Ciao a tutti,
avrei necessità di un vostro supporto per il seguente caso:
- Emilia Romagna
- Centro commerciale circa 38.000 mq
- demolizione di circa 3.800 mq e ricollocamento della stessa volumetria in altra posizione (varie appendici di varia metratura costruite in aderenza all'edificio).
- ristrutturazione secondo livello + ristrutturazione impianto termico generale complesso
domande:
- per la parte ampliata è un caso soggetto al DL199?
- fa differenza se la parte nuova ampliata ha un impianto autonomo oppure è collegata all'anello condominiale?
Grazie.
OBBLIGO FER DEMOLIZIONE PARZIALE E RICOSTRUZIONE
Moderatore: Edilclima
Re: OBBLIGO FER DEMOLIZIONE PARZIALE E RICOSTRUZIONE
Se il centro commerciale, in origine, è classificato nella pratica edilizia come un unico corpo, allora la vostra demolizione (ricollocata) dovrebbe essere una demo-ricostruzione parziale e non integrale.
In ambito nazionale la mia risposta sarebbe "non soggetto": l'obbligo FER fino alla vigenza del DLgs 199/21 è stato declassato dal Ministero quando la demo-ricostruzione non è integrale (FAQ 2.1), e questa dichiarazione prende forza dal fatto che fino al DLgs 199/21 le demo-ricostruzioni sono definite all'interno del macrogruppo "ristrutturazione rilevante".
In ambito ER invece la mia risposta è "soggetto": in ER vige la DGR 1261/2022, che aggiorna per ultima la legge base DGR 1275/15, ma non per le definizioni ER riferite alle FER; l'applicazione FER (e le FER in ER consentono più soluzioni rispetto al Nazionale) è scritta in B.7, che lega la demo-ricostruzione al macrogruppo "nuovo":
B.7 PRODUZIONE E UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)
1. ... Il requisito si applica esclusivamente:
a) agli edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) dell’Atto;
b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante, ovvero edifici aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro.
andiamo a vedere l'art. 3 comma 2 lett. a):
a) edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta di titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Atto. Sono considerati tali anche gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
Insomma, in ER non sembra essere utilizzabile la FAQ 2.1
Io poi, come certificatore, ho delle FAQ della regione, aggiornate al 2021; ho trovato questo quesito:
14. RM : È obbligatorio dal 1° ottobre 2015 progettare e realizzare impianti fotovoltaici di potenza minima 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di superficie degli edifici residenziali e non residenziali?
Risposta: Il requisito riferito all’obbligo per la produzione di energia elettrica prodotta da fonte energetica rinnovabile e i limiti di applicazione sono riportati al punto B.7.2 della DGR 967/2015. Tale requisito, come chiarito al punto B.7, si applica nel caso di edifici di nuova costruzione ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. a, ivi incluso la demolizione e ricostruzione, ed alle ristrutturazioni rilevanti (ristrutturazione dell’intero involucro edilizio per edifici con superficie utile maggiore di 1000 mq).
In ambito nazionale la mia risposta sarebbe "non soggetto": l'obbligo FER fino alla vigenza del DLgs 199/21 è stato declassato dal Ministero quando la demo-ricostruzione non è integrale (FAQ 2.1), e questa dichiarazione prende forza dal fatto che fino al DLgs 199/21 le demo-ricostruzioni sono definite all'interno del macrogruppo "ristrutturazione rilevante".
In ambito ER invece la mia risposta è "soggetto": in ER vige la DGR 1261/2022, che aggiorna per ultima la legge base DGR 1275/15, ma non per le definizioni ER riferite alle FER; l'applicazione FER (e le FER in ER consentono più soluzioni rispetto al Nazionale) è scritta in B.7, che lega la demo-ricostruzione al macrogruppo "nuovo":
B.7 PRODUZIONE E UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)
1. ... Il requisito si applica esclusivamente:
a) agli edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) dell’Atto;
b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante, ovvero edifici aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro.
andiamo a vedere l'art. 3 comma 2 lett. a):
a) edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta di titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Atto. Sono considerati tali anche gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
Insomma, in ER non sembra essere utilizzabile la FAQ 2.1
Io poi, come certificatore, ho delle FAQ della regione, aggiornate al 2021; ho trovato questo quesito:
14. RM : È obbligatorio dal 1° ottobre 2015 progettare e realizzare impianti fotovoltaici di potenza minima 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di superficie degli edifici residenziali e non residenziali?
Risposta: Il requisito riferito all’obbligo per la produzione di energia elettrica prodotta da fonte energetica rinnovabile e i limiti di applicazione sono riportati al punto B.7.2 della DGR 967/2015. Tale requisito, come chiarito al punto B.7, si applica nel caso di edifici di nuova costruzione ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. a, ivi incluso la demolizione e ricostruzione, ed alle ristrutturazioni rilevanti (ristrutturazione dell’intero involucro edilizio per edifici con superficie utile maggiore di 1000 mq).