Palestra soggetta
Moderatore: Edilclima
Palestra soggetta
salve.
Per una palestra soggetta ai controlli, non potendo applicare il Codice (DM 22-11-2022, art. 2 - comma 1) devo ripiegare sul vecchio DM 18-03-1996, ma leggendo lo tato normativo è riportato che per le palestra il DM può essere di riferimento ma non è cogente.
Quindi che si fa? Minicodice? ma il Minicodice, paradossalmente, è più gravoso del DM 18-03-1996 (ad esempio sulle aperture di smaltimento fumi e calore il vecchio DM non dice nulla mentre il Minicodice mi obbliga ad avere aperture).
Come vi comportate voi?
Grazie
Per una palestra soggetta ai controlli, non potendo applicare il Codice (DM 22-11-2022, art. 2 - comma 1) devo ripiegare sul vecchio DM 18-03-1996, ma leggendo lo tato normativo è riportato che per le palestra il DM può essere di riferimento ma non è cogente.
Quindi che si fa? Minicodice? ma il Minicodice, paradossalmente, è più gravoso del DM 18-03-1996 (ad esempio sulle aperture di smaltimento fumi e calore il vecchio DM non dice nulla mentre il Minicodice mi obbliga ad avere aperture).
Come vi comportate voi?
Grazie
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Tom Bishop
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Re: Palestra soggetta
Buongiorno.
Anche io, ma poi leggendo bene il campo di applicazione del DM 18-03-1996 mi è sorto il dubbio.
Il DM non dice nulla in merito alle superfici di smaltimento fumi e calore, nè sugli idranti.
O lo interpreto male o mi sono perso qualcosa...
Anche io, ma poi leggendo bene il campo di applicazione del DM 18-03-1996 mi è sorto il dubbio.
Il DM non dice nulla in merito alle superfici di smaltimento fumi e calore, nè sugli idranti.
O lo interpreto male o mi sono perso qualcosa...
Re: Palestra soggetta
La pesistica è riconosciuta dal CONI, è nell'elenco e ha diverse federazioni per le varie specialità (FIPL, FIPE...), quindi l'interpretazione del "è un riferimento non cogente" è perlomeno discutibile, in certi casi. Per dire, se ho un allenatore e gente che si allena per partecipare a gare o competizioni, come fai a dire che sei escluso?VVF_13 ha scritto: mar set 23, 2025 21:31 salve.
Per una palestra soggetta ai controlli, non potendo applicare il Codice (DM 22-11-2022, art. 2 - comma 1) devo ripiegare sul vecchio DM 18-03-1996, ma leggendo lo tato normativo è riportato che per le palestra il DM può essere di riferimento ma non è cogente.
Quindi che si fa? Minicodice? ma il Minicodice, paradossalmente, è più gravoso del DM 18-03-1996 (ad esempio sulle aperture di smaltimento fumi e calore il vecchio DM non dice nulla mentre il Minicodice mi obbliga ad avere aperture).
Come vi comportate voi?
Grazie
Peraltro il minicodice non potresti comunque applicarlo, dato che sei soggetto, quindi al limite dovresti usare il codice (la RTV 15 non c'entra nulla, è per i soli locali di spettacolo, non per l'attività 65 in toto).
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Tom Bishop
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Re: Palestra soggetta
Non puoi applicare il Codice per l'attività 65 cfr DM 12/04/2019 art.2 comma 1.
Tom Bishop
Re: Palestra soggetta
L'attività 65 è stata aggiunta col DM 22/11/2022 limitatamente ai locali di pubblico spettacolo (ricordavo avessero aggiunto la 65 in toto).Tom Bishop ha scritto: mer set 24, 2025 12:56 Non puoi applicare il Codice per l'attività 65 cfr DM 12/04/2019 art.2 comma 1.
A questo punto non hai nessun tipo di norma vigente, per le palestre, puoi usare solo il DM del 1996 "come riferimento" (o, se consideri la linea delle attività riconosciute dal CONI, come norma cogente).
Oppure, ragioni in modo diverso: il 03/09/2021 mi da le possibili norme. La norma del 96 non è applicabile, il minicodice neppure, quindi se non è né l'una né l'altra sei per forza alla terza opzione, ovvero il codice.
Soliti casini all'italiana... peraltro, se non ricordo male era già uscita una discussione identica a questa un paio d'anni fa.
Re: Palestra soggetta
Esatto.
Solito bordello tutto italiano, ancora con 2 approcci normativi che complicano il già difficile lavoro del progettista antincendio.
A questo punto mi sembra più opportuno applicare il DM del 1996 anche perchè il Codice mi complichrerebbr dal pun5o di vista delle aperture di smaltimento.
Solito bordello tutto italiano, ancora con 2 approcci normativi che complicano il già difficile lavoro del progettista antincendio.
A questo punto mi sembra più opportuno applicare il DM del 1996 anche perchè il Codice mi complichrerebbr dal pun5o di vista delle aperture di smaltimento.
Re: Palestra soggetta
Buongiorno,
riapro questo argomento per un confronto con voi.
In sintesi, condividete questo approccio per una palestra attività 65 utilizzata da esterni, ma all'interno di una scuola?
1. Palestra regolamentata dal CONI --> Vado col DM 1996
2. Palestra NON regolamentata dal CONI --> Vado col COPI
Il nuovo Decreto 24 dicembre 2025 regolamenta invece solo i campi sportivi, confermate?
riapro questo argomento per un confronto con voi.
In sintesi, condividete questo approccio per una palestra attività 65 utilizzata da esterni, ma all'interno di una scuola?
1. Palestra regolamentata dal CONI --> Vado col DM 1996
2. Palestra NON regolamentata dal CONI --> Vado col COPI
Il nuovo Decreto 24 dicembre 2025 regolamenta invece solo i campi sportivi, confermate?
Re: Palestra soggetta
No.
Io applico sempre il D.M. 18.03.1996.
Mentre l'ultimo decreto uscito boh io ho capito che riguarda gli stadi di calcio per UEFA 2032.
Io applico sempre il D.M. 18.03.1996.
Mentre l'ultimo decreto uscito boh io ho capito che riguarda gli stadi di calcio per UEFA 2032.
Re: Palestra soggetta
Concordo, a mio avviso l'unico DM ad oggi valido per gli impianti sportivi (soggetti) è il DM 18/03/96, a prescindere dal fatto che siano o meno regolamentati dal CONI.
A essere sinceri non ho ancora capito cosa aspettano a fare uscire una RTV in modo da includerli nel COPI, non credo sarebbe tanto diversa da quella sui locali di pubblico spettacolo (intendo ai fini della "complessità" della norma).
A essere sinceri non ho ancora capito cosa aspettano a fare uscire una RTV in modo da includerli nel COPI, non credo sarebbe tanto diversa da quella sui locali di pubblico spettacolo (intendo ai fini della "complessità" della norma).
Re: Palestra soggetta
Usare sempre il DM è stato sempre il mio approccio fino a quando un collega non mi ha detto di aver avuto la bocciatura dell'esame progetto di una palestra scolastica utilizzata da terzi, senza CONI. Il funzionario gli ha imposto il Codice.
Attendo con ansia la RTV degli impianti sportivi!!
Attendo con ansia la RTV degli impianti sportivi!!
Re: Palestra soggetta
Concordo con il funzionario, dal momento che è attività lavorativa entra in gioco il dm 3 sett 2021, essendo soggetto al controllo e non avendo regola tecnica cogente, si applica RTO.leo22 ha scritto: gio feb 19, 2026 15:42 Usare sempre il DM è stato sempre il mio approccio fino a quando un collega non mi ha detto di aver avuto la bocciatura dell'esame progetto di una palestra scolastica utilizzata da terzi, senza CONI. Il funzionario gli ha imposto il Codice.
Attendo con ansia la RTV degli impianti sportivi!!
Re: Palestra soggetta
Ogni funzionario la pensa a modo suo...
Re: Palestra soggetta
quindi in definitiva ci sono 2 strade
1) utilizzare le RTO del codice
2) utilizzare il DM 1996 eventualmente con riferimento all'art. 20 se possibile
io propendevo per la seconda strada, a prescindere dal CONI
ma a questo punto chi decide quale strada seguire?
occorre confrontarsi con il comando in via preliminare?
1) utilizzare le RTO del codice
2) utilizzare il DM 1996 eventualmente con riferimento all'art. 20 se possibile
io propendevo per la seconda strada, a prescindere dal CONI
ma a questo punto chi decide quale strada seguire?
occorre confrontarsi con il comando in via preliminare?
- weareblind
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Re: Palestra soggetta
Io ho usato l'art. 20.
Re: Palestra soggetta
Scusate, ma per le palestre il Codice (ultima versione) esclude la possibilità di utilizzare il codice:ponca ha scritto: gio feb 19, 2026 19:18 quindi in definitiva ci sono 2 strade
1) utilizzare le RTO del codice
2) utilizzare il DM 1996 eventualmente con riferimento all'art. 20 se possibile
io propendevo per la seconda strada, a prescindere dal CONI
ma a questo punto chi decide quale strada seguire?
occorre confrontarsi con il comando in via preliminare?
Art. 2 - Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.
Re: Palestra soggetta
Secondo me il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021 ha di fatto esteso il campo di applicazione del Codice sia alle attività non soggette per le quali non si può applicare minicodice, sia a tutte quelle attività soggette che non hanno una RT dedicata, indipendentemente da quanto riportato nel suo articolato originario.
Anche un deposito di liquidi infiammabili che non rientra nel campo di applicazione del Regio Decreto 31 luglio 1934, ad oggi io lo imposterei tranquillamente con il Codice, anche se il campo di applicazione che hai riportato escluderebbe l'attività 10.
Stesso discorso per il caso su cui stiamo discutendo.
Anche un deposito di liquidi infiammabili che non rientra nel campo di applicazione del Regio Decreto 31 luglio 1934, ad oggi io lo imposterei tranquillamente con il Codice, anche se il campo di applicazione che hai riportato escluderebbe l'attività 10.
Stesso discorso per il caso su cui stiamo discutendo.
Re: Palestra soggetta
Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato "... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011)" la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151.
Sarà opportuno parlarne con qualche funzionario...
Sarà opportuno parlarne con qualche funzionario...
Re: Palestra soggetta
Non so quale campo di applicazione tu abbia letto.fabbretto ha scritto: ven feb 20, 2026 01:46 Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato "... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011)" la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151
Nell'art.1 il minicodice si applica per la valutazione rischio incendio dei luoghi di lavoro.
Dopodichè all'art 3 comma 3 viene indicato che se non rientri nel comma 1 e 2 devi usare la RTO.
Trovo in ogni caso che aldilà delle formalità sia quanto meno contestabile che se le attività più grandi le progetti con il D.M 18.03.1996 poi le attività più piccole le progetti con la RTO che è una norma orizzontale... quando c'è una specifica RTV.
- travereticolare
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Re: Palestra soggetta
Art. 3 c.2 DM 03-09-2021 "Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato"etec83 ha scritto: ven feb 20, 2026 09:05Non so quale campo di applicazione tu abbia letto.fabbretto ha scritto: ven feb 20, 2026 01:46 Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato "... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011)" la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151
Nell'art.1 il minicodice si applica per la valutazione rischio incendio dei luoghi di lavoro.
Allegato I - p.to. 1 c.2 "Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale [omissis...]"
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Palestra soggetta
Buongiorno.etec83 ha scritto: ven feb 20, 2026 09:05Non so quale campo di applicazione tu abbia letto.fabbretto ha scritto: ven feb 20, 2026 01:46 Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato "... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011)" la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151
Nell'art.1 il minicodice si applica per la valutazione rischio incendio dei luoghi di lavoro.
Dopodichè all'art 3 comma 3 viene indicato che se non rientri nel comma 1 e 2 devi usare la RTO.
Trovo in ogni caso che aldilà delle formalità sia quanto meno contestabile che se le attività più grandi le progetti con il D.M 18.03.1996 poi le attività più piccole le progetti con la RTO che è una norma orizzontale... quando c'è una specifica RTV.
Il campo di Applicazione del DM 03/08/2015 "ultima versione"...
Re: Palestra soggetta
Non capisco la pertinenza della risposta.travereticolare ha scritto: ven feb 20, 2026 09:29 Art. 3 c.2 DM 03-09-2021 "Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato"
Allegato I - p.to. 1 c.2 "Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale [omissis...]"
Commentavo una frase estrapolata a caso senza citare il resto.
Bisogna leggere tutto, anche l'art.3 comma 3.
In ogni caso non è il campo di applicazione del decreto è una specificazione che viene fatta nell'allegato del decreto, il decreto si applica ai luoghi di lavoro, quindi sia ad attività soggette o meno.
Re: Palestra soggetta
Altra situazione simile, mi date un parere?
In breve: capannone (isolato) preso a uso magazzino, praticamente senza persone se non per il carico-scarico dei prodotti finiti (massimo un'ora totale al giorno), inserita in un complesso industriale interamente di proprietà della Ditta.
In quella che era palazzina uffici (compartimentata, su due piani), al primo piano vogliono fare una palestra aziendale a disposizione dei dipendenti; la superficie del piano è 210 mq, quindi in teoria soggetta.
Al piano terra vorrebbero allestire una cucina (elettrica) e una sala da pranzo a uso interno, per eventuali eventi aziendali.
Piano terra, non mi crea problemi. È compartimentata dal magazzino, faccio compartimentare la scala che va al piano primo, e vado col codice senza problemi.
Il piano primo, però, come lo gestisco? Codice no, non è applicabile per l'attività 65 che non sia intrattenimento/spettacolo; DM impianti sportivi non applicabile, non ho nulla riconosciuto dal CONI (peraltro sarebbe un problema, ho una sola uscita dal piano primo); minicodice no, essendo soggetta... Quindi come la tratto? Non sarebbe neanche luogo di lavoro probabilmente, ci possono andare i dipendenti a fine turno come bonus aziendale (e quindi avrei tagliato fuori anche i DM di settembre 2021)...
Io sarei per fargli togliere una decina di metri e fine, la porto sottosoglia e a quel punto uso il codice anche per questo pezzo, però mi sembra piuttosto assurdo. A qualcuno è capitata una situazione simile?
In breve: capannone (isolato) preso a uso magazzino, praticamente senza persone se non per il carico-scarico dei prodotti finiti (massimo un'ora totale al giorno), inserita in un complesso industriale interamente di proprietà della Ditta.
In quella che era palazzina uffici (compartimentata, su due piani), al primo piano vogliono fare una palestra aziendale a disposizione dei dipendenti; la superficie del piano è 210 mq, quindi in teoria soggetta.
Al piano terra vorrebbero allestire una cucina (elettrica) e una sala da pranzo a uso interno, per eventuali eventi aziendali.
Piano terra, non mi crea problemi. È compartimentata dal magazzino, faccio compartimentare la scala che va al piano primo, e vado col codice senza problemi.
Il piano primo, però, come lo gestisco? Codice no, non è applicabile per l'attività 65 che non sia intrattenimento/spettacolo; DM impianti sportivi non applicabile, non ho nulla riconosciuto dal CONI (peraltro sarebbe un problema, ho una sola uscita dal piano primo); minicodice no, essendo soggetta... Quindi come la tratto? Non sarebbe neanche luogo di lavoro probabilmente, ci possono andare i dipendenti a fine turno come bonus aziendale (e quindi avrei tagliato fuori anche i DM di settembre 2021)...
Io sarei per fargli togliere una decina di metri e fine, la porto sottosoglia e a quel punto uso il codice anche per questo pezzo, però mi sembra piuttosto assurdo. A qualcuno è capitata una situazione simile?
Re: Palestra soggetta
Personalmente tratterei tutto con codice
- weareblind
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- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Palestra soggetta
In assenza di RTV il Codice è sempre usabile, su base volontaria. Io userei il Codice.
In un caso usai il canovaccio del D.M. 7/8/2012, ma ormai è inutile.
In un caso usai il canovaccio del D.M. 7/8/2012, ma ormai è inutile.
-
Tom Bishop
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- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Palestra soggetta
In questi casi io ho sempre applicato l'art.20 del D.M. 18/03/1996.
Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. (che per definizione sono agonistiche e con pubblico), l'Articolo 20 (Impianti per attività sportiva non destinati a manifestazioni agonistiche... o senza spettatori) sarebbe un controsenso giuridico. Il fatto che il decreto stesso regolamenti palestre dove non si fa agonismo dimostra che l'ambito è più vasto di quello interpretabile dall'art.1 veramente scritto con i piedi.
Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. (che per definizione sono agonistiche e con pubblico), l'Articolo 20 (Impianti per attività sportiva non destinati a manifestazioni agonistiche... o senza spettatori) sarebbe un controsenso giuridico. Il fatto che il decreto stesso regolamenti palestre dove non si fa agonismo dimostra che l'ambito è più vasto di quello interpretabile dall'art.1 veramente scritto con i piedi.
Tom Bishop
- weareblind
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Re: Palestra soggetta
Eh sì. Basta togliere la parolina Coni
Re: Palestra soggetta
Buongiorno.Tom Bishop ha scritto: sab feb 21, 2026 06:16 In questi casi io ho sempre applicato l'art.20 del D.M. 18/03/1996.
Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. (che per definizione sono agonistiche e con pubblico), l'Articolo 20 (Impianti per attività sportiva non destinati a manifestazioni agonistiche... o senza spettatori) sarebbe un controsenso giuridico. Il fatto che il decreto stesso regolamenti palestre dove non si fa agonismo dimostra che l'ambito è più vasto di quello interpretabile dall'art.1 veramente scritto con i piedi.
Concordo con te, del resto le palestre non sono comprese nel campo di applicazione del Codice (non capisco perchè, ma mi pare proprio così).