchè la paura di cascare in un abuso d'ufficio non è il massimo!
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
MAKO
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Re: REGIONE VENETO: Obbligo di pannelli solari?!?

Messaggio da MAKO »

Nel Caso di nuova costruzione in Toscana come x tutte quelle regioni che non hanno ancora legiferato
per il DPR 59/09 Art.4 Comma 22 e 23 non è obbligatorio utilizzare fonti rinnovabili per produz. di en.termica che copra almeno il 50% del fabb. di H2O calda sanitaria :?:
Quindi voi quando fate una Legge10 x nuova costruzione dimensionate o no i pannelli solari :?:
ASTRO
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Re: REGIONE VENETO: Obbligo di pannelli solari?!?

Messaggio da ASTRO »

Peccato che esistano pareri legali in merito che dicono che i pannelli solari termici ci vogliono in quanto le normative per calcolare il 50% di acs ci sono già.
Io comunque li ho sempre messi senza incontrare non più di tantri problemi anche con le imprese edili e di fronte a numeri consistenti di unità abitative.
Se avete altre indicazioni in merito per cortesia fateme presenti.
ASTRO
Messaggi: 561
Iscritto il: gio feb 08, 2007 16:31

Re: REGIONE VENETO: Obbligo di pannelli solari?!?

Messaggio da ASTRO »

1
STUDIO LEGALE LEPORE
Avv. GAETANO LEPORE
Avv. MARIA CLAUDIA LEPORE
Avv. CARLO LEPORE
Avv. LUCA PARMEGGIANI
Roma, 2.11.2009


All’esito dell’esame della normativa effettuato per accertare l‘obbligo negli edifici con permesso di
costruire rilasciato successivamente al d.lgs.311/2006, di installazione di solare termico e solare
fotovoltaico si formulano le seguenti osservazioni.
• L’OBBLIGO DI INSTALLAZIONE: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Sussistono i noti principi di base di cui al d.gs.192/2005, di recepimento della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia: lo Stato, le Regioni e le Province autonome devono
predisporre programmi, interventi e strumenti volti alla promozione dell’uso razionale dell’energia
e delle fonti rinnovabili.
• L’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica
viene disposto dal d.lgs.311/2006 ((Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs.192/2005
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell'edilizia).
Il riferimento e’ ai commi 12 e 13 dell’allegato I: .
12. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e
privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed
elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova
installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di
produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il
50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda
sanitaria con l'utilizzo delle predelle fonti di energia. Tale limite e ridotto al 20% per gli edifici
situati nei centri storici.
13. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le
caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica
con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni
d'uso degli edifici, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1. Le valutazioni concernenti il
dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni,
devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 15. In mancanza
di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova
costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3,
comma 2, lettera a), è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica.
00193 ROMA - Via Cassiodoro,6 – tel. 06 6896280/06 68307407 fax 06 6874534
2
• Il regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLG 19 agosto
2005, n. 192 e’ il D.P.R. 59/2009.
All’art.4 e’ cosi’ stabilito:
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, i criteri generali e i
requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed
installazione degli impianti, sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto legislativo,
dall'allegato C al decreto legislativo e dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
22. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n.412 nel caso di edifici pubblici e
privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed
elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova
installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di
produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50
per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda
sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20 per cento per gli
edifici situati nei centri storici.
23. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni minime, le
caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica
con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni
d'uso degli edifici, con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo. Le
valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilità tecnica di
rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica
di cui al comma 25. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi
conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è obbligatoria
l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
• Oltre alle norme specifiche del settore e’ intervenuta la legge finanziaria del 2007 e del
2008 che va ad incidere sulla normativa edilizia.
La legge Finanziaria per l'anno 2007 ha disposto l'obbligo per i comuni di adeguare i propri
regolamenti edilizi prevedendo che per il rilascio del permesso di costruire è necessario che il
progetto presentato per la realizzazione di nuove costruzioni preveda l'installazione di pannelli
fotovoltaici in grado di garantire la produzione di energia elettrica in misura non inferiore a 0,2 kW
per ciascuna unità abitativa. L'obbligo è stato introdotto mediante una modifica del testo unico
sull'edilizia.
La legge finanziaria per l’anno 2008 (art.1 comma 289) stabilisce: all'articolo 4 del Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, il comma 1 bis è sostituito dal
seguente: «1 bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione,
l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale
da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5
kW
3
• L’obbligo di installazione del solare termico viene disciplinato a livello urbanistico anche
dal d.lgs.115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE). Nel decreto
115 (art.11) e’ stabilito che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che
prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a
1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici
aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono
considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della
denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, qualora la superficie
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
A norma quindi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008 sono considerati interventi di
“manutenzione ordinaria”, quindi non sottoposti alla disciplina della DIA (artt. 22 e 23 del vigente
D.P.R. 380/2001), gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano
l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva fino a 1,5 metri e diametro fino a
1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Al
di fuori dei fabbricati storici o artistici, è sufficiente dunque una comunicazione preventiva al
comune competente. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 115 conferma le disposizioni
dell'art. 26 comma 1, legge n. 10/1991 prevedendo che
• venga rilasciata gratuitamente la concessione ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio ed
all'uso razionale dell'energia (art. 9 legge n. 10/1977);
• gli interventi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili o il risparmio energetico in edifici e
impianti industriali non siano soggetti ad autorizzazione specifica e siano assimilati a tutti
gli effetti alla manutenzione straordinaria (artt. 31 e 48, legge n. 457/1978);
• l'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli
spazi liberi privati annessi sia da considerarsi come estensione dell'impianto idrico-sanitario
già in opera.
Analogamente, anche l'installazione di impianti solari (termici o fotovoltaici) non è da assoggettare
a DIA nel caso in cui i moduli:
• siano aderenti o integrati nei tetti degli edifici;
• con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
• i componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi;
• la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto stesso.
In questo caso, l'installazione è assimilata dal decreto agli interventi di manutenzione straordinaria,
ovverosia non soggetti alla denuncia di inizio attività, ma semplicemente a una comunicazione
preventiva al comune (eccezion fatta per gli interventi effettuati su edifici a valenza storicopaesistica
previsti nel Codice dei beni culturali e paesistici). Sebbene questa semplificazione
autorizzativa sia sicuramente positiva, è, tuttavia, limitativa rispetto a quanto già prevede la
legislazione nazionale e l'Autorità nazionale per l'energia in materia di conto energia, ovverosia gli
incentivi economici per l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Questa specifica normativa, infatti,
premia, in termini di contributi tariffati, la maggiore integrazione dei pannelli di piccola potenza nel
corpo stesso degli edifici, indicazione subito recepita dall'Autorità dell'energia che ha predisposto
una specifica linea guida tecnica per illustrare i diversi modi in cui i moduli fotovoltaici siano da
4
considerarsi come integrati nel sistema costruttivo. Il lungo elenco di esempi predisposto
dall'Autorità non è però limitato al solo tetto, ma comprende anche le pareti verticali (portanti o
vetrate), così come le balaustre o le persiane delle finestre. Poiché il D.Lgs. n. 115/2008 limita la
semplificazione autorizzativa alla sola installazione sui tetti, sarà interessante monitorare
l'evoluzione della normativa, per verificare se la sola comunicazione preventiva potrà applicarsi
anche nei casi in cui l'impianto non sia collocato solo sul tetto dell'edificio.
• PROBLEMATICHE
a) Il comma 23 dell’art.4 del D.P.R. 59/2009 rinvia a successivo provvedimento “Le modalità
applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni minime, le caratteristiche
tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con
l'utilizzo di fonti rinnovabili”.
b) Il d.l.n.207 del 31.12.2008 convertito nella legge n.14/2009 differisce al 1° gennaio 2010 la
scadenza del 1° gennaio 2009, originariamente fissata dall'articolo 1, comma 289, della
legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), entro cui i regolamenti edilizi devono prevedere,
come condizione al rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione,
l'obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dei nuovi immobili
Il differimento di cui alla legge 14/2009 non ha effetto sull’obbligo di installazione del solare
termico e fotovoltaico in quanto attiene ai profili urbanistici incidendo sul rilascio del permesso di
costruire.
Peraltro il decreto 115 dispone in maniera abbastanza completa sugli aspetti edilizi relativi
all’installazione dei pannelli.
Cio’ che rileva e’ accertare se, sussistendo indiscutibilmente l’obbligo di utilizzo di fonti
rinnovabili (art.4 commi 22 e 23 D.P.R. 59/2009), il rinvio di cui al comma 23 dell’art.4 del D.P.R.
59/2009 riguardi o meno, tra le fonti di energia rinnovabile, anche il solare termico e fotovoltaico
negli edifici.
E’ necessario in sostanza accertare se per il solare termico e fotovoltaico esistano le relative norme
tecnico-applicative.
La risposta e’ positiva.
• Il comma 16 dell’Allegato I di cui al d.lgs.311/2006 stabilisce che
I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente decreto sono eseguiti utilizzando metodi
che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale
requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario,
quali ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
• Nell’Allegato M al decreto e’ riportato l'elenco delle norme UNI.
• Il comma 26 del’art.4 del D.P.R.59/2009 allo stesso modo stabilisce che
I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente decreto sono eseguiti utilizzando metodi
che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale
requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario,
quali ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
5
• Il comma 27 dell’art.4 del D.P.R. 59/2009 stabilisce che
27. L'utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le
università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 25,
purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo
precedentemente detti. Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio occorre prendere in considerazione i
seguenti elementi:
a) lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato e l'ambiente esterno;
b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa;
d) gli apporti termici interni;
e) gli apporti termici solari;
f) l'accumulo del calore nella massa dell'edificio;
g) l'eventuale controllo dell'umidità negli ambienti climatizzati;
h) le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
i) le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
l) le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
m) le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia;
n) l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
o) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei
fenomeni dinamici, attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza
di tali fenomeni nel caso specifico.
• Per quanto attiene alle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, il
D.P.R. n. 59/2009, conferma quanto già anticipato dalle precedenti norme, ossia l'obbligo di
avere come riferimento gli standard della serie UNI/TS 11300, e in particolare la:
- UNI/TS 11300-1, relativa alla "determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per
la climatizzazione estiva ed invernale";
- UNI/TS 11300-2 relativa alla "determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria".
La conseguenza è che le parti della norma a oggi disponibili riguardano la determinazione del
fabbisogno:
- di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
- di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua
calda sanitaria.
• Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici il D.Lgs. 115/2008
adotta le norme UNI TS 11300 con specifica indicazione per:
- il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale (Parte 1);
- il fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la
produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo di:
6
- combustibili fossili (Parte 2-1);
- energie rinnovabile (Parte 2-2);
- sistemi di cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche ed a gas (Parte 2-2).
Oltre alle norme UNI, il decreto 115 conferma ancora una volta i principi per la progettazione degli
edifici e per la progettazione e installazione degli impianti fissati dalle precedenti leggi in materia
(legge n. 10/1991 modificata dal D.P.R.. n. 412/1993) e, a ogni modo, dal D.Lgs. n. 192/2005
(Allegato I).
• In particolare il D.P.R. 412/1993 all’art.5 indica i requisiti e il dimensionamento degli
impianti termici. Al comma 18 dell’art.5 e’ stabilito che l'allegato D individua alcune
tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate
per la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette
tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di
progetto e di relazione tecnica di cui all'art.28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che
tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre
tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.
• Il calcolo dei pannelli solari termici è effettuato in conformità alla norma EN 15316-4-3 e
consente di stimare l’energia solare prodotta dall’impianto ed utilizzabile per il
riscaldamento degli ambienti e/o per la produzione di acqua calda sanitaria; consente inoltre
di verificare la percentuale minima di copertura del fabbisogno energetico per la produzione
di acqua calda sanitaria, come richiesto dal DLgs 29.12.2006, n. 311.
• Il calcolo dei pannelli fotovoltaici è effettuato in conformità alla norma EN 15316-4-6 e
consente il calcolo della produzione elettrica annua dell’impianto, al netto di eventuali
consumi ausiliari, e consente la verifica di producibilità rispetto alla minima richiesta,
specificata dal progettista.
• Si deve da ultimo rilevare che le norme tecniche di riferimento relative alle caratteristiche
tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia con l’utilizzo di fonti
rinnovabili possono essere disposte a livello regionale, pur in mancanza di quelle nazionali.
Ne deriva che l’obbligo di installazione di pannelli solari e fotovoltaici sussiste
indubbiamente in quelle regioni che abbiano legiferato a riguardo. Ed infatti le disposizioni
del decreto 59 si applicheranno, secondo la clausola di "cedevolezza", nelle Regioni e nelle
Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e, comunque, sino alla data di entrata in vigore dei
predetti provvedimenti regionali. In ogni caso, nel disciplinare la materia, le Regioni e le
Province autonome potranno definire metodologie di calcolo della prestazione energetica
degli edifici diverse da quelle definite nel D.P.R. n. 59/2009, seppur nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dei principi fondamentali della direttiva
2002/91/CE, comunque desumibili dal D.Lgs. n. 192/2005. Le Regioni potranno fissare,
inoltre, requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi di quelli delineati dal D.P.R. n.
59/2009, tenendo conto, però, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di
costruzione e di gestione dell'edificio, come anche delle problematiche ambientali e dei costi
posti a carico degli utenti.
Avv.Maria Claudia Lepore
SuperP
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Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: REGIONE VENETO: Obbligo di pannelli solari?!?

Messaggio da SuperP »

ASTRO ha scritto:Avv.Maria Claudia Lepore
Mah.. Io non lo condivido.
Ci saranno sempre le UNI TS 11300, c'erano prima le raccomandazioni CTI (sbagliate per il residenziale).. ma mancano i decreti attuativi che regolano , " le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed lettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo. "
Le varie UNI citate NON prevedono ciò e poi è scritto chiaramente che il tutto è precisato con decreto.

Se ti fai fare il parere da un altro avvocato dicendo di sostenere un'altra tesi te la sostiene.

Nota: a me il + famoso rappresentante del MSE, che ha scritto tra l'altro 192, 311, 59, ha scritto che in mancanza dei regolamenti attuativi, non sono obbligatori.
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ASTRO
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Iscritto il: gio feb 08, 2007 16:31

Re: REGIONE VENETO: Obbligo di pannelli solari?!?

Messaggio da ASTRO »

Mha ..... qua bisogna sempre navigare a vista però sai se qualcuno che compra casa e ti porta davanti al giudice e il giudice chiede o fa riferimento a qualche un parere legale ............ secondo me non ne usciamo indenni come progettisti e prima o dopo qualche sentenza di qualche tar di qualche regione ........... comunque io vedo che nella mia zona in veneto oramai lo prevedono tutti, tutti inteso come costruttori anche per questioni di appettibilità alla vendita (visti i tempi che corrono) e più di qualcuno mi ha chiamato per vedere cosa si può fare su edifici nuovi costruiti 4-5 anni lasciati al grezzo mai venduti
ciao alla prossima super
SuperP
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Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: REGIONE VENETO: Obbligo di pannelli solari?!?

Messaggio da SuperP »

ASTRO ha scritto:Mha ..... qua bisogna sempre navigare a vista però sai se qualcuno che compra casa e ti porta davanti al giudice e il giudice chiede o fa riferimento a qualche un parere legale ........... comunque io vedo che nella mia zona in veneto oramai lo prevedono tutti,
Davanti al giudice con un parere legale ci vai con un altro parere legale che dice il contrario!
Anche io opero in Veneto, pr di Verona.. e di solare non ne vedo.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
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