Corridoio cieco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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MIR
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Corridoio cieco

Messaggio da MIR »

Buongiorno a tutti,siamo uno studio di progettazione architettonica e, pur non occupandoci direttamente di prevenzione incendi, ci troviamo spesso a dover affrontare tematiche antincendio già nelle fasi preliminari di layout per evitare continue revisioni in attesa dei riscontri dei tecnici specialisti.

Vorremmo chiedere un chiarimento generale relativo all'applicazione del CoPI (capitolo S.4 – Esodo) per quanto riguarda la gestione dei corridoi ciechi e delle relative lunghezze. In particolare, per valutare la presenza e la conformità del corridoio cieco (es. limiti di affollamento e lunghezze massime), non ci è chiaro come definire il numero di occupanti di riferimento: occorre considerare esclusivamente le persone dei locali serviti dall'ipotetico corridoio cieco, l'affollamento della porzione di piano che adduce a quella via di uscita, quello dell'intero compartimento, oppure quello dato dalla somma di tutti coloro che ipoteticamente useranno quella uscita (somma degli occupanti di più piani per via d'esodo verticale)?

Un grazie in anticipo a chi vorrà fornirci qualche indicazione utilitaria su come orientarci!
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travereticolare
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Re: Corridoio cieco

Messaggio da travereticolare »

MIR ha scritto: mar set 15, 2026 17:31 siamo uno studio di progettazione architettonica
siete i miei nemici giurati :lol:
MIR ha scritto: mar set 15, 2026 17:31 Vorremmo chiedere un chiarimento generale relativo all'applicazione del CoPI (capitolo S.4 – Esodo) per quanto riguarda la gestione dei corridoi ciechi e delle relative lunghezze. In particolare, per valutare la presenza e la conformità del corridoio cieco (es. limiti di affollamento e lunghezze massime), non ci è chiaro come definire il numero di occupanti di riferimento: occorre considerare esclusivamente le persone dei locali serviti dall'ipotetico corridoio cieco, l'affollamento della porzione di piano che adduce a quella via di uscita, quello dell'intero compartimento, oppure quello dato dalla somma di tutti coloro che ipoteticamente useranno quella uscita (somma degli occupanti di più piani per via d'esodo verticale)?

Un grazie in anticipo a chi vorrà fornirci qualche indicazione utilitaria su come orientarci!
Il riferimento normativo è il § S.4.8.2 del Codice.
Il comma 1 definisce il corridoio cieco come una configurazione nella quale "Dall'ambito servito, il corridoio cieco offre agli occupanti una sola via d'esodo senza alternative".

Inoltre il comma 2, lettera a), specifica che:

"per limitare il numero degli occupanti eventualmente bloccati dall'incendio, l'affollamento complessivo degli ambiti serviti dal corridoio cieco non deve superare i valori massimi previsti nella tabella S.4-18".

Il Codice collega quindi sia la verifica dell'affollamento che quella della lunghezza del corridoio cieco agli ambiti da esso serviti, ossia ai locali o alle porzioni di attività i cui occupanti, per raggiungere una via d'esodo alternativa, devono necessariamente percorrere quel tratto di corridoio.

Pertanto, ai fini dell'applicazione della tabella S.4-18, non si considera l'affollamento dell'intero compartimento, l'affollamento dell'intero piano o l'affollamento complessivo che successivamente confluirà nella medesima uscita o nella stessa scala.

Si considererà esclusivamente l'affollamento degli ambiti serviti da quel determinato corridoio cieco.

Per fare un esempio, immagina dei locali che si affacciano su un corridoio principale dove alle due estremità hai due Uscite di Sicurezza; per la verifica del corridoio cieco dovresti considerare l'affollamento (e le lunghezze) dei soli locali serviti dal tratto di percorso monodirezionale, ossia il tratto presente dall'interno fino al punto in cui hai la bidirezione, verosimilmente dopo la porta dei locali. Le verifiche dell'affollamento massimo sarà da valutare per locale, indipendentemente dall'eventuale maggiore affollamento presente nei tratti successivi del percorso monodirezionale.
Ultima modifica di travereticolare il mer set 16, 2026 09:05, modificato 1 volta in totale.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Bobo
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Re: Corridoio cieco

Messaggio da Bobo »

Ciao Mir,
sia l'affollamento che la lunghezza del corridoio cieco dipendono dal rischio vita dell'attività che stai progettando. Allego la tabella del codice riferita ai corridoi ciechi.

Dalla tabella puoi notare che se hai rischio vita A2 ogni corridoio cieco può avere un affollamento max di 100 e lunghezza max 30m mentre se hai rischio vita D2 le cose cambiano infatti ogni corridoio cieco può avere un affollamento max di 50 e lunghezza max 15m.

Ti faccio un esempio banale:

Attivita scolastica (aule scolastiche) con rischio vita A2, ipotizzando che questo corridoio cieco venga utilizzato dai ragazzi di 5 aule con presenza totale di 70 pp (somma di tutte le aule) allora puoi prevedere un unico corridoio cieco di lunghezza max di 30m ma se la somma è maggiore di 100 pp allora devi prevedere 2 corridoi ciechi.

Spero di esserti stato di aiuto
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