fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
Moderatore: Edilclima
fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
con il nuovo DM sulle FER come sappiamo è richiesta l'installazione di un impianto FV anche in caso di ristrutturazione impianto termico salvo impossibilità tecnica o non convenienza economica
capitano interventi in cui installare il FV è problematico (condomini, centri storici, tetti vecchi ecc) o quanto meno il committente non vuole installarlo
l'impossibilità tecnica e soprattutto la non convenienza economica come si valutano?
mi piacerebbe verificare i casi di impossibilità tecnica e non convenienza in termini oggettivi, dovevano uscire chiarimenti ma ancora che io sappia non abbiamo niente ed inizia ad essere un problema
resta poi anche l'altro dubbio, non sappiamo quale deve essere la potenza dell'impianto per interventi su singole unità (la superficie in pianta da inserire nella formula è riferita all'unità o all''intero edificio?)
capitano interventi in cui installare il FV è problematico (condomini, centri storici, tetti vecchi ecc) o quanto meno il committente non vuole installarlo
l'impossibilità tecnica e soprattutto la non convenienza economica come si valutano?
mi piacerebbe verificare i casi di impossibilità tecnica e non convenienza in termini oggettivi, dovevano uscire chiarimenti ma ancora che io sappia non abbiamo niente ed inizia ad essere un problema
resta poi anche l'altro dubbio, non sappiamo quale deve essere la potenza dell'impianto per interventi su singole unità (la superficie in pianta da inserire nella formula è riferita all'unità o all''intero edificio?)
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Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
L'impossibilità è sostanzialmente legata a vincoli urbanistici o paesaggistici insolubili, insufficienza delle superfici, problemi strutturali delle coperture, etc.
Ovviamente: "non voglio il fotovoltaico" non è considerata né impossibilità né inconvenienza.
La convenienza economica, a mio modo di vedere, utilizzando la classica formula del VAN (EN 15459) già indicata per altri casi di calcolo di non convenienza, come per esempio la contabilizzazione, se il payback è pari o inferiore ai 10 anni, è sempre conveniente.
Se è superiore ai 20 anni non è mai conveniente, perché dell'ordine della vita media dell'impianto FV.
Se è tra 10 o 20 anni la valutazione deve essere fatta tenendo conto anche di altri fattori, come incentivazione, variazione del prezzo dell'energia, ecc...
Ovviamente: "non voglio il fotovoltaico" non è considerata né impossibilità né inconvenienza.
La convenienza economica, a mio modo di vedere, utilizzando la classica formula del VAN (EN 15459) già indicata per altri casi di calcolo di non convenienza, come per esempio la contabilizzazione, se il payback è pari o inferiore ai 10 anni, è sempre conveniente.
Se è superiore ai 20 anni non è mai conveniente, perché dell'ordine della vita media dell'impianto FV.
Se è tra 10 o 20 anni la valutazione deve essere fatta tenendo conto anche di altri fattori, come incentivazione, variazione del prezzo dell'energia, ecc...
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
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Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
gli unici casi di impossibilità tecnica sono quelli di divieti legati alle normative di tutela dei beni culturali o di palese ombreggiamento totale (edificio in fondo a una valle di montagna). tutti gli altri (anche con richiesta di pesanti adeguamenti strutturali per mancanza di portanza del carico, o di rifacimento integrale dell'impermeabilizzazione per non conformità alla normativa di prevenzione incendi) non sono impossibili, si valutano con la non convenienza.
anche in condominio il condomino ha diritto di installare il FV semplicemente informando l'assemblea (e ovviamente rispettando la ripartizione delle superfici in base ai millesimi: è un po' complessa la cosa, ma quantomeno la percentuale di tetto che corrisponde ai millesimi è libera)
c'è una norma che si spiega come si fa, è la UNI EN 15459: si valuta il costo (con metodi parametrici, ovviamente, non è un progetto), si calcola e converte in euro il risparmio energetico, si tiene conto degli incentivi (quindi lo stesso intervento potrebbe venire conveniente in prima casa, e non conveniente in seconda che ha meno detrazioni), se il PBT è sotto 10 anni è conveniente, se è sopra no (o quantomeno: si può sostenere che non sia conveniente).
ho ordinato la sfera di cristallo (su alibaba, ovviamente...), ma non è ancora arrivata.
Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
2 cose
L'utilizzo delle detrazioni dipende dal regime fiscale e dalla capienza fiscale di chi sostiene le spese.
Sono cose che deve considerare il tecnico? Non sarebbe più logico valutare senza considerare le detrazioni? Che possono dipendere da mille fattori
Se per il calcolo della potenza considero la superficie dell'intero edificio (come scritto sul dm) arrivo a risultati poco logici. La potenza dell'impianto ad esempio per un monolocale posto in un condominio grande con superficie in pianta complessiva 1000 mq risulterebbe 25 kw. Riferirsi alla superficie dell'edificio non so che senso abbia, mi sembrerebbe più logico considerare la superficie dell'unità immobiliare o i millesimi della superficie in pianta dell'intero edificio.
Ce lo diranno, nessuno ha la palla di vetro. Però sono chiarimenti importanti, spero non ci vogliano mesi
L'utilizzo delle detrazioni dipende dal regime fiscale e dalla capienza fiscale di chi sostiene le spese.
Sono cose che deve considerare il tecnico? Non sarebbe più logico valutare senza considerare le detrazioni? Che possono dipendere da mille fattori
Se per il calcolo della potenza considero la superficie dell'intero edificio (come scritto sul dm) arrivo a risultati poco logici. La potenza dell'impianto ad esempio per un monolocale posto in un condominio grande con superficie in pianta complessiva 1000 mq risulterebbe 25 kw. Riferirsi alla superficie dell'edificio non so che senso abbia, mi sembrerebbe più logico considerare la superficie dell'unità immobiliare o i millesimi della superficie in pianta dell'intero edificio.
Ce lo diranno, nessuno ha la palla di vetro. Però sono chiarimenti importanti, spero non ci vogliano mesi
Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
Tutto può essere più logico, ma ce lo devono dire se quando scrivono queste cose e non si rendono conto immediatamente che devono dare questi chiarimenti, cosa ci facciamo, noi?ponca ha scritto: mar set 22, 2026 13:49 2 cose
L'utilizzo delle detrazioni dipende dal regime fiscale e dalla capienza fiscale di chi sostiene le spese.
Sono cose che deve considerare il tecnico? Non sarebbe più logico valutare senza considerare le detrazioni? Che possono dipendere da mille fattori
Se per il calcolo della potenza considero la superficie dell'intero edificio (come scritto sul dm) arrivo a risultati poco logici. La potenza dell'impianto ad esempio per un monolocale posto in un condominio grande con superficie in pianta complessiva 1000 mq risulterebbe 25 kw. Riferirsi alla superficie dell'edificio non so che senso abbia, mi sembrerebbe più logico considerare la superficie dell'unità immobiliare o i millesimi della superficie in pianta dell'intero edificio.
Ce lo diranno, nessuno ha la palla di vetro. Però sono chiarimenti importanti, spero non ci vogliano mesi
Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
tutto sembra logico, ma a dire che vanno considerati gli incentivi lo dice la norma stessa, ne abbiamo discusso già più volte (d'altro canto si riceve un incarico da un committente: sarà lui a dirci se ha diritto agli incentivi, oppure no, una volta spiegatogli quali sono).
per la superficie e la potenza, i mesi son già passati (mica è entrato in vigore d'urgenza), purtroppo. avranno troppo lavoro sul nucleare.
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Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
La convenienza è un aspetto soggettivo, non oggettivo. Ciò che è conveniente per me, non è detto che lo sia per te.ponca ha scritto: mar set 22, 2026 13:49 L'utilizzo delle detrazioni dipende dal regime fiscale e dalla capienza fiscale di chi sostiene le spese.
Sono cose che deve considerare il tecnico? Non sarebbe più logico valutare senza considerare le detrazioni? Che possono dipendere da mille fattori
La convenienza è relativa per chi sostene la spesa, altrimenti sarebbe facile tabellare quando è conveniente e quando no.
Il cliente deve informare il tecnico (o il tecnico deve chiedere) se il cliente può detrarre (capienza IRPEF), se può optare per cessione/sconto, se rientra nelle categorie ammesse, se le spese sono fiscalmente imputabili, se ci sono limitazioni (es. società immobiliari, enti non commerciali, forfettari, incapienti).
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
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Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
mi viene da dire che l'eventuale impossibilità a utilizzare a pieno le detrazioni dovrà essere dichiarata dal committente per scritto e allegata alla valutazione del tecnico, per giustificare i calcoli eseguiti
la valutazione di non convenienza che a questo punto diventa una parte non trascurabile dell'incarico professionale, per responsabilità e complessità, poi dovremo parlare anche di parcelle mi sa..
sulla potenza dell'impianto FV si potrebbe andare avanti nella discussione ma come fatto notare nessuno ha la palla di vetro e non dipende da noi se hanno scritto male
a questo punto però con le ristrutturazioni di impianto siamo FERMI in attesa di chiarimenti
la valutazione di non convenienza che a questo punto diventa una parte non trascurabile dell'incarico professionale, per responsabilità e complessità, poi dovremo parlare anche di parcelle mi sa..
sulla potenza dell'impianto FV si potrebbe andare avanti nella discussione ma come fatto notare nessuno ha la palla di vetro e non dipende da noi se hanno scritto male
a questo punto però con le ristrutturazioni di impianto siamo FERMI in attesa di chiarimenti
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Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
ma se installi per esempio una pompa di calore che copre il 30% di rinnovabili, non va bene ugualmente?ponca ha scritto: mar set 22, 2026 11:20 con il nuovo DM sulle FER come sappiamo è richiesta l'installazione di un impianto FV anche in caso di ristrutturazione impianto termico
Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
serve anche una potenza minima di FV (che poi tanto minima non è) se rientri nella ristrutturazione di 1/2° livello o nella ristrutturazione di impiantomarcoaroma ha scritto: ven set 25, 2026 18:34ma se installi per esempio una pompa di calore che copre il 30% di rinnovabili, non va bene ugualmente?ponca ha scritto: mar set 22, 2026 11:20 con il nuovo DM sulle FER come sappiamo è richiesta l'installazione di un impianto FV anche in caso di ristrutturazione impianto termico
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Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
mi sfugge l'articolo di legge, non riesco a trovarlo.ponca ha scritto: ven set 25, 2026 18:40serve anche una potenza minima di FV (che poi tanto minima non è) se rientri nella ristrutturazione di 1/2° livello o nella ristrutturazione di impiantomarcoaroma ha scritto: ven set 25, 2026 18:34ma se installi per esempio una pompa di calore che copre il 30% di rinnovabili, non va bene ugualmente?ponca ha scritto: mar set 22, 2026 11:20 con il nuovo DM sulle FER come sappiamo è richiesta l'installazione di un impianto FV anche in caso di ristrutturazione impianto termico
Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
l'obbligo deriva dal dlgs 5/2026 che ha modificato il 199marcoaroma ha scritto: ven set 25, 2026 19:18mi sfugge l'articolo di legge, non riesco a trovarlo.ponca ha scritto: ven set 25, 2026 18:40serve anche una potenza minima di FV (che poi tanto minima non è) se rientri nella ristrutturazione di 1/2° livello o nella ristrutturazione di impiantomarcoaroma ha scritto: ven set 25, 2026 18:34
ma se installi per esempio una pompa di calore che copre il 30% di rinnovabili, non va bene ugualmente?
1. Sezione A. Campo di applicazione
1. Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione,
agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli
edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto
termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi
centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
https://biblus.acca.it/notizie/cambiano ... ecco-come/
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Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
Mi sono riletto tutto l'allegato III. Quindi si sono scordati di circoscrivere l'obbligo di produzione elettrica da rinnovabili alle tipologie di opere a cui si riferiva il DLvo 199, cioè nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti. Poi hanno cercato di tamponare con i chiarimenti. Dovrebbero rifare il decreto.
Un distacco da centralizzato, passando da radiatori a PDC e fancoil richiederebbe fotovoltaico. Ma se non fanno neanche la relazione L10.
Invece una dismissione da centralizzato ad autonomi?
Un nuovo impianto invece, laddove non c'era prima, richiede fotovoltaico? Mi sembra di no.
Un distacco da centralizzato, passando da radiatori a PDC e fancoil richiederebbe fotovoltaico. Ma se non fanno neanche la relazione L10.
Invece una dismissione da centralizzato ad autonomi?
Un nuovo impianto invece, laddove non c'era prima, richiede fotovoltaico? Mi sembra di no.
Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
Il problema a cui accenni relativamente alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni rilevanti io non lo vedo onestamente, il dlgs si applica a nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti (1 e 2° livello) e ristrutturazioni di impianto. In tutti i 3 casi richiede il FV.marcoaroma ha scritto: sab set 26, 2026 12:20 Mi sono riletto tutto l'allegato III. Quindi si sono scordati di circoscrivere l'obbligo di produzione elettrica da rinnovabili alle tipologie di opere a cui si riferiva il DLvo 199, cioè nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti. Poi hanno cercato di tamponare con i chiarimenti. Dovrebbero rifare il decreto.
Un distacco da centralizzato, passando da radiatori a PDC e fancoil richiederebbe fotovoltaico. Ma se non fanno neanche la relazione L10.
Invece una dismissione da centralizzato ad autonomi?
Un nuovo impianto invece, laddove non c'era prima, richiede fotovoltaico? Mi sembra di no.
Un nuovo impianto, laddove prima non c'era, richiede FV a mio parere, se vale per ristrutturazione di impianto a maggior ragione vale anche per nuovo impianto. In quel caso in aggiunta avrai anche le verifiche del DM requisiti minimi per recupero di ambienti non climatizzato.
Non ho molta esperienza di distacchi, secondo me rientri nella definizione di ristrutturazione di impianto quindi devi installare il FV e fare anche la L10, sempre a mio parere.
I dubbi più rilevanti per me invece sono:
- se intervengo sulla singola u.i. in edifici condominiali qual è la superficie da considerare nella formula per determinare la potenza dell'impianto?? la superficie dell'intero edificio? la superficie dell'intero edificio x i millesimi della singola ui? la superficie della singola ui?
- la convenienza economica e l'impossibilità tecnica come le valuto in termini oggettivi? in termini generici e di principio siamo tutti d'accordo, però ci sono aspetti pratici ancora poco chiari secondo me soprattutto in contesti particolari (falde con esposizione non ottimale, tetti vecchi, centri storici, condomini), come valutare i costi e le opere accessorie necessarie. Sarebbe utile invece avere una valutazione standardizzata e possibilmente semplice per effettuare queste valutazioni in maniera oggettiva.
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marcoaroma
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Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
Secondo logia si, ma vorrei capire meglio cosa dice la normativa, la logica non vale.ponca ha scritto: sab set 26, 2026 13:09 Un nuovo impianto, laddove prima non c'era, richiede FV a mio parere, se vale per ristrutturazione di impianto a maggior ragione vale anche per nuovo impianto. In quel caso in aggiunta avrai anche le verifiche del DM requisiti minimi per recupero di ambienti non climatizzato.
A Roma non lo fa nessuno, si mettono a ridere se gli si dice una cosa del genere.ponca ha scritto: sab set 26, 2026 13:09 Non ho molta esperienza di distacchi, secondo me rientri nella definizione di ristrutturazione di impianto quindi devi installare il FV e fare anche la L10, sempre a mio parere.
Per la superficie, se dovessi inventare un criterio, farei i millesimi per la potenza dell'intero edificio, così come la disponibilità della terrazza o della faldaponca ha scritto: sab set 26, 2026 13:09 I dubbi più rilevanti per me invece sono:
- se intervengo sulla singola u.i. in edifici condominiali qual è la superficie da considerare nella formula per determinare la potenza dell'impianto?? la superficie dell'intero edificio? la superficie dell'intero edificio x i millesimi della singola ui? la superficie della singola ui?
- la convenienza economica e l'impossibilità tecnica come le valuto in termini oggettivi? in termini generici e di principio siamo tutti d'accordo, però ci sono aspetti pratici ancora poco chiari secondo me soprattutto in contesti particolari (falde con esposizione non ottimale, tetti vecchi, centri storici, condomini), come valutare i costi e le opere accessorie necessarie. Sarebbe utile invece avere una valutazione standardizzata e possibilmente semplice per effettuare queste valutazioni in maniera oggettiva.
Per la non convenienza economica, c'è la norma UNI 15459, come per la contabilizzazione, per quella tecnica c'è l'ottusità delle persone nelle assemblee condominiali