Altro problema di note ministeriali e risposte a quesiti dei vari Ispettorati.
Il ministero, in risposta ad un quesito del Comando VVF di Milano, affermava verso il 2001 che le palestre con oltre 100 presenze sarebbero da assoggettare ad attività 83 in quanto locali di intrattenimento.
Qualcuno ha questa risposta da potermi inviare ? (vedere l'indirizzo e-mail postato nel thread precedente)
Non mi risultano, da allora ad oggi, Circolari ufficiali da parte del Ministero a riguardo (o c'è qualcosa che mi sfugge?)
Dovendo applicare il DM 19/08/96, tale palestra sarebbe assimilabile ai locali di cui alla lettera e) dell'art.1, comma 1 ?
Palestre
Moderatore: Edilclima
Re: Palestre
mai sentita questa.
telefona al comando, sopporta le loro grasse risate, e incassa la conferma di applicare dm impianti sportivi
telefona al comando, sopporta le loro grasse risate, e incassa la conferma di applicare dm impianti sportivi

Re: Palestre
Quesito Comando di Milano prot. n° 8317/2000 del 18.07.2000
Questo Comando è a conoscenza di recenti determinazioni ministeriali in base alle quali sarebbero assoggettabili all’obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi le palestre per attività sportive se con capienza superiore alle cento persone in quanto rientranti al punto 83 del DM 16.02.82.
Si chiede quindi di confermare tale disposto, in quanto potrebbero esistere in merito differenti interpretazioni da parte dei vari comandi.
Parere dell’Ispettorato regionale Lombardia prot. n° 7085 del 09/08/2000Si trasmette l’unito quesito del Comando Provinciale VV.F. di Milano (nota prot. 08317/2000 del 18.07.00), con preghiera di chiarire – a seguito, sembra, di alcuni pronunciamenti ministeriali - quali siano le fattispecie da assoggettare ai controlli di prevenzione incendi, nell’ambito delle attività aperte al pubblico non esplicitamente indicate nel DM 16.02.82, significando che, a parere di questo Ispettorato, debbano essere assoggettate tutte le attività con capienza superiore a 100 persone, indipendentemente dall’essere di pubblico spettacolo o meno.
In tal senso è anche auspicabile la rivisitazione dell’apposito punto del DM 16.02.82.
Parere del Ministero dell’interno prot. n° P975/4109 sott. 44/C. 4 del 21.09.2000In relazione al quesito inerente l’oggetto formulato dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata, questo Ufficio concorda con il parere e le considerazioni espressi al riguardo da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, trovandoli in sintonia con quanto recentemente precisato dallo scrivente a seguito di analogo quesito posto da altro Comando.
In tale nota, questo Ufficio ha infatti precisato che le palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili – indipendentemente della loro assoggettabilità o meno al parere della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.
Questo Comando è a conoscenza di recenti determinazioni ministeriali in base alle quali sarebbero assoggettabili all’obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi le palestre per attività sportive se con capienza superiore alle cento persone in quanto rientranti al punto 83 del DM 16.02.82.
Si chiede quindi di confermare tale disposto, in quanto potrebbero esistere in merito differenti interpretazioni da parte dei vari comandi.
Parere dell’Ispettorato regionale Lombardia prot. n° 7085 del 09/08/2000Si trasmette l’unito quesito del Comando Provinciale VV.F. di Milano (nota prot. 08317/2000 del 18.07.00), con preghiera di chiarire – a seguito, sembra, di alcuni pronunciamenti ministeriali - quali siano le fattispecie da assoggettare ai controlli di prevenzione incendi, nell’ambito delle attività aperte al pubblico non esplicitamente indicate nel DM 16.02.82, significando che, a parere di questo Ispettorato, debbano essere assoggettate tutte le attività con capienza superiore a 100 persone, indipendentemente dall’essere di pubblico spettacolo o meno.
In tal senso è anche auspicabile la rivisitazione dell’apposito punto del DM 16.02.82.
Parere del Ministero dell’interno prot. n° P975/4109 sott. 44/C. 4 del 21.09.2000In relazione al quesito inerente l’oggetto formulato dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata, questo Ufficio concorda con il parere e le considerazioni espressi al riguardo da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, trovandoli in sintonia con quanto recentemente precisato dallo scrivente a seguito di analogo quesito posto da altro Comando.
In tale nota, questo Ufficio ha infatti precisato che le palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili – indipendentemente della loro assoggettabilità o meno al parere della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.
Re: Palestre
ah beh, no, se è così allora ok, sono d'accordo, non avevo capito io, equivocando sul termine "presenze".
i due decreti hanno campo di applicazione differente, perchè la regola impianti sportivi si applica al numero di spettatori presenti.
mentre la regola tecnica pubblico spettacolo per una palestra si applica a quelli che stanno "in campo" per così dire (cioè che le attrezzature ginniche le usano).
i due decreti hanno campo di applicazione differente, perchè la regola impianti sportivi si applica al numero di spettatori presenti.
mentre la regola tecnica pubblico spettacolo per una palestra si applica a quelli che stanno "in campo" per così dire (cioè che le attrezzature ginniche le usano).