Buongiorno colleghi, scrivo per avere se possibile la vostra opinione (basata anche sulla vostra esperienza) in relazione alla definizione di "percorso protetto di accesso" per i soccorritori, parametro che, come noto, prendiamo in considerazione nel calcolo del carico di incendio specifico di progetto.
In merito a tale aspetto, già la nota di chiarimento del D.M. 09 marzo 2007 aveva dao alcune delucidazioni; tuttavia, mi ritrovo a riscontrare dei pareri contrastanti con altri colleghi in merito a tale aspetto. In particolare, trattasi di un progetto riguardante un edificio ad uso uffici distribuito su tre livelli, collegati da due scale interne (una principale ed una secondaria). Premetto che non si tratta di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e che verranno applicate le disposizioni contenute nel D.M. 03 settembre 2021. I tre livelli faranno parte di un unico compartimento; l'accesso all'edificio avverrà dal piano terra tramite due ingressi principali. Le uscite di emergenza complessive attestanti sulla pubblica via saranno 5 in totale e di larghezza adeguata a garantire l'esodo degli occupanti. Il dubbio riguarda tale spetto, ossia se l'accesso diretto dall'esterno (pubblica via) all'interno dell'edificio, tenendo conto della presenza di un unico compartimento, possa essere assimilato a "percorso protetto di accesso".
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Percorsi protetti di accesso
Moderatore: Edilclima
Re: Percorsi protetti di accesso
Buonasera,
mi permetto di riproporre il post avendo letto quanto riportato nel chiarimento ministeriale PROT. n° P414/4122 sott. 55 ed in particolare: [Per percorsi protetti di accesso, ai fini dell’applicazione del coefficiente δn8 , devono intendersi quelli che consentono alle squadre di soccorso di raggiungere il compartimento interessato dall’incendio partendo dall’esterno della costruzione. Tale condizione si ritiene quindi implicitamente verificata nel caso di un compartimento avente accesso direttamente dall’esterno, mediante un sufficiente numero di uscite, correlate alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta...]
Pertanto, nella configurazione descritta tale parametro potrebbe essere assunto come valido?
Grazie
mi permetto di riproporre il post avendo letto quanto riportato nel chiarimento ministeriale PROT. n° P414/4122 sott. 55 ed in particolare: [Per percorsi protetti di accesso, ai fini dell’applicazione del coefficiente δn8 , devono intendersi quelli che consentono alle squadre di soccorso di raggiungere il compartimento interessato dall’incendio partendo dall’esterno della costruzione. Tale condizione si ritiene quindi implicitamente verificata nel caso di un compartimento avente accesso direttamente dall’esterno, mediante un sufficiente numero di uscite, correlate alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta...]
Pertanto, nella configurazione descritta tale parametro potrebbe essere assunto come valido?
Grazie